§ 98.1.36167 - Circolare 11 luglio 1996, n. 57 .
Art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334. Attribuzione di potere liberatorio nei confronti dei debitori dello Stato alle ricevute di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1996
Numero:57


Sommario
Art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334. Attribuzione di potere liberatorio nei confronti dei debitori dello Stato alle ricevute di versamento, mediante conto corrente postale, alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 


§ 98.1.36167 - Circolare 11 luglio 1996, n. 57 .

Art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334. Attribuzione di potere liberatorio nei confronti dei debitori dello Stato alle ricevute di versamento, mediante conto corrente postale, alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

 

Emanata dal Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

 

Alle Ragionerie Provinciali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

 

L'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato, ha integrato l'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riconoscendo potere liberatorio alle ricevute di versamento nei conti correnti postali intestati alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, disponendo, nel contempo, che le stesse tengano luogo delle quietanze di tesoreria ai fini delle contabilità amministrative e dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato.

Premesso che il conto consuntivo dello Stato continuerà ad essere formato sulla base delle somme effettivamente affluite in tesoreria, la modifica intervenuta ha riflesso esclusivamente nei riguardi dei citati prospetti contabili, la cui sezione dello scarico esporrà, pertanto, tutte le somme versate tramite i conti correnti postali, anche se per alcune di esse non risultino ancora emesse le quietanze di tesoreria. Tali ultime somme, precedentemente alla modifica in argomento, erano incluse nel debito di cassa del contabile e venivano giustificate considerandole quali versamenti in corso.

Da ciò consegue che, fatte salve ulteriori eventuali modificazioni, alla fine di ogni periodo contabile emergerà una discordanza tra le somme che risultano versate in tesoreria e quelle portate a discarico nei conti dei vari uffici che curano la riscossione delle entrate erariali.

Tale differenza andrà scrupolosamente appurata da codeste Ragionerie provinciali, mediante l'accertamento che durante il periodo contabile successivo vengano emesse le quietanze di tesoreria a fronte di quei versamenti, inclusi in bollettini di conto corrente, che ne risultavano privi, in quanto non ancora accreditati dall'Ente Poste ovvero non ancora esitati dalla Sezione di tesoreria.

Atteso che il sistema informativo, in conseguenza delle modifiche di cui al richiamato decreto ministeriale, non potrà seguire i versamenti in argomento, codesti Uffici dovranno utilizzare opportune annotazioni, tali da metterle in grado di eseguire con correntezza e tempestività i controlli di competenza.

Ove dovesse essere riscontrato il mancato afflusso di somme in tesoreria, dovranno essere chiesti formali chiarimenti agli agenti contabili interessati e attivati i necessari controlli presso la Sezione di tesoreria e l'Ufficio postale competenti.

Esperite tutte le possibili indagini senza esito positivo, codeste medesime Ragionerie, acclarato che trattasi di illecito penale o amministrativo avranno l'onere di segnalarlo, rispettivamente, alla magistratura ordinaria o a quella contabile, ovvero ad entrambe, oltre che alla scrivente e all'Amministrazione da cui dipende l'agente della riscossione.

È appena il caso di ricordare che i concessionari del servizio di riscossione dei tributi continueranno ad allegare ai propri "conti" le quietanze di tesoreria, in quanto, per loro, il versamento all'erario mediante il servizio dei conti correnti postali è precluso dall'art. 73, comma 2 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 11, comma 5, del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (regolamento del conto fiscale).

Con l'occasione si informano codeste Ragionerie provinciali che limitatamente ai versamenti affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante conto corrente postale, con esclusione di quelli attribuibili agli agenti contabili e quelli effettuati da debitori diretti da imputare a capitoli contenuti nel capo X (entrate del tesoro) e nel capo I (imposte di produzione) del quadro di classificazione dello Stato, verrà emessa una quietanza cumulativa a livello di capitolo/articolo, con cadenza decadale o quindicinale, che perverrà in originale a codesti Uffici, secondo la competenza territoriale, corredata delle copie dei bollettini di conto corrente ad essa associati ovvero di un elenco riepilogativo degli stessi.

Nessuna modifica è prevista per le somme introitate direttamente allo sportello.

Il Ragioniere Generale dello Stato