Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.9 tossicodipendenze |
Data: | 28/03/1997 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: |
Art. 2. 1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 10.9.15 - L. 28 marzo 1997, n. 86.
Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT [1].
(G.U. 2 aprile 1997, n. 76).
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:
a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, previste dall'articolo 2 del
b) delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'articolo 2 del
c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera a), previste dall'articolo 4 del
e) delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo 1 del
f) delle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste
dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del
del
luglio 1996, n. 375, e del
in legge;
g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'articolo 5 del
h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'articolo 4 del
2. Le somme stanziate presso il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentati sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;
e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali.
4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati:
a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonché sugli specifici risultati conseguiti.
6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzati:
a) alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata;
b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonché all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada.
7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimenti per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
a) alla prevenzione della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata nonché al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente;
b) al sostegno delle attività di recupero e di reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate;
c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7.
9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con
11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.
12. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuata ai sensi del comma 14.
13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61 bis del
14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del
1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] La presente legge ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei seguenti decreti-legge:
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dall'art. 3, comma 2 della