§ 98.1.38522 - Circolare 11 novembre 1997, n. 82 .
Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1997, inattuazione delle vigenti disposizioni contabili in materia.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/11/1997
Numero:82

§ 98.1.38522 - Circolare 11 novembre 1997, n. 82 .

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1997, inattuazione delle vigenti disposizioni contabili in materia.

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1997, n. 271. Emanata dal Ministero del tesoro.

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Alle amministrazioni centrali dello Stato 

 

Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato 

 

Ai servizi ed uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato 

 

Alle ragionerie regionali dello Stato 

 

Alle ragionerie provinciali dello Stato 

 

All'amministrazione centrale della Banca d'Italia (servizio rapporti col Tesoro) 

 

Al magistrato alle acque - Venezia, al magistrato per il Po ed al rispettivo ufficio di ragioneria - Parma 

 

Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti 

 

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del magistrato per il Po - Parma 

 

Ai tribunali amministrativi regionali 

 

Alle avvocature distrettuali dello Stato 

 

Alle prefetture 

 

Alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate 

 

Alle sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio 

 

Alle direzioni compartimentali delle dogane 

 

Alle direzioni provinciali del Tesoro 

 

Alla tesoreria centrale dello Stato 

 

Alle sezioni di tesoreria provinciali 

 

e, per conoscenza: 

 

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento 

 

Alle aziende autonome dello Stato 

 

Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale 

 

Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale 

 

All'Ente poste italiane 

 

 

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 1997 raccomandandone l'osservanza.

Sarà cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri informare delle presenti disposizioni gli uffici destinatari della normativa prevista all'art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, con particolare riferimento alla gestione e alla rendicontazione delle somme relative al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

N.B. - Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1997, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.

 

 

Titolo I

Entrate

Paragrafo 1°

Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

Per le entrate erariali, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 1998, agli uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod. 55 T. e mod. 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1997 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine le sezioni di tesoreria provinciale compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1997 ed esercizi precedenti, gli allegati A/B al modello 59 T.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 1998 alle Ragionerie centrali presso le varie amministrazioni ed alla Direzione generale del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate da questo Ministero - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1, del 10 gennaio 1973 e n. 53, del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69, del 21 ottobre 1974 per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n. 97, del 28 dicembre 1974, e lettera n. 100469, del 14 aprile 1975 per il capo XXVIII e con circolare n. 7, del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXI, XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Inoltre per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli uffici sono tenuti a rendere in base al terzo comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. V), alle Ragionerie centrali competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dalle Ragionerie centrali e provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.S.S.M.

Si rammenta che con il 15 marzo 1998 scade il termine utile per prenotare, a cura delle ragionerie interessate, le variazioni nella imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Premesso che le variazioni ai versamenti devono essere di norma prenotate entro il 15 marzo 1998 a cura delle ragionerie interessate, successivamente a tale data, eventuali ulteriori variazioni possono essere assentite solo in casi eccezionali e le relative richieste devono pervenire entro il termine improrogabile del 31 dello stesso mese, alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. V), la quale provvederà ad informare la Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. (Div. VI), la competente Sezione di tesoreria provinciale per i conseguenti aggiornamenti delle relative scritture contabili, nonché la ragioneria provinciale dello Stato interessata. Si ricorda che entro lo stesso termine del 31 marzo 1998, le predette ragionerie, contestualmente alle richieste di variazioni modificative dei versamenti, dovranno far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare. Sarà cura poi delle sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni autorizzate entro il termine improrogabile del 20 aprile 1998.

Su richiesta delle ragionerie competenti, le sezioni di tesoreria provinciale forniranno tempestivamente le informazioni relative alle variazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1998, riferite ai versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura.

Per gli indicati termini del 15, 31 marzo e 20 aprile 1998, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti alla Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Ragioneria centrale competente.

 

 

Titolo II

Spese

Paragrafo 1°

Limiti di emissione dei titoli di spesa

Considerato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo, è necessario che i titoli di spesa, tenuto conto delle notevoli difficoltà che si hanno alla chiusura dell'esercizio, pervengano alle competenti ragionerie entro il 25 novembre 1997, con precedenza per i titoli da emettere su fondi in limite di perenzione, al fine di non compromettere la loro estinzione. È necessario anche che gli ordini di accreditamento vengano emessi dalle varie amministrazioni con un congruo anticipo (almeno dieci giorni) rispetto alla predetta data per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Per quanto concerne in particolare i titoli di pagamento all'estero, si invita l'amministrazione competente a trasmettere tali titoli alla coesistente Ragioneria centrale, non più tardi del 15 novembre, al fine di consentire, per il buon esito dell'operazione, l'invio degli stessi al Portafoglio dello Stato entro il 30 novembre.

Si raccomanda, poi, alle ragionerie regionali e provinciali, autorizzate ad esercitare il controllo sui titoli di spesa in forza della legge 17 agosto 1960, n. 908, e alle amministrazioni centrali che inviano direttamente i titoli di spesa alle sezioni di tesoreria provinciale di avere cura che entro il termine del 15 dicembre 1997 - termine che trova la sua ragione d'essere nel presupposto della riscossione da parte del creditore entro il 31 dicembre 1997 - il titolo possa completare il suo iter ed essere disponibile presso le sezioni di tesoreria provinciale per il tempestivo pagamento.

Inoltre le ragionerie centrali, sempre per il rispetto del 15 dicembre 1997, avranno cura di trasmettere i titoli di spesa alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. II) entro il 5 dicembre 1997.

Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, nella imminenza della chiusura dell'esercizio, l'emissione di titoli di spesa ai soli casi in cui sia legittimata a riscuotere una sola persona.

Tuttavia, oltre il detto termine del 25 novembre 1997, eccezionalmente potranno continuare ad emettersi, in conto competenza o in conto residui, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, nonché titoli di spesa da commutarsi in quietanza di entrata o da estinguere mediante accreditamento in conti correnti presso la Tesoreria centrale oppure mediante commutazione in quietanza di trasferimento elettronico di fondi, sempre quando si preveda che possano essere estinti entro il 31 dicembre 1997.

Si fa altresì presente che entro il termine del 20 dicembre 1997, le amministrazioni emittenti devono far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera G) del successivo paragrafo 2;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e gli altri titoli emessi da amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di «spesa fissa», mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

Gli ordinativi diretti emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato che pervenissero alla Direzione generale del tesoro oltre il termine del 5 dicembre 1997, per il successivo inoltro alle sezioni di tesoreria provinciale, andranno restituiti dalla stessa Direzione generale alle amministrazioni competenti. Le sezioni di tesoreria provinciale restituiranno alle amministrazioni emittenti gli altri titoli di spesa che pervenissero dopo il termine del 19 dicembre 1997. Non si dà luogo alla restituzione qualora il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa amministrazione emittente segnali l'urgenza del pagamento.

Le sezioni restituiranno in ogni caso i titoli di spesa emessi in conto esercizio 1997 e pervenuti dopo la chiusura di detto esercizio.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre 1997 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici finanziari o dell'Ente poste italiane, di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla sezione di tesoreria provinciale.

Le sezioni di tesoreria provinciale o gli uffici emittenti per tutti i titoli emessi nel mese di dicembre 1997 avranno cura d'inviare, con ogni tempestività, agli interessati gli avvisi di pagamento relativi ai titoli emessi.

Nei casi di pagamenti da eseguire mediante accreditamento in conto corrente postale o emissione di vaglia postale ordinario o telegrafico, occorre che le amministrazioni interessate tengano presente la necessità di emettere i titoli relativi con un congruo anticipo rispetto al termine indicato nel primo comma del presente paragrafo in modo che pervengano alle competenti ragionerie in tempo utile per completare il loro iter.

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare che le amministrazioni centrali e gli uffici periferici autorizzati alla diretta emissione dei titoli di spesa ai sensi della citata legge 17 agosto 1960, n. 908, potranno, in caso di necessità, emettere negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre titoli di spesa con imputazione all'esercizio 1998, tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 447 del regolamento di contabilità. Tali titoli di spesa non potranno essere pagati che dal 1° gennaio 1998. Negli ultimi dieci giorni di dicembre potranno emettersi, con una nuova numerazione a partire dal n. 1, anche ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Paragrafo 2°

Spese da sistemare

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il mese di gennaio 1998, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le ragionerie regionali e provinciali che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 1998;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 1997, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 1998, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 31 dicembre 1997, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 - modificato nei termini dalla menzionata legge n. 468 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle amministrazioni centrali, nonché agli uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito ai sensi della ripetuta legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati, onde evitare che per effetto di errate previsioni, a fine esercizio, rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi inutilizzati o, quel che è peggio, vengano disposte, da parte dei funzionari delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perché tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilità.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C.G. o di mod. 62 C.G.

Sempre allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

È da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui al richiamato art. 61 della legge di contabilità generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli enti militari - come precisato al paragrafo 3° - spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

Fermo l'obbligo dei funzionari delegati di limitare i prelevamenti in contanti alle somme strettamente necessarie, è da tener presente che i fondi già riscossi dai funzionari delegati sopra ordini di accreditamento relativi alla conduzione dei lavori per opere pubbliche, emessi dall'amministrazione dei lavori pubblici ed eventualmente non erogati alla chiusura dell'esercizio 1997, potranno essere trattenuti per effettuare, entro l'esercizio 1998, pagamenti relativi alle spese che formano oggetto degli ordini medesimi.

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1998 debbono essere versate presso la sezione di tesoreria provinciale entro la stessa data.

Per detti ordini di accreditamento il rendiconto suppletivo dovrà essere prodotto non appena esaurite le somme come sopra trattenute e, comunque, entro l'esercizio 1998.

B)Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il mese di gennaio 1998, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, alle ragionerie che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1997, in conto della gestione dell'esercizio 1997, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

nel primo saranno riportati gli ordinativi, con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, su ordini di accreditamento rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, al 31 dicembre 1997, da trasportare all'esercizio 1998, e gli ordinativi, ugualmente con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, pagati entro il 31 dicembre 1997, ma non portati in uscita entro la stessa data dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod. 62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera H);

nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 1998 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: «esclusivamente per ordinativi da trasportare». Inoltre le amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti.

Le sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 1998, termine che non è suscettibile della proroga di cui al N.B. indicato nella premesse.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 1997 quando la relativa comunicazione della locale sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio 1998 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti, oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3°, spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) Spese di giustizia.

Le sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate dovranno appurare l'importo delle spese di giustizia pagate e non rimborsate durante l'anno finanziario 1997 e anni precedenti e compilare l'elenco mod. 62 C.G. da inviare entro il 15 febbraio 1998 alla competente Ragioneria centrale, ove ciò non sia ancora avvenuto.

Per evitare confusione con tutte le altre spese residue pagabili mediante emissioni di ordini di accreditamento, è necessario che sui modelli 62 C.G. venga indicato esplicitamente che trattasi di spese di giustizia pagabili con il procedimento speciale di cui agli articoli 454 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato.

D) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art. 61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato».

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, 20 marzo 1948 e nella legge 16 marzo 1951, n. 232, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici, nonché nella legge 1° luglio 1981, n. 344, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della sanità e nella legge 28 marzo 1997, n. 86, art. 1, comma 13, per gli ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 1996, n. 664, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-99, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

Trasporti e navigazione: capitoli 3276 e 3277;

Difesa: capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031.

Le sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi.

La Ragioneria generale dello Stato comunicherà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica, le modifiche al regime della trasportabilità degli ordini di accreditamento che interverranno nel corso dell'esercizio.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli articoli 443, terzo comma, 444 e 448 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1989, n. 402.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 1998, alle sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive amministrazioni, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio 1998, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Le sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto sistema informativo, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3° (adempimenti delle sezioni di tesoreria provinciale).

E)Ordinativi diretti, non pagati entro il 31 dicembre 1997.

Il trasporto degli ordinativi diretti, individuali e collettivi, emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1989, n. 402.

A tal fine l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e la Tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano, entro il 20 gennaio 1998, una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi innanzi indicati, che seguirà lo stesso «iter» previsto alla lettera D) per gli ordini di accreditamento.

Gli uffici dell'Ente poste italiane e quelli del registro debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio 1998 (prorogabile al 10 per necessità operative) alle sezioni di tesoreria provinciale i mandati individuali e quelli collettivi inestinti e, entro lo stesso 5 gennaio 1998 (prorogabile al 15 per analoghe necessità operative), gli ordinativi diretti collettivi, rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

F) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 1997.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro termini tali da consentirne l'agevole pagamento non oltre il 31 dicembre 1997 da parte delle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 1997, viene effettuato dalle competenti sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente disposto dalle sezioni di tesoreria provinciale che provvedano ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

G) Rimanenze di importi non superiori alle L. 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1997.

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successivi partite di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 1997 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle L. 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

È opportuno precisare che per i Ministeri del tesoro e delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n. 2368 e il n. 2319; per quanto riguarda invece le Aziende autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre poiché nei decorsi esercizi non sempre è stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a L. 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito.

Giova far presente, che i titoli (buoni mod. 31-bis C.G.), relativi alle disponibilità in parola, andranno emessi non oltre il 22 dicembre 1997, con l'intestazione «Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata». Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire detti versamenti.

H) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 1997, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 1998. Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con le circolari numeri 74, 3, 20 e 22, rispettivamente del 27 dicembre 1995, del 15 gennaio 1996, del 5 marzo 1996, dell'8 marzo 1996 emanate dalla Ragioneria generale dello Stato in attuazione della legge 8 agosto 1996, n. 335.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati diretti emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 1997 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 1998, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1997 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 1998, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-bis C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C.G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

3) i mandati diretti emessi nell'anno 1997 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, com'è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

I) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2, della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha integrato l'art. 20, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

Adempimenti delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

Per la regolarizzazione e sistemazione dei pagamenti, eventualmente ancora scritturati in conto sospeso perché non sufficientemente documentati o comunque irregolari, saranno tenute presenti le particolari disposizioni emanate con la circolare della Ragioneria generale dello Stato 26 febbraio 1945, n. 109162, che valgono anche per i pagamenti effettuati allo scoperto in dipendenza della determinazione commissariale delle finanze in data 29 settembre 1943, n. 751.

Le sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 1998, dovranno inviare:

a) alle competenti ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco degli ordinativi diretti individuali o collettivi per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 1997, si raccomanda agli uffici dell'Ente poste italiane e a quelli del registro di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 31 marzo 1998;

b) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub-anticipazioni, a norma dell'art. 728 delle vigenti istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo, per l'accennato art. 728);

c) alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, (per la gestione stralcio) nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante la nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1997 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 1997 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 1997 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovrà comprendere in allegato gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1996, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 1997 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze, 1926, pagina 1999).

Le sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 448, del regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 1998, con apposito elenco alle amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio 1997 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle sezioni ai competenti uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 1998 (come già indicato nel paragrafo 2° ) alle sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti la «chiusura» degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 5 febbraio 1998, trasmettono:

ai predetti uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di una copia del mod. 34 C.G.;

alla Ragioneria centrale, regionale o provinciale, altra copia del suddetto mod. 34 C.G.;

all'amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 1998 l'elenco predetto, le sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'amministrazione dei monopoli di Stato, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'amministrazione emittente.

I suddetti uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonché una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'amministrazione dei monopoli di Stato e la gestione dell'ex azienda delle foreste demaniali, sarà provveduto con separate circolari da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 1998 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B., indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:

1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32 - bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 1997. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31 -ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 1998.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dai tesorieri anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 1998 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e poi registrati definitivamente in uscita.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1996, trasportati all'esercizio 1997 e non ancora estinti al 31 dicembre 1997, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 1997 con la stampigliatura «da non trasportare», rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32 -bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) alle competenti ragionerie centrali, regionali e provinciali, una copia dei modelli 32-bis C.G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C.G. e 34 C.G. fossero negative, dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 1997, siano portati in esito definitivo non solo tutti i versamenti in titoli pagati dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dagli uffici dell'Ente poste italiane.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C.G. o buoni speciali modello 31-quater C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali modello 31-quater C.G., estinti negli ultimi giorni di dicembre e che non si renda possibile regolare entro il 31 del mese, specialmente per i funzionari residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 1998 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo 2°, alla Ragioneria centrale o alla ragioneria regionale o alla ragioneria provinciale competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 1998, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle ragionerie regionali competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 1998, le sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli agenti pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (modello 32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 1997. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1997 e pagati entro il 31 dicembre 1997, ma versati presso la sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al paragrafo 2° sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 1998 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

Spese fisse e pensioni

Adempimenti delle direzioni provinciali del Tesoro

Le direzioni provinciali del tesoro dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 1998 alla Corte dei conti (ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1997.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 1997, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali del tesoro dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio 1998, alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 1997 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati alla Ragioneria centrale per i servizi del tesoro per le spese a carico del capitolo 4522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». È consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Alle stesse ragionerie centrali deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Paragrafo 5°

Adempimenti del mese di dicembre 1997

A) Annotazioni da apporre sui titoli.

I titoli di spesa che, giusta la facoltà consentita all'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1929, n. 108169, modificato dall'art. 5 della legge n. 62 del 1964, venissero emessi negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 1997, in conto dell'esercizio 1998, saranno a cura dell'amministrazione ed uffici emittenti, muniti di un bollo con la dizione molto appariscente «Esercizio finanziario 1998», affinché le sezioni di tesoreria provinciale possano, a vista, distinguere i titoli che devono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1997 o all'esercizio 1998.

Le ragionerie centrali e periferiche provvederanno a caratterizzarli, all'atto della registrazione meccanografica, con le sigle operative stabilite per l'esercizio 1998 ed a prenotarli nelle scritture dell'esercizio medesimo. I relativi pagamenti, che nei casi speciali di urgenza venissero effettuati nello stesso mese di dicembre 1997, previa analoga autorizzazione della Direzione generale del tesoro, ai sensi dell'art. 1452 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, modificato dal citato art. 5 della legge n. 62 del 1964, saranno registrati fra quelli in conto sospeso per essere, al 1 gennaio successivo, scaricati da tale conto e compresi nelle contabilità dell'esercizio 1998 insieme con i pagamenti che, in conto del medesimo esercizio, saranno effettuati nel mese di gennaio.

B) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523 del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Direzione generale del tesoro - Servizio II, tesoreria dello Stato e debito pubblico) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 1998 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 1998, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6°

Prescrizione e perenzione amministrativa

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

 

Conseguentemente, premesso che la decorrenza della prescrizione degli emolumenti in parola è 

regolata dal terzo comma del citato art. 2 del regio decreto-legge n. 295 del 1939, al fine di evitare  

che siano effettuati pagamenti oltre la data della prescrizione stessa, gli uffici ordinatori avranno cura  

di apporre,in modo appariscente, sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa - per i quali la 

prescrizione sia operante nell'esercizio in cui sono stati emessi o in quello successivo - l'indicazione 

pagabile fino al 

 

 

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite da questo Ministero - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione dovrà essere apposta in modo appariscente l'indicazione «da non trasportare perché pagabili non oltre il 31 dicembre 1998» sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa, che verranno emessi nell'esercizio 1998 per il pagamento di residui passivi provenienti dalla competenza di parte corrente dell'esercizio 1996, in quanto dette partite residue, se non saranno pagate entro il 31 dicembre 1998, dovranno essere eliminate dai conti finanziari alla scadenza dell'esercizio 1998 anzidetto, per perenzione amministrativa.

Il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede che «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

In relazione a ciò, devesi specificare che la indicazione «da non trasportare perché pagabile non oltre il 31 dicembre 1998», non riguarderà, ovviamente gli ordinativi diretti e gli altri titoli di spesa, emessi in conto residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi provenienti dalla competenza dell'esercizio 1996, stante la protratta validità dei medesimi residui.

Per quanto attiene ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il secondo comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3 aprile 1997, n. 94: «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno». Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione si fa presente, altresì, che rimangono tuttora valide le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, quale risulta modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, soggiacciono al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

Premesso quanto sopra anche sui titoli di spesa relativi a somme iscritte in bilancio in conto capitale, se in limite di perenzione, si apporrà la stampigliatura «pagabile non oltre il 31 dicembre 1998».

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli le ragionerie competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da renderne possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

 

 

Titolo III

Patrimonio

Paragrafo 1°

Contabilità dei beni mobili e immobili

A) Contabilità dei beni mobili.

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari - cassieri delle amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115-Nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:

n. 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relative all'esercizio 1987;

n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli uffici scolastici periferici ed alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica acquistati con fondi regionali. (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della regione Sicilia);

n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod. 130 P.G.S. meccanizzato;

n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico - mod. 130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione nonché della fotocopia autenticata dallo stesso consegnatario del mod. 96 C.G. relativo alla movimentazione riguardante l'esercizio considerato), entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1998, alla Ragioneria centrale competente, per gli uffici centrali ed alle ragionerie regionali o provinciali, per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979), n. 718.

Si coglie l'occasione per ricordare che, entro la stessa data del 15 febbraio 1998, i consegnatari che si sono avvalsi della proroga dei termini per il completamento delle operazioni di rinnovo degli inventari di cui alla circolare n. 48 del 12 giugno 1996 dovranno altresì inviare ai competenti organi di riscontro i documenti indicati al secondo capoverso di pag. 19 (paragrafo IV - nuovo inventario) della citata circolare n. 88/1994.

Le amministrazioni, invece, non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 - con esclusione degli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica - debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari alle competenti ragionerie per la formazione del conto generale del patrimonio.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun ufficio e categoria:

le consistenze finali dell'esercizio 1996;

gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1997 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;

gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le «sopravvenienze»);

le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata, competenza o residui);

le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;

le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

le consistenze finali dell'esercizio 1997.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nel mod. 98 C.G. come «sopravvenienze».

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8 del 9 febbraio 1988 della Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

È da precisare inoltre che per le forniture dei beni mobili, effettuate da parte del Provveditorato generale dello Stato sui propri capitoli di spesa, i consegnatari dovranno considerare come «nuovi acquisti» i beni ricevuti dal Provveditorato generale che risultano acquistati da quest'ultimo per conto delle varie amministrazioni, e come «passaggi da altri uffici» quelli che provengono dal suo magazzino principale. È appena il caso di aggiungere che sarà compito dello stesso Provveditorato generale comunicare ai consegnatari interessati il capitolo di spesa al momento della comunicazione delle forniture di tali beni.

Si richiama comunque l'attenzione per gli acquisti di mezzi di trasporto effettuati dal Provveditorato generale dello Stato per conto delle varie amministrazioni con la sola esclusione del Ministero delle finanze. Essi gravano sul cap. 5053 i cui fondi, come è noto provengono da trasferimenti autorizzati dal Ministero del tesoro con propri decreti, a valere su quelli stanziati nei capitoli dei vari stati di previsione, indicati nella tabella A allegata alla legge di bilancio. Relativamente all'amministrazione finanziaria i capitoli interessati sono il 5383 ed il 1128 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, il primo per gli uffici facenti parte del Dipartimento delle dogane e il secondo per tutti gli altri uffici dell'amministrazione finanziaria.

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 1998, di adottare opportune iniziative per consentire alle stesse di provvedere all'immissione dei dati nel sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del 31 marzo 1998.

Trascorsa tale data lo stesso sistema informativo considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod. 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel sistema informativo sopra citato.

2) Modello «97 C.G. - Riassunto delle variazioni».

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 1998, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 8 sopracitata, le ragionerie regionali e provinciali avranno cura di inviare alla competente Ragioneria centrale, unitamente al modello «estratto 97 C.G.», il modello «97 C.G. - Riassunto delle variazioni» (da richiedere con la funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato a firma del direttore.

B) Contabilità dei beni immobili.

Per consentire la contabilizzazione, in sede consuntiva, di tutte le variazioni riguardando i beni immobili patrimoniali, nulla è innovato per effetto dell'automazione del prospetto riepilogativo ex mod. 50-bis relativo alle entrate del capo VII.

Le ragionerie provinciali dello Stato devono compilare, ai fini del conto del patrimoniale dello Stato, il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali - di cui, a tale scopo, ogni anno vengono loro inviati alcuni esemplari dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.

Pertanto tutte le ragionerie centrali presso le amministrazioni che hanno in carico beni immobili, devono attenersi alla classificazione prevista dal predetto decreto ministeriale, allo scopo di acquisire dati omogenei da utilizzare per la compilazione del suddetto conto generale del patrimonio.

Le ragionerie provinciali devono trasmettere tempestivamente i suddetti prospetti relativi alla situazione dei beni patrimoniali, nonché i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni stesse sia le provenienze o destinazioni dei beni.

In particolare, il carico derivante da lavori effettuati o da immobili costruiti dalle amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, deve anche risultare da appositi elenchi da produrre contestualmente alla Ragioneria centrale presso le amministrazioni predette e a quella presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario- patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata «Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «è»)»

b) mod. 16 C.G., rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1) l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenza e residui;

2) il mod. 16 C.G. rigo P oppure, in caso affrancazioni, il mod. 198 colonna 7;

3) il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II. Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

 

 

Allegato 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

25 novembre 1997

Termine ultimo per l'inoltro alle ragionerie competenti dei titoli di spesa (salvo che per stipendi o titoli da commutarsi in quietanza di entrata, ecc.).

30 novembre 1997

Termine per l'emissione di buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento.

5 dicembre 1997

Termine ultimo per l'inoltro da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. II).

15 dicembre 1997

Termine ultimo per l'afflusso alle Sezioni di tesoreria provinciale dei titoli di spesa.

20 dicembre 1997

Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle L. 10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione.

Termine per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto.

Termine anche per l'invio alle sezioni di tesoreria provinciale di:

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiore alle L. 10.000 di cui alla lettera G) del paragrafo 2° - Spese da sistemare;

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di «spesa fissa», mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

22 dicembre 1997

Termine per l'emissione, da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali a L. 10.000.

31 dicembre 1997

Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente.

Chiusura dell'anno finanziario.

5 gennaio 1998

Termine per la compilazione e la trasmissione agli uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 1997 (competenza e residui), da parte delle sezioni di tesoreria provinciale.

10 gennaio 1998

Termine per l'invio, alle ragionerie centrali presso i vari Ministeri ed alla Direzione generale del Tesoro -Sezione II (Div. V), della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli uffici interessati.

Termine ultimo per far pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Termine per la restituzione da parte degli uffici dell'Ente poste italiane e di quelli del registro alle sezioni di tesoreria provinciale dei mandati individuali e quelli collettivi inestinti.

Data di inizio per la restituzione - da parte delle sezioni di tesoreria provinciale - alle amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti ragionerie, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 1998

Termine per l'inoltro alla Corte dei conti, da parte delle direzioni provinciali del tesoro, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Termine per la restituzione, da parte degli uffici dell'Ente poste italiane e di quelli del registro, alle sezioni di tesoreria provinciale degli ordinativi diretti collettivi rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

20 gennaio 1998

Termine per l'elaborazione, da parte della Banca d'Italia e della Tesoreria centrale dello Stato, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare.

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre.

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli già trasportati ed ugualmente inestinti.

Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, alle competenti ragionerie dell'elenco degli ordinativi diretti per i quali non debba effettuarsi il pagamento perché colpiti da perenzione.

25 gennaio 1998

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti amministrazioni e ragionerie, dei rendiconti delle aperture di credito relativamente al secondo semestre.

31 gennaio 1998

Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro alle ragionerie centrali, degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti ragionerie, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

5 febbraio 1998

Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);

2) alle ragionerie competenti ed alle amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod. 34 C.G.

10 febbraio 1998

Termine per l'inoltro, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale:

1) ai funzionari delegati, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio;

2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quelle di emissione;

3) alle ragionerie centrali, regionali e provinciali, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 1998

Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle competenti ragionerie, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G. alle competenti ragionerie centrali per gli uffici centrali, ed alle ragionerie regionali o provinciali per gli uffici periferici.

Termine ultimo per la trasmissione alle competenti Ragionerie, da parte dei consegnatari - che si sono avvalsi della proroga dei termini per il completamento delle operazioni di rinnovo degli inventari di cui alla circolare n. 48/1996 - dei documenti indicati al secondo capoverso di pag. 19 (Paragrafo IV - Nuovo inventario) della circolare n. 88/1994.

Termine ultimo per l'invio, da parte delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, alla competente Ragioneria centrale dell'elenco mod. 62 C.G. relativo alle spese di giustizia pagate e non rimborsate durante l'anno finanziario 1997 e anni precedenti.

15 marzo 1998

Termine per l'effettuazione delle prenotazioni di variazioni nell'imputazione di versamenti, nonché di quelle che comportano riduzione nell'importo o annullamento.

31 marzo 1998

Termine ultimo per l'immissione al sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte delle ragionerie centrali, regionali e provinciali.

Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle competenti ragionerie del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.

Termine per eventuali richieste di variazioni nella imputazione di versamenti da parte delle ragionerie interessate alla Direzione generale del Tesoro - Servizio II (Div. V) e per l'acquisizione da parte delle sezioni di tesoreria provinciale degli originali delle quietanze da variare.

Termine ultimo per l'inoltro alle competenti Ragionerie, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile.

15 aprile 1998

Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

20 aprile 1998

Termine ultimo per eseguire, da parte delle sezioni di tesoreria provinciale, le variazioni autorizzate dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio II (Div. V).

30 aprile 1998

Termine ultimo per l'invio alle ragionerie centrali, da parte delle ragionerie regionali e provinciali, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili «estratto 97 C.G» e «97 C.G. - Riassunto delle variazioni».

 

 

Allegato 2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

Mod. 55 T.

Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

Mod. 55 T. «Riepilogo»

Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articoli.

Mod. 59 T. (Allegati A/B)

Versamenti per entrate di bilancio e fuori bilancio distinti per capi e per capitoli.

Mod. RS-11-UK-0007

Prospetto riepilogativo della contabilità delle entrate.

Mod. 100 T

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod. 89 T

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 32-bis C.G.

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 62 C.G.

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 31 C.G.

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31-bis C.G.

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 31-ter C.G.

Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Mod. 31-quater C.G.

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31-quinquies C.G.

Ordine di prelievo su buono speciale.

Mod. 15 C.G.

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

Mod. 14 C.G.

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 34 C.G.

Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 108 C.G.

Eventuali variazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31- bis C.G. da comunicare alle ragionerie competenti, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale.

Mod. 63 C.G.

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 91

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 16

Riassunto delle scritture delle vendite.

Mod. 198

Registro che riassume i dati comunicati dagli uffici demaniali mediante i resoconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.

Mod. 98 C.G.

Prospetto per «categoria» delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili, del singolo ufficio consegnatario.

Mod. 97 C.G.

«Riassunto delle variazioni» Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per amministrazione/categoria.