§ 98.1.36933 - Circolare 5 dicembre 1996, n. 243 .
Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/12/1996
Numero:243

§ 98.1.36933 - Circolare 5 dicembre 1996, n. 243 .

Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Istruzioni operative.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione centrale 

Contributi 

 

 

 

Roma, 5 dicembre 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami 

 

Professionali 

 

Ai Coordinatore generale Medico 

 

legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e 

 

Vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

Amministratori di fondi, gestioni 

 

E casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

Provinciali 

 

 

Sommario

Con la circolare n. 221 del 15 novembre 1996 (diramata in pari data con messaggio n. 14781) sono state portate a conoscenza le variazioni introdotte in materia contributiva, al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, dal decreto legislativo n. 562 del 1996.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative.

 

 

1. Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10/2.

In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno indicare separatamente i lavoratori in relazione alla data di iscrizione al Fondo, osservando le seguenti modalità.

1.1. Lavoratori iscritti al fondo alla data del 31 dicembre 1995

Per tali lavoratori, come precisato nella citata circolare n. 211, è stata mantenuta per l'anno 1996 l'ali quota pensionistica in vigore pari al 36,45 per cento (di cui 7,553 per cento a carico del dipendente), mentre dal 1° gennaio 1997 l'aliquota stessa è stata ridotta al 30,813 per cento (di cui 7,553 a carico del dipendente) per essere poi gradualmente elevata dal 1° gennaio 1998 secondo le misure riportate nella circolare n. 211 , fino a raggiungere dal 1° gennaio 2000 quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, per tali lavoratori continueranno ad essere utilizzati i codici già previsti.

In particolare, il contributo da versare con il codice X140 (ovvero con i codici X14P e X14S per i rapporti di lavoro part-time) è così fissato:

 

dal 1°novembre 1996 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

36,45 % 

- contributo per Asili Nido 

0,10 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X140 

36,55 % 

 

 

dal 1° gennaio 1997 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

30,813 % 

- contributo per Asili Nido 

0,10 % 

Contributo complessivo da versare con il codiceX140 

30,913 % 

 

 

dal 1°gennaio 1998 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,953% a carico del lavoratore) 

31,513 % 

- contributo per Asili Nido 

0,10 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X140 

31,613 % 

1.1.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

a) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per l'apprendista

Il contributo dovuto al Fondo, a intero carico del dipendente, da versare con il previsto codice X530 è il seguente:

dal 1° novembre 1996 

7,553 

dal 1°gennaio 1998 

7,953 

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (pari, per l'anno 1996 a L. 4379 settimanali) deve essere indicata con il previsto codice X150.

b) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25 per cento

Il contributo da versare con il previsto codice X560 è così fissato:

 

dal 1°novembre 1996 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

29,226 % 

- contributo per Asili Nido 

0,075 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X560 

29,301 % 

 

 

dal 1°gennaio 1997 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

24,998 % 

- contributo per Asili Nido 

0,075 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X560 

25,073 % 

 

 

dal 1°gennaio 1998 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,953% a carico del lavoratore) 

25,623 % 

- contributo per Asili Nido 

0,075 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X560 

25,698 % 

c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento.

Il contributo da versare con il previsto codice X540 è così fissato:

dal 1°novembre 1996 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

22,002 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X540 

22,052 % 

 

 

dal 1°gennaio 1997 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

19,183 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X540 

19,233 % 

 

 

dal 1°gennaio 1998 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,953% a carico del lavoratore) 

19,733 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X540 

19,783 % 

1.1.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407 del 1990

a) imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico

Il contributo dovuto al Fondo, a intero carico del dipendente, da versare con il previsto codice X590 è il seguente:

dal 1°novembre 1996 

7,553 

dal 1°gennaio 1998 

7,953 

b) datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico

Il contributo da versare con il previsto codice X580 è così fissato

dal 1°novembre 1996 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

22,002 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codiceX580 

22,052 % 

dal 1°gennaio 1997 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,553% a carico del lavoratore) 

19,183 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X580 

19,233 % 

dal 1°gennaio 1998 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 7,953% a carico del lavoratore) 

19,733 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codice X580 

19,783 % 

1.2. Lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31 dicembre 1995 Per tali lavoratori, come precisato nella citata circolare n. 211, il contributo è stabilito con effetto dal 1°novembre 1996 in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere all'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, per tali lavoratori in luogo del previsto codice X140 (ovvero dei codici X14P e X14S per i rapporti di lavoro part-time) dovrà essere utilizzato il nuovo codice Z140 (ovvero i nuovi codici Z14P e Z14S per i rapporti di lavoro part-time).

L'importo dei contributi da versare con i predetti codici è il seguente:

dal 1°novembre 1996 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89 % a carico del lavoratore) 

32,70 % 

- contributo per Asili Nido 

0,10 % 

Contributo complessivo da versare con il codice Z140 

32,80 % 

1.2.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995

a) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura prevista per l'apprendista

Per il versamento del contributo dovuto al Fondo a carico del lavoratore, pari all'8,89 per cento, dovrà essere utilizzato, in luogo del codice X530, il codice di nuova istituzione Z530.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista (pari, per l'anno 1996 a L. 4379 settimanali) deve continuare ad essere indicata con il previsto codice X150.

c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25 per cento

Il contributo dovuto al Fondo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X560, il nuovo codice Z560.

L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:

dal 1°novembre 1996 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

26,748 % 

- contributo per Asili Nido 

0,075 % 

Contributo complessivo da versare con il codice Z560 

26,823 % 

c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento

Il contributo dovuto al Fondo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X540, il nuovo codice Z540.

L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:

dal 1°novembre 1996 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

20,795 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codiceZ540 

20,845 % 

1.2.2 Lavoratori assunti assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407 del 1990

a) imprese alle quali compete l'esonero totale della

contribuzione a proprio carico

Per il versamento del contributo a carico del lavoratore pari all'8,89 per cento dovrà essere utilizzato, in luogo del codice X590, il codice di nuova istituzione Z590. B) datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico.

Il contributo dovrà essere versato utilizzando, in luogo del codice X580, il nuovo codice Z580.

L'importo da versare con il predetto codice è il seguente:

dal 1°novembre 1996 

 

- contributo dovuto al Fondo (di cui 8,89% a carico del lavoratore) 

20,795 % 

- contributo per Asili Nido 

0,050 % 

Contributo complessivo da versare con il codice Z580 

20,845 % 

Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3 ter L. n. 438 del 1992, sulla fascia di retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.057.000, continuerà ad essere utilizzato il previsto codice X960.

 

 

2. Nuovo termine di versamento.

Come precisato nella citata circolare n. 221, per effetto dell'abrogazione del'art. 13 della legge n. 293/1956, a decorrere dai contributi relativi al mese di novembre 1996, il versamento dovrà essere effettuato, per tutto il personale, con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto a partire da tale mese i codici indicati nel precedente punto 1. dovranno essere riportati mensilmente sulla denuncia di mod. DM10/2.

Inoltre, a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1997, i predetti codici dovranno essere seguiti anche dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle.

I contributi relativi a mese di ottobre 1996, rientrando nella preesistente normativa, dovranno essere versati con la denuncia relativa al mese di dicembre 1996, entro il 20 gennaio 1997.

Ai fini del versamento dei predetti contributi, anche per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 saranno utilizzati i codici previsti per i dipendenti già iscritti al Fondo alla predetta data.

 

 

3. Regolarizzazione relativa al mese di novembre 1996.

Tenuto conto degli adempimenti procedurali necessari alle aziende per adeguarsi all'anticipazione della scadenza del termine per il pagamento dei contributi relativi al mese di novembre 1996, i contributi dovuti al Fondo di pertinenza di detto mese potranno essere versati - unitamente a quelli relativi ai mesi di ottobre e di dicembre 1996 - entro la già prevista scadenza del 20 gennaio 1997, maggiorati degli interessi al tasso legale da computarsi dal 21 dicembre 1996 fino alla data di versamento.

L'importo degli interessi dovrà essere riportato su un separato rigo del mod. DM10/2 con il previsto codice "Q900" preceduto dalla dicitura "Oneri Accessori".

Le eventuali differenze a credito del datore di lavoro conseguenti alla riduzione dal 1°novembre 1996 dell'aliquota pensionistica per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, potranno essere recuperate con una delle denunce relative ai mesi di dicembre 1996 e gennaio 1997, utilizzando il codice di nuova istituzione "Z142" preceduto dalla dicitura "Rec. Fondo", da riportare nel quadro "D" del mod. DM10/2.

 

 

4. Compilazione del mod. o1/m.

Nessuna particolare modalità è prevista per la compilazione del mod. O1/M.

Il Direttore generale

Trizzino