Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/03/1997 |
Numero: | 83 |
§ 98.1.37588 - Circolare 28 marzo 1997, n. 83 .
Gestione lavoratori autonomi art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. Precisazioni.
Emanata dall' Istituto nazionale previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
|
e, per conoscenza, |
|
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di Amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1 - Massimale di reddito ai fini contributivi
Gli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2 del
Poiché tale indice è risultato pari al 3,9 per cento, il massimale suddetto, per l'anno 1997, è di L. 137.148.000 annue. si ricorda che i massimali sopra riportati, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.I.R, approvato con
Si conferma inoltre che il massimale stesso non è suddivisibile a mese. Ad esso occorre pertanto fare riferimento anche se le prestazioni lavorative si riferiscono ad un periodo inferiore all'anno solare. I committenti dovranno sottoporre a contribuzione alle scadenze di legge i compensi erogati, fino al raggiungimento del massimale annuo.
Nel caso di diversi rapporti che si susseguono nel corso dell'anno, i compensi percepiti in relazione ai precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Pertanto, il lavoratore è tenuto ad esibire ai committenti successivi al primo la documentazione relativa ai compensi riscossi in precedenza.
In caso di rapporti simultanei, i compensi derivanti dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale. I diversi committenti provvederanno a sottoporre a contribuzione gli emolumenti corrisposti fino a quando, tenendo conto dei compensi derivanti dai simultanei rapporti, non venga raggiunto il massimale.
Nel il mese in cui si verifica il superamento del massimale, il contributo è dovuto fino a concorrenza del massimale predetto. Qualora in tale mese vengano erogati compensi da due o più committenti, il reddito imponibile verrà determinato, per i vari rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.
Il lavoratore è tenuto a fornire ai committenti gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.
Al raggiungimento del massimale contributivo concorrono anche i redditi prodotti nell'esercizio di un'attività professionale, visto che la gestione assicurativa è unica ed accoglie sia i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sia i protezionisti che non assoggettano a contribuzione obbligatoria i redditi di natura professionale.
Per i professionisti non sorgono problemi, visto che i versamenti contributivi vengono effettuati direttamente dai medesimi, che quindi sono in grado di individuare il momento in cui viene superato il massimale.
2 - Occasionalità delle lavorazioni
Pervengono con frequenza quesiti in merito alla possibilità di assoggettare al contributo del 10 per cento i redditi conseguiti nell'esercizio di attività occasionali e sul significato da attribuire all'espressione "collaborazione coordinata e continuativa" contenuta nell'art. 2, comma 26, della
Anche se ovvio, si precisa che le istruzioni che seguono si riferiscono esclusivamente ad una migliore definizione dei concetti di abitualità, continuità ed occasionalità e non all'individuazione dei soggetti da assicurare. Per quest'ultimo aspetto, oltre ai punti seguenti della presente circolare, si richiamano le disposizioni fornite in precedenza. Si vedano al riguardo, fra le altre, le circolari n. 112 del 25 maggio 1996, n. 124 del 12 giugno 1996 e n. 201 del 17 ottobre 1996.
2.1 - Professionisti
Per quanto riguarda i professionisti, si osserva che l'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Premesso che i concetti di professionalità e di abitualità - almeno nel contesto dell'art. 49 comma 1 del citato testo unico, cioè per i professionisti - assumono sostanzialmente lo stesso significato, nessun dubbio può sussistere nell'ipotesi di iscrizione ad un albo di categoria o di possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività: in tale ipotesi deve ritenersi provato l'esercizio di un'attività professionale abituale.
Nel caso in cui manchi tale iscrizione o il soggetto non sia in possesso del titolo suddetto, la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso. Si deve comunque ritenere abituale l'attività quando la stessa consiste in una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad uno scopo e viene esercitata con regolarità, stabilità e sistematicità, soprattutto se viene svolta nei confronti di una pluralità di soggetti.
Ovviamente dovrà essere accertato che non siano state costituite o non siano in corso di costituzione Casse previdenziali, ovvero non sia stata effettuata l'inclusione della categoria in una delle forme di previdenza obbligatorie, ai sensi dell'articolo 3 del
2.2 - Collaborazioni coordinate e continuative
Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si osserva in primo luogo che devono esser considerati tali quelli espressamente indicati dall'articolo 49, comma 2, lettera a) del citato Testo Unico (amministratori, sindaci o revisori di società associazioni ed altri enti, con o senza personalità giuridica, collaboratori di giornali, riviste enciclopedie e simili, membri di collegi e commissioni). Per quanto riguarda gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si osserva che gli stessi devono essere caratterizzati da una prestazione d'opera prevalentemente personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera deve essere svolta:
- senza vincolo di subordinazione
- nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita.
Anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è necessario accertare, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, che non sussistano diverse indicazioni o preclusioni. Si cita, ad esempio, il caso dei compensi ricevuti dal collaboratore a giornali e riviste che, se sono disciplinati tramite cessione del diritto d'autore (art. 49, comma 2, lett. b del citato T.U.I.R.), non sono assoggettabili al contributo del 10 per cento; ovvero l'ipotesi dei pubblicisti o collaboratori a giornali, che sono tenuti al versamento del contributo alla gestione separata in corso di costituzione, ai sensi del
Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che la continuità richiesta dalla norma in esame deve essere valutata non tanto e non solo in relazione alla materiale reiterazione di determinati adempimenti - che potrebbe anche mancare - ma soprattutto alla permanenza nel tempo del vincolo che lega il prestatore d'opera al committente o ai committenti.
2.3 - incaricati alla vendita a domicilio
Il problema non si pone per gli incaricati alla vendita a domicilio, per i quali l'obbligo contributivo discende dall'esercizio dell'attività, anche se la medesima, di fatto, non ha i requisiti dell'abitualità e dalla continuità.
3 - Accredito dei contributi
Il comma 29 dell'articolo 2 della
Per l'anno 1997, il minimale di reddito stabilito dal citato articolo 1, comma 3, della
4 - Professionisti non tenuti alla dichiarazione dei redditi
Il
L'imposta sostitutiva prevista dalle disposizioni richiamate è pari a due milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a tre milioni per il secondo e a quattro milioni per il terzo. Tale imposta, se regolarmente versata, sostituisce, fra le altre, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, i soggetti che si avvalgono della facoltà in parola non dichiarano al Fisco i redditi prodotti nell'esercizio della loro attività. del contributo del dieci per cento da parte dei liberi professionisti.
Considerato che il contributo deve essere pagato sui redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, i soggetti in parola sono esonerati dal pagamento del contributo stesso , visto che, nel caso ipotizzato, manca la base imponibile che, ai sensi dell'art. 2 comma 29, è quella utile ai fini fiscali.
Si fa presente che possono avvalersi per una sola volta del regime fiscale sostitutivo i soggetti indicati nell'art. 1 del citato
5 - Soggetti occupati in lavori socialmente utili
Le somme erogate ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili sono da qualificare, ai fini fiscali, come compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente. Si vedano al riguardo l'art. 9 comma 20 del
I redditi in parola non debbono pertanto essere assoggettati al contributo del 10 per cento.
6 - Compensi che devono essere riversati al datore di lavoro o allo stato
È stato chiesto se, nell'ipotesi in cui, per clausola contrattuale o per legge, un soggetto debba riversare al proprio datore di lavoro o allo Stato i compensi ricevuti dal proprio committente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sorga l'obbligo di pagare il contributo del 10 per cento sui compensi stessi.
Considerato che la base imponibile ai fini del versamento del contributo di cui trattasi è il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, i compensi in parola sono esenti da contribuzione se non devono essere dichiarati al Fisco.
7 - Compensi erogati a particolari tipologie di collaboratori
L'articolo 3, comma 21, della
In applicazione del principio già ricordato nei paragrafi precedenti sulla determinazione della base imponibile ai fini della particolare forma previdenziale, il collaboratore - nel cui patrimonio non entra più il compenso in parola - non è tenuto al pagamento del contributo del 10 per cento.
Ai sensi del successivo comma 23, "Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996", cioè dall'anno in cui ha avuto inizio l'obbligo assicurativo. Pertanto, i contributi eventualmente versati dai professionisti a favore dei familiari sopra indicati devono essere restituiti. Ovviamente, la restituzione riguarda le somme versate sui compensi erogati nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato con il professionista.
8 - Giudici di pace
Il Ministero di Grazia e Giustizia, con
Il Ministero delle Finanze ha recentemente comunicato di condividere il parere espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Si deve pertanto concludere che i compensi in parola sono esclusi dal contributo del 10 per cento.
9 - Amministratori locali
L'articolo 19 della
10 - Agenti mandatari della SIAE
È stato accertato che i soggetti che svolgono attività lavorativa a favore della SIAE con la qualifica di agenti mandatari non sono vincolati da un contratto di lavoro subordinato, ma da un contratto di mandato e che l'attività svolta dai medesimi non è quella tipica degli ausiliari del commercio, ma è quella propria dell'Ente al quale sono legati, e consiste, in via principale, nella concessione a chi lo richiede della possibilità di utilizzare le opere dell'ingegno affidate alla tutela dell'Ente stesso e nella riscossione dei relativi diritti. In via complementare, gli agenti mandatari svolgono anche attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici nonché dell'IVA derivante da detti pubblici spettacoli.
Pertanto, i suddetti lavoratori non devono essere considerati agenti o rappresentanti di commercio, iscrivibili come tali all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali di cui alla
11 - Contratti di insegnamento universitario
I rapporti di lavoro instaurati dalle università con i professori a contratto, ove non debbano essere qualificati di lavoro subordinato, vanno ricondotti nella figura della collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'articolo 49, comma 2 lettera a), del T.U.I.R.. Ovviamente, deve trattarsi di prestazioni non occasionali. Si veda al riguardo quanto precisato nel precedente punto 2.
12 - Raccomandatari marittimi
L'articolo 1, comma 62, della
Nel caso di specie, pertanto, gli imprenditori individuali di cui trattasi, per i redditi professionali prodotti, non sono tenuti al versamento del contributo del 10 per cento, in quanto i predetti redditi sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi per i redditi prodotti dai rappresentanti legali delle società che esplicano attività di raccomandazione marittima ed agenzia aerea e per quelli prodotti dagli amministratori delle stesse società che, al pari di quelli degli imprenditori individuali, sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso il Fondo Agenti Marittimi ed aerei.
13 - Momento in cui sorge l'obbligo contributivo
Vengono frequentemente posti quesiti sul momento in cui sorge l'obbligo contributivo, in relazione alla materiale riscossione del compenso relativo a prestazioni d'opera professionale o a collaborazioni coordinate e continuative.
Al riguardo, si conferma che l'argomento, in applicazione dei criteri vigenti ai fini fiscali, richiamati dal comma 29 dell'articolo 2 della
A - Professionisti: due acconti determinati sul reddito dell'anno precedente, commisurati ognuno al 40 per cento del reddito stesso e saldo entro il 31 maggio dell'anno successivo, da calcolare sul reddito dell'anno al quale il contributo si riferisce;
B - soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: il compenso deve essere assoggettato a contribuzione entro il giorno 20 del mese successivo a quello nel corso del quale viene erogato.
L'attribuzione del compenso ai fini della copertura assicurativa e del rispetto del massimale deve essere effettuata con riferimento all'anno nel quale il compenso stesso viene corrisposto, indipendentemente dal periodo al quale si riferisce.
A titolo di esempio, si precisa che se un collaboratore riceve nel mese di gennaio del 1997 un compenso relativo al secondo semestre del 1996 e alla fine dell'anno 1997 un compenso relativo all'intero anno 1997, i due emolumenti vanno sommati ai fini del massimale - che, come si è detto, per l'anno in corso è di L. 137.148.000 - e la somma riscossa deve essere attribuita a copertura dell'anno 1997, a decorrere dal mese di gennaio. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per i professionisti.
Il principio sopra esposto trova un temperamento nelle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto n. 281 del 2 maggio 1996 e dell'articolo 1, comma 214 della
14 - Restituzione dei contributi versati in eccedenza
14.1 - Soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e incaricati alle vendite a domicilio
L'articolo 1, comma 3, del
Per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto, le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli incaricati alle vendite domicilio.
14.2 - Professionisti
L'articolo 1, comma 213, della
L'argomento è stato trattato nella
14.3 - Ultrasessantenni che non conseguono il diritto a trattamenti pensionistici
L'articolo 4, comma 2, del
14.4 - Modalità per il rimborso
La domanda di rimborso può essere redatta in forma libera purché contenga i dati di cui agli allegati n. 1 e 2.
La sede competente alla trattazione del rimborso è quella presso la quale sono stati versati i contributi.
Si precisa che la richiesta di rimborso può essere presentata anche da uno solo dei soggetti interessati (committente o lavoratore).
La somma indebita deve essere rimborsata attribuendo a ciascuno degli interessati la parte di sua competenza, secondo quanto disposto dalle norme che disciplinano l'obbligo contributivo. In particolare, deve essere rimborsato al professionista l'intero contributo indebitamente versato dal medesimo; i contributi indebiti versati dal committente dovranno invece essere rimborsati in parte al committente stesso ed in parte al lavoratore, nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Le disposizioni sopra illustrate sono valide anche per la trattazione della restituzione delle somme erroneamente versate, anche se non eccedenti il massimale.
Per l'effettuazione del rimborso, è in corso di approntamento, da parte della Direzione Centrale Tecnologia Informatica, un'apposita procedura, che sarà rilasciata entro la fine del prossimo mese di giugno; conseguentemente, si fa riserva di fornire le necessarie istruzioni.
In attesa del rilascio della procedura automatizzata, le SAP potranno procedere al rimborso per i casi particolarmente urgenti, mantenendo in evidenza la documentazione relativa alle posizioni trattate per il successivo aggiornamento degli archivi automatizzati.
Con successivo messaggio, verranno fornite le istruzioni per l'imputazione contabile delle somme rimborsate.
Il direttore generale
Trizzino
Allegato 1
|
Alla sede I.N. P.S. |
|
di |
|
|
Domanda di rimborso di contribuzione indebita
Il sottoscritto |
|
nato il |
|
residente a |
|
CAP |
|
||||||
Prov. |
|
Via/Piazza |
|
N |
|
codice fiscale |
|
||||||
partita IVA |
|
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge |
|||||||||||
8 agosto 1995, n. 335, iscritto |
|
||||||||||||
chiede |
|||||||||||||
la restituzione dei contributi indebitamente versati alla gestione stessa per l'anno |
|
Dichiara che il versamento
- è stato effettuato dall'assicurato in qualità di libero professionista
- dalla ditta |
|
|
|||||||||||||||
codice fiscale |
|
|
|||||||||||||||
sede amministrativa o filiale |
|
|
|||||||||||||||
via/piazza |
|
N |
|
|
|||||||||||||
Comune |
|
CAP |
|
.Prov. |
|
|
|||||||||||
operante con la Sede I.N. P.S. di |
|
|
|||||||||||||||
data |
|
firma |
|
|
Allegato 2
|
Alla sede I.N. P.S. |
|
di |
|
|
Domanda di rimborso di contribuzione indebita
Il sottoscritto |
|
nato il |
|
titolare/legale rappresentante della ditta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
codice fiscale |
|
sede amministrativa o filiale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
|
via/piazza |
|
Comune di |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP |
|
Prov. |
|
operante con la Sede I.N. P.S. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
chiede |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la restituzione dei contributi indebitamente versati alla gestione stessa per l'anno |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a favore del sig. |
|
nato il |
|
residente a |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP |
|
Prov. |
|
Via/Piazza |
|
N |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
codice fiscale |
|
partita IVA |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichiara che il versamento è stato effettuato alla Sede I.N. P.S. di |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data |
|
firma |
|
|