§ 41.9.6 - R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 .
Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:03/03/1938
Numero:680


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  [3]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  [6]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  [8]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67.  [23]
Art. 68. 
Art. 69.  [24]
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 


§ 41.9.6 - R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 [1] .

Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

(G.U. 8 giugno 1938, n. 129)

 

     Art. 1.

     E' approvato l'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente insieme con le allegate norme e tabelle A, B e C.

     Sono abrogate nei riguardi della cassa predetta le disposizioni della parte prima dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

 

     Art. 2.

     Sono estesi al monte pensioni per gli insegnanti elementari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

     a) l'art. 49, commi primo, secondo e terzo;

     b) l'art. 59, commi secondo, terzo, quarto e l'art. 60;

     c) l'art. 61, commi primo, secondo, quarto e sesto;

     d) l'art. 62, commi quarto e quinto.

     Sono estesi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

     e) gli art. 27, 28, e 29;

     f) l'art. 49;

     g) gli art. 59 e 60;

     h) l'art. 61;

     i) l'art. 62, commi primo, secondo, quarto e quinto.

     Sono estesi alla cassa di previdenza per le pensioni dei salariati i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

     l) gli art. 27, 28 e 29;

     m) gli art. 43, 44 e 45;

     n) l'art. 49;

     o) l'art. 57;

     p) gli art. 59 e 60;

     q) l'art. 61;

     r) l'art. 62.

     Sono estesi alla cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

     s) l'art. 59, commi secondo, terzo, quarto e l'art. 60;

     t) l'art. 61, commi primo, secondo e sesto;

     u) l'art. 62, commi secondo e quarto.

 

     Art. 3.

     Sono abrogati:

     a) l'art. 81 del testo unico delle leggi sulla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con regio decreto 1° maggio 1930, n. 680;

     b) l'art. 17, primo comma, della parte seconda, riguardante la cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 14 aprile 1926, n. 679;

     c) l'art. 45, commi secondo e terzo del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziali, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

     d) l'art. 29 del testo unico delle disposizioni legislative sull'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

 

     Art. 4.

     Alla dipendenza della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in aumento ai posti compresi nella tabella A dei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, approvata col regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sono istituiti, per i servizi tecnici ed ispettivi della direzione generale medesima, i seguenti posti:

Grado

6°: Attuario capo n. 1;

"

6°: Ispettori superiori n. 2;

"

7°: Ispettori n. 2;

"

8°: Vice-ispettori n. 8.

     La relativa spesa è interamente a carico degli istituti di previdenza.

     Al concorso per titoli ed esami per i posti di vice-ispettore previsto dall'art. 71 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sono ammessi gli impiegati dei ruoli del gruppo A dell'amministrazione centrale delle finanze, delle intendenze di finanza e della ragioneria generale dello Stato, di grado ottavo, nonchè quelli di grado nono aventi l'anzianità richiesta dall'art. 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto.

     La promozione ad ispettore per i servizi della cassa depositi e prestiti è conferita ai vice-ispettori ed ai consiglieri del ruolo della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale delle finanze di cui allatabella A annessa al regio decreto 4 marzo 1937, n. 304, e quella ad ispettore superiore è analogamente conferita agli ispettori per i servizi della cassa depositi e prestiti ed ai capi sezione del suindicato ruolo, con le norme rispettivamente stabilite dagli art. 6 sub 68e6 sub 70 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1691.

     Ai vice-ispettori ed agli ispettori per i servizi della cassa depositi e prestiti può essere anche conferita, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, la promozione rispettivamente a capi sezione ed a capi divisione nel medesimo ruolo.

 

     Art. 5.

     Il posto di attuario capo di cui all'articolo precedente è conferito o mediante promozione, previo favorevole giudizio del consiglio d'amministrazione del ministero delle finanze, all'attuario di cui al successivo art. 6, qualora già rivesta da almeno tre anni il grado settimo oppure in seguito a concorso per titoli fra dipendenti statali che rivestano almeno il grado settimo di gruppo A, o fra altre persone, anche estranee all'amministrazione dello Stato, che abbiano almeno 15 anni di anzianità di laurea nelle discipline che saranno indicate nel bando di concorso.

 

     Art. 6.

     L'attuario per i servizi della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, compreso nel grado nono della tabella citata nel primo comma del precedente art. 4, consegue, senza esami, previo favorevole giudizio del consiglio d'amministrazione del ministero delle finanze, la promozione ai gradi ottavo e settimo, rispettivamente, dopo sei anni di permanenza nel grado inferiore.

 

     Art. 7.

     Per i servizi amministrativi e tecnici delle casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, degli impiegati e dei salariati degli enti locali possono essere distaccati presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e presso le prefetture, segretari comunali di ruolo, i quali, durante il distacco, sono collocati fuori ruolo, rimanendo iscritti alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

     Per i servizi amministrativi e tecnici delle casse di previdenza indicate al precedente comma, presso le prefetture alle quali non siano assegnati segretari distaccati, si potrà provvedere con incarichi straordinari a personali di ruolo o con l'impiego di personali non di ruolo a norma delregio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

     Le norme per il distacco, per gli incarichi e per le relative retribuzioni sono stabilite con apposito regolamento, nel quale dovrà essere fissato il limite numerico e la distribuzione per gradi del personale predetto.

     Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, compreso il contributo dell'ente per la iscrizione dei segretari comunali distaccati alla cassa di previdenza, sono interamente a carico degli istituti di previdenza predetti ed il relativo riparto é deliberato dal consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza su proposta del direttore generale.

 

     Art. 8.

     Per un quinquennio, a partire dalla data di pubblicazione dell'ordinamento approvato col presente decreto, è data facoltà al ministro per le finanze di assumere, per i lavori relativi all'attuazione della riforma della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali ed alla preparazione ed attuazione della riforma degli altri istituti di previdenza, personale a contratto, da retribuirsi a carico esclusivo degli istituti di previdenza, con una spesa annua non maggiore di lire 250.000.

     L'assunzione del personale predetto viene effettuata alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico stabiliti dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

 

     Art. 9.

     All'art. 1, comma secondo, della legge 20 giugno 1929, n. 1125, sono aggiunte le seguenti parole: "del fiduciario nazionale della associazione fascista del pubblico impiego".

 

     Art. 10.

     Con decreto del ministro per le finanze saranno disposte le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1938, salvo quelle dell'art. 80 dell'annesso ordinamento, che hanno effetto dal 1° luglio 1937, per le pensioni vigenti a tale data e dalla rispettiva decorrenza, per le pensioni da liquidarsi con decorrenza posteriore alla data stessa.

     Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 dell'annesso ordinamento, concernente l'attribuzione dell'onere per il riconoscimento delle benemerenze fasciste, ha effetto dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, anche nei riguardi degli istituti di previdenza cui la disposizione stessa è estesa con l'art. 2 del presente decreto.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

 

Titolo I

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI.

 

Capo I

COSTITUZIONE DELLA CASSA.

 

     Art. 1.

     La cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonchè degli altri enti ai quali siano estese le disposizioni sulla cassa, escluse le categorie alle cui pensioni e indennità provvedono altre casse di previdenza amministrate dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la cassa di previdenza è considerata come amministrazione dello Stato.

     Le spese di amministrazione sono a carico della cassa di previdenza.

 

          Art. 2.

     Spetta alla commissione di vigilanza sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, il quale, parificato dalla corte dei conti, viene presentato al parlamento in allegato alla relazione della commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

          Art. 3.

     Il patrimonio netto della cassa di previdenza è ripartito:

     1) nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie;

     2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

     3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla cassa, quando si è raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

 

          Art. 4.

     Le entrate della cassa sono costituite:

     a) dai contributi degli impiegati;

     b) dai contributi degli enti;

     c) dalla ritenuta sulle pensioni;

     d) dai versamenti volontari;

     e) dalla tassa di ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

     f) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente ordinamento;

     g) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

     h) dagli interessi sulle attività della cassa.

 

Capo II

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE.

 

          Art. 5.

     La iscrizione alla cassa è obbligatoria per gli impiegati degli enti contemplati dal precedente art. 1 che percepiscano uno stipendio annuo non minore di lire 300, anche se corrisposto da due o più di detti enti e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:

     a) dal 1° gennaio 1904 in poi per gli impiegati dei comuni e dei consorzi di comuni;

     b) dal 1° gennaio 1908 in poi per gli impiegati delle province e dei consorzi di province;

     c) dal 1° gennaio 1908 in poi per gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei monti dei pegni anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 14 a 17;

     d) dal 1° gennaio 1914 in poi gli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 gli impiegati delle aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;

     e) dal 1° luglio 1924 in poi per gli impiegati degli enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera f);

     f) dal 22 aprile 1925 in poi per gli impiegati degli enti sopraindicati compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

     g) dal 12 luglio 1913 in poi per l'impiegato d'ordine dell'istituto nazionale Regina Margherita per orfani di maestri elementari;

     h) dal 1° gennaio 1933 in poi per gli impiegati dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali, salvo quanto è disposto dall'art. 9;

     i) dalla data di costituzione dell'ente consorziale per gli impiegati dei consorzi fra comuni e province, eventualmente con partecipazione di altri enti e di privati;

     l) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati delle aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo o di altre aziende costituite in ente autonomo, cui siano attribuite funzioni di spettanza e di interesse di uno o più comuni o province;

     m) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati delle università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, n. 397, e successive modificazioni;

     n) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati di quegli istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, già istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o già dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;

     o) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e tecnico degli istituti pareggiati di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica eretti in ente morale o mantenuti da enti morali che non siano già obbligati all'iscrizione in virtù delle norme contenute nelle precedenti lettere;

     p) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendano le disposizioni sulla cassa di previdenza.

     Dalle date rispettivamente sopraindicate e fino all'entrata in vigore del presente ordinamento è altresì obbligatoria la iscrizione per gli impiegati con nomina regolare e con stipendio annuo non inferiore a lire 300, assunti presso gli enti di cui alle lettere a), b), d), e), f), posteriormente alle date stesse, che siano stati adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni che abbiano costituito la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia stata fatta a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano stati compresi nelle tabelle organiche. Tale disposizione non si applica agli impiegati cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1926.

     Dall'entrata in vigore del presente ordinamento è inoltre obbligatoria l'iscrizione per gli impiegati con stipendio annuo non minore di lire 300, comunque assunti presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, dalle date sopraindicate in poi, fatta eccezione per l'istituto indicato alla lettera g), che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.

     La iscrizione obbligatoria di cui ai commi precedenti ha effetto dalle date di assunzione per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente ordinamento si trovino in servizio nelle predette condizioni, eccetto che per quelli in servizio presso gli enti di cui alla lettera c), per i quali si applica dall'entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

 

          Art. 6.

     Agli enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937, n. 847, e ai rispettivi impiegati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente ordinamento per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro impiegati.

 

          Art. 7.

     L'iscrizione alla cassa è obbligatoria per il personale di ruolo, direttivo, insegnante ed amministrativo degli istituti musicali pareggiati:

     a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

     b) dal 21 settembre 1932 per gli istituti già pareggiati al 15 maggio 1930, purché gli istituti stessi fossero già eretti in ente morale o dipendenti da enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932 all'obbligo di porsi in condizione di essere eretti in ente morale o di porsi alla dipendenza di un ente morale.

     Sono esentati dall'obbligo della iscrizione i personali di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fossero eventualmente iscritti a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli istituti dianzi indicati, o assicurati agli istituti indicati nel secondo comma del successivo art. 10.

 

          Art. 8.

     L'iscrizione alla cassa è facoltativa per gli impiegati delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da due o più enti, non raggiungano la somma di lire 300. Gli impiegati con stipendio inferiore a lire 300, iscrivendosi, debbono versare alla cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 9.

     Per gli impiegati dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali indicati alla lettera h) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934 e non è obbligatoria per quelli che al 26 aprile 1934 avevano raggiunto l'età di anni 40.

 

          Art. 10.

     L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926 a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908.

     Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per pensioni, gli impiegati di cui al comma precedente, i quali da epoca anteriore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'ente, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri istituti assicurativi.

 

          Art. 11.

     L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni già vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924, ed al 22 aprile 1925, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926, finché tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per gli impiegati delle aziende dei servizi municipalizzati.

     Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gli impiegati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'ente, a casse, istituti o fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.

 

          Art. 12.

     Gli impiegati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti e fondi speciali di cui ai precedenti art. 7, 10 e 11 hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla cassa di previdenza cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, casse, istituti e fondi predetti. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     Gli enti hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla cassa anche dei proprii impiegati iscritti ai regolamenti, convenzioni, casse, istituti e fondi speciali di cui al comma precedente, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, per tutto il servizio utile reso presso di essi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati, ai sensi del terz'ultimo comma del successivo art. 52. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     Quando gli impiegati siano iscritti alla cassa di previdenza, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 24.

 

          Art. 13.

     L'iscrizione non è obbligatoria per il personale di cui alla lettera i) dell'art. 5, per il quale, anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tale personale è anche applicabile il precedente art. 12.

 

          Art. 14.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000, non sono obbligate ad iscrivere alla cassa i proprii impiegati, nè a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo articolo 24.

     Gli impiegati di dette istituzioni hanno facoltà di iscriversi alla cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 15.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla cassa se non siano autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa.

     Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art. 17.

 

          Art. 16.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000 ed i monti di pegni di 1 categoria, nonchè gli istituti di cui alla lettera n) dell'art. 5 sono esonerati dal contributo alla cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla cassa medesima.

 

          Art. 17.

     Gli enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro personali di servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo [2] .

     I personali anzidetti possono iscriversi alla cassa di previdenza, nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 18. [3]

     Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza sociale addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla cassa, continuando a carico dei comuni e degli impiegati l'onere dei rispettivi contributi.

     Quelli degli impiegati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso i comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere iscritti alla cassa e l'onere del contributo dell'ente è a carico dell'appaltatore.

     Gli impiegati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facoltà di rimanere iscritti alla cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'ente. La facoltà deve essere esercitata entro un anno [4] dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico degli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il comune può procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

     Agli effetti del presente articolo l'istituto nazionale gestione imposte di consumo è considerato in ogni caso come appaltatore.

 

          Art. 19.

     Gli impiegati già iscritti alla cassa di previdenza che siano stati o siano assunti in servizio dal governo delle isole Egee per le funzioni di segretario comunale, continuano, finché adibiti a tali funzioni, a rimanere iscritti alla cassa.

     Il pagamento dei contributi dovuti alla cassa viene effettuato dai comuni interessati, sia per le quote a loro carico che per quelle trattenute sugli stipendi degli impiegati, nella misura ed alle scadenze prescritte dalle disposizioni del presente ordinamento.

 

          Art. 20.

     Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza che siano assunti presso i consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente art. 5, lettera i), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purché ne facciano domanda entro un anno [5] dalla data di assunzione in servizio presso i consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     I consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, sono obbligati a corrispondere i contributi di cui al successivo art. 24.

     Nei primi cinque giorni di ogni mese il consorzio versa alla cassa del comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi proprii e di quelli personali dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali all'atto del pagamento degli stipendi.

 

          Art. 21. [6]

 

          Art. 22.

     L'iscrizione facoltativa a carico dell'ente e dell'impiegato è irrevocabile.

     Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

 

Capo III

CONTRIBUTI.

 

          Art. 23.

     Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla cassa è fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni.

     Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, gli stipendi relativi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, è fatta dal prefetto, sentiti gli enti interessati.

     Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 500 lire, la somma che eccede le 250 lire è calcolata per 500 lire intere, quella che non eccede non è calcolata.

     Le variazioni di retribuzione che l'impiegato consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro ente.

 

          Art. 24.

     Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del nove per cento delle retribuzioni corrisposte agli impiegati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date e rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla cassa, salvo quanto disposto per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i monti dei pegni di prima categoria, dai precedenti art. 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'art. 137 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

     Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un impiegato provvisorio soggetto all'iscrizione, o gli impiegati di cui al penultimo comma del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento delle relative retribuzioni, gli enti sono tenuti a versare alla cassa oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico dell'impiegato dal precedente art. 23, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

     Gli enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per gli impiegati iscritti a regolamenti, convenzioni, casse, istituti, o fondi speciali di pensione ai termini dei precedenti art. 7, 10, 11 e 13.

     Sono esonerate da tale contributo anche le aziende municipalizzate limitatamente agli impiegati a favore dei quali al 1° gennaio 1914 è rassicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari, nonchè gli enti di cui alle lettere l), m), ed o) del precedente art. 5 relativamente a quegli impiegati a favore dei quali abbiano assicurato, in precedenza all'entrata in vigore del precedente ordinamento, un trattamento di quiescenza, e fino a che gli impiegati stessi non si iscrivano volontariamente alla cassa.

     Per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

     Agli effetti del contributo il posto coperto dall'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire l'impiegato stesso sia assunto altro impiegato che per tale supplenza sia assoggettato all'iscrizione.

 

          Art. 25.

     In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più degli enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per gli impiegati quanto per gli enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte all'impiegato medesimo da ciascun ente.

 

          Art. 26.

     Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti alla cassa di previdenza.

     Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla cassa di previdenza.

     Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 30 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

 

          Art. 27.

     Gli enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti d'impiegato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 5 con indicazione delle retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare la variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della retribuzione già denunciata nel gennaio di tale anno.

     Gli enti di cui al precedente art. 20 comunicheranno invece le notizie sopraddette solo per quei posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui allo stesso articolo.

     Agli enti che non inviano alla prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti può essere inflitta con decreto del prefetto una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

     Tale penalità, per la quale gli enti hanno diritto di rivalsa sui proprii impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

     Contro l'applicazione di tale penalità gli enti hanno diritto di ricorrere al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del ministero dell'interno non è suscettibile di alcun gravame.

     La prefettura in base alle notizie di cui ai primi due commi, del , nonchè a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla cassa di previdenzapresente articolo per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione a mezzo della sezione di regia tesoreria provinciale.

     Per gli enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

     Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

     Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'ufficio provinciale del tesoro.

     Gli enti, appena ricevuto dalla prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

     Se i contributi liquidati dalla prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto debbono comunicare alla prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni.

     Qualora gli enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti, una penalità pari alla metà dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.

     I contributi sono pagati integralmente dagli enti, i quali si rivalgono verso gli impiegati iscritti alla cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. Gli uffici provinciali del tesoro, su domanda degli enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quelle del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione [7] .

     Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

 

          Art. 28. [8]

 

          Art. 29.

     Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 27, il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della cassa entro i dieci giorni successivi.

     Se l'amministrazione dell'istituzione pubblica d'assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della cassa entro i dieci giorni successivi.

     Se l'amministrazione dell'azienda speciale o di altro ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'intendenza di finanza.

     La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, semprechè le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.

     Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

     Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della cassa di previdenza.

     Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla cassa di previdenza, il consiglio permanente di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali o gli altri enti di cui al terzo comma del presente articolo, dall'iscrizione alla cassa di previdenza.

     In tale caso gli impiegati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla cassa di previdenza, pagando, oltre i proprii, anche i contributi dell'ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennità di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 33.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali e gli altri enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla cassa di previdenza.

 

          Art. 30.

     Le pensioni liquidate dalla cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della cassa stessa.

     Sono esenti da tale ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

 

Capo IV

IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA DI PREVIDENZA.

 

          Art. 31.

     La cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'istituto.

     I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse della cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizione sulla cassa depositi e prestiti.

 

Titolo II

INDENNITA' E PENSIONI.

 

Capo I

ACQUISTO E PERDITA DEL DIRITTO A INDENNITA' O PENSIONE.

 

          Art. 32.

     Ha diritto di conseguire l'indennità per una volta sola l'impiegato iscritto alla cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:

     a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

     b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per inabilità fisica, incapacità professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo;

     c) sia cessato dal rapporto di impiego, per qualunque causa, in età di 60 o più anni;

     d) sia cessato dal rapporto di impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44;

     e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

     f) sia cessato dal rapporto di impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purché comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere il servizio.

     Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto di impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.

     L'indennità è uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34.

 

          Art. 33.

     Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla cassa di previdenza:

     a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

     b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;

     c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per cause di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;

     d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

     Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per cause di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

     La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

 

          Art. 34.

     La pensione diretta è liquidata, in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo, mediante l'applicazione della tabella A unita al presente ordinamento, secondo le norme in essa indicate.

     Gli stipendi annui da valutarsi per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento sono arrotondati calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

     Per gli impiegati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b) e c) del precedente art. 33, gli stipendi valutabili a norma dei due commi precedenti, relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentati ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:

     300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;

     200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

     Nel caso di cui alla lettera c) del precedente art. 33, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, è aumentata di un decimo e non può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'art. 23 per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio utile, nè alla metà della retribuzione stessa per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.

     In nessun caso la pensione può eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dall'impiegato.

     La pensione diretta non può essere inferiore a lire milleottocento annue, purché non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio.

     Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla cassa.

 

          Art. 35.

     Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età degli impiegati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

 

          Art. 36.

     Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione dell'impiegato cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

     Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 32 e dalla lettera c) dell'art. 33.

     La spesa della visita medica è a carico dell'impiegato.

 

          Art. 37.

     La vedova dell'impiegato iscritto alla cassa, coniugato prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ha diritto all'indennità se l'impiegato muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile, purché il matrimonio sia stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto i cinquanta anni di età o almeno due anni prima della cessazione del rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benché postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte dell'impiegato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

     In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni dell'impiegato, purché nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonchè a quelli legittimati per decreto reale anteriore alla cessazione stessa.

     L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 32.

     Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio dell'impiegato, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

     Gli orfani di impiegata, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre ambedue impiegati, hanno diritto rispettivamente all'indennità o alle due distinte indennità nella misura sopra indicata.

 

          Art. 38.

     La vedova nei riguardi del cui matrimonio con l'impiegato iscritto alla cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 37, e che alla morte dell'impiegato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

     a) quando l'impiegato muoia in attività di servizio, dopo avere prestato venti o più anni di servizio utile;

     b) quando l'impiegato, dopo avere prestato venti o più anni e meno di venticinque anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

     c) quando l'impiegato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto [9] .

     In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37 [10] .

     Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente art. 37 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 39.

     Gli orfani che si trovino in uno dei casi di cui all'ultimo comma dello stesso art. 37, hanno diritto rispettivamente alla pensione, o alle due distinte pensioni indirette.

 

          Art. 39.

     La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:

     a) vedova: senza prole, il 50 per cento: con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o più orfani, il 75 per cento;

     b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o più orfani, il 60 per cento.

     Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani dell'impiegato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 38, la pensione, determinata come alla precedente lettera a), viene così ripartita:

     il 40 per cento della pensione dell'impiegato alla vedova;

     il rimanente diviso in parti eguali tra orfani.

     La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

     Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

     La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore a lire 1200, purché non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 34.

 

          Art. 40.

     La vedova dell'impiegato iscritto alla cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera c) del precedente art. 33, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'impiegato.

     In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni nati o legittimati per decreto reale anteriore all'evento stesso.

     Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto d''impiego.

     Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 37, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei proprii figli non separati di interessi.

     La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato.

     La vedova dell'impiegato il quale, dopo conseguita la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 33, muoia in condizioni diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilità della pensione stessa alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli art. 38 e 39 quand'anche il matrimonio, contratto dall'impiegato dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilità della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli art. 38 e 39.

 

          Art. 41.

     La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

     Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane in età minore, se contraggono matrimonio.

 

          Art. 42.

     Nei riguardi degli impiegati iscritti alla cassa o pensionati e delle loro persone di famiglia, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.

 

          Art. 43.

     Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dall'impiegato:

     1) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata la interdizione perpetua dai pubblici uffici [11] ;

     2) per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui gli articoli da 314 a 320 del codice penale.

     Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [12] .

     Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

 

          Art. 44.

     L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.

 

          Art. 45.

     Nei casi di cui ai precedenti artt. 43 e 44, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato, la vedova o l'orfano fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

     Il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'impiegato condannato è subordinato alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

     Qualora l'impiegato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 44, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'impiegato stesso, se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

     Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli art. 39 o 40.

     Nel caso di ripristino del diritto a indennità, o di cessazione della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia spettata ad altri aventi diritto.

 

          Art. 46.

     Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se l'impiegato non abbia contribuito alla cassa di previdenza durante dieci anni di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti art. 33, lettera c), e 40.

     Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui ai successivi art. 67 e 69 ed all'art. 66 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, il periodo così riscattato è utile per il computo del decennio di contribuzione.

     La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli art. 7,8e9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennità o sulla pensione.

     Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituiti o fondi speciali contemplati dai precedenti art. 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 55.

 

Capo II

SERVIZI UTILI A INDENNITA' O PENSIONE.

 

          Art. 47.

     Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonchè il servizio comunque riscattato.

     Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

     E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che l'impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purché l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla cassa e paghino il contributo personale e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non può scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, nè, per gli impiegati già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla cassa.

     E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dello iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.

 

          Art. 48.

     Il servizio prestato dall'impiegato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi dell'impiegato quanto nei riguardi della sua famiglia.

 

          Art. 49.

     Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

     Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, sono valutate a norma degli art. 5e10 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, esteso al personale degli enti locali conregio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

     Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'art. 34.

     La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della cassa di previdenza.

 

          Art. 50.

     I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

     I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

 

          Art. 51.

     I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennità, si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari enti.

 

          Art. 52.

     Agli impiegati iscritti o già iscritti alla cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti, o fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti art. 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

     L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento.

     Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse istituti o fondi speciali per le pensioni di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio 1924 o al 22 aprile 1925 o al 7 maggio 1926, gli stipendi sono valutati in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 34. Il presente comma ha anche valore di interpretazione autentica della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

     L'indennità o la pensione è ripartita a carico della cassa di previdenza e degli enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni.

     Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

     Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della corte dei conti.

     Quando la quota messa a carico dell'ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri istituti assicurativi, ovvero alle casse, istituti o fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso le casse, istituti o fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

     Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano o più favorevoli per l'impiegato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto, la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo. [13]

     Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

     A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. Tale norma ha anche valore di interpretazione autentica delle disposizioni dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, concernenti la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali . [14]

 

          Art. 53.

     Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 52 se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle casse, istituti o fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla cassa a carico dell'ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

     a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

     b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del ministro per le finanze.

     La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

     Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli enti, casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 52, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla cassa a carico dell'ente, con le norme seguenti:

     c) dalla quota di indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

     d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

     La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

     Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse, Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico [15] .

     L'impiegato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 52, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

 

          Art. 54.

     L'indennità o la pensione a favore dell'impiegato che abbia prestato servizi presso due o più enti di cui ai precedenti art. 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 52, o della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla cassa di previdenza, viene liquidata dalla cassa medesima, con le norme stabilite dal presente ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente art. 52.

     L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'art. 52.

     Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione, viene fatto direttamente dalla cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli enti interessati o per decisione della corte dei conti.

     La cassa di previdenza si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

     Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente art. 52 e dall'art. 53 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

 

          Art. 55.

     Nei riguardi degli impiegati che siano stati iscritti a due o più degli istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, esclusa l'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento delle indennità o delle pensioni, tutti i servizi valutabili secondo le norme dei singoli istituti, fermo restando quanto è stabilito dall'art. 51 per il computo del servizio utile complessivo.

     Alla liquidazione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'impiegato è stato iscritto.

     Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli istituti predetti è ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 52 e 53, dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dei singoli istituti di previdenza i servizi stessi siano valutabili.

     L'indennità o la pensione complessiva, nei casi di cui ai commi precedenti, è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e viene pagata dall'istituto che provvede alla liquidazione.

     La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

     Gli altri istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto dal ministro per le finanze.

     Nel caso che vi siano quote a carico degli enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dall'istituto che provvede alla liquidazione, che si rivale sugli enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti art. 52 e 53.

     Nessuna indennità o pensione è dovuta se non vi sia stata iscrizione per dieci anni complessivamente agli istituti predetti e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli istituti di previdenza.

     E' pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

 

          Art. 56.

     Nei casi di cui al precedente art. 55, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza o alla prefettura, dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare l'istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

 

          Art. 57.

     In tutti i casi in cui nei riguardi del personale passato da servizio dello Stato a quello degli enti di cui agli art. 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, iltesto unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

     Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli enti, da valutarsi rispettivamente colle norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della cassa di previdenza, nonchè, nei casi previsti dall'art. 55, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli istituti di previdenza.

     Le quote di indennità o di pensione a carico della cassa di previdenza, degli enti e degli altri istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite del presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione per i servizi di Stato, cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza di quella immediatamente successiva.

     Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della cassa di previdenza, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della cassa, degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

     La quota dovuta dallo Stato è a carico del ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

     Il pagamento è integralmente effettuato dalla cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonchè di quelle a carico degli enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della cassa e degli enti.

 

          Art. 58.

     Per il personale già iscritto alla cassa di previdenza, addetto alle aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennità o di pensione a carico della cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è determinata in base alle disposizioni del presente ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del regio decreto 15 febbraio 1923, n. 574.

 

Capo III

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI.

 

          Art. 59.

     Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla prefettura, la quale le trasmette alla amministrazione della cassa di previdenza regolarmente istruite.

     Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'amministrazione.

     Sono invece sottoposte alle deliberazioni del consiglio predetto le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

     In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

     Nei casi previsti dal precedente art. 57 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla prefettura, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

     In tutti i casi di cui al precedente art. 57, la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri istituti di previdenza a norma del precedente art. 55 e ne comunica l'importo al ministero competente a provvedere alla liquidazione.

     La direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente ministero, sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della cassa di previdenza.

 

          Art. 60.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti [16] .

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può ricorrere alla corte dei conti contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

 

          Art. 61.

     Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60 [17] .

     Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della cassa e delle quote a carico degli enti che siano state accettate dagli enti stessi.

     La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della corte dei conti, nè quello dell'istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

     Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento [18] .

     Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.

     Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalità stabilite per i dipendenti dello Stato ed ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun ricupero verso gli eredi [19] .

     Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte. [20]

 

          Art. 62.

     La cassa di previdenza corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

     L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè essere inferiore al minimo di pensione.

     Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.

     La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della corte dei conti.

     Gli enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato a favore dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

 

Capo IV

RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELL'ISCRITTO CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO INDENNITA' O PENSIONE.

 

          Art. 63.

     L'impiegato che abbia conseguito dalla cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, può continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla cassa, per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente ordinamento.

     L'impiegato predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purché rinunci alla pensione e rifonda alla cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

     L'impiegato riabilitato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

     La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in una unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda. Se l'impiegato cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

     [21].

     [22].

 

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI.

 

Capo I

BILANCI TECNICI E ACCERTAMENTO DEI SERVIZI.

 

          Art. 64.

     Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della cassa di previdenza.

     Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

 

          Art. 65.

     Una commissione appositamente nominata con decreto del ministro per le finanze, ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

     Della commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla cassa designato dal ministro segretario di Stato del P. N. F.

 

          Art. 66.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

     Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

 

Capo II

RISCATTI.

 

          Art. 67. [23]

     Agli impiegati iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 68, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati:

     a) presso uno degli enti di cui ai precedenti art. 5 e 7, con qualsiasi qualifica anche di avventizio o di salariato;

     b) presso consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;

     c) presso aziende private o presso enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21;

     d) presso aziende private o enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla cassa;

     e) alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualità di operai giornalieri;

     f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia già utile ai sensi del precedente art. 47;

     g) presso enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

     Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

 

          Art. 68.

     La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

     a) dalla prima effettiva iscrizione alla cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;

     b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;

     c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla cassa;

     d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla cassa.

 

          Art. 69. [24]

     Gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera [25] .

     La domanda deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

     a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla cassa;

     b) dalla data di assunzione in servizio con effettiva iscrizione alla cassa o del passaggio in posto per il quale sia prescritto il possesso della laurea o del titolo equipollente, dagli impiegati che ottengano l'assunzione o il passaggio successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;

     c) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio ai quali la laurea o il titolo equipollente sia stato richiesto per uno dei posti precedentemente occupati.

     La durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 67.

 

          Art. 70.

     Il contributo dovuto dall'impiegato per i riscatti di cui ai precedenti art. 67 e 69 è pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.

     Quando la retribuzione predetta superi le lire 2000, l'impiegato ha facoltà di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura però non inferiore alle lire 2000.

     La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente art. 23.

     Agli effetti del calcolo della indennità e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente ordinamento, o secondo le norme dell'ordinamento approvato conregio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per se stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto è stato effettuato, senza applicare ad esse nè le maggiorazioni nè la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente art. 34 e dalle norme di applicazione della tabella A annessa al presente ordinamento.

 

          Art. 71.

     Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

 

          Art. 72.

     L'impiegato ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 70 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente ordinamento, in una annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

     L'impiegato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione non abbia fatto pervenire alla cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

     L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'amministrazione della cassa .

     I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del 5 per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

     L'importo annuo delle rate di contributo di riscatto, da versarsi dall'impiegato di uno degli enti di cui ai precedenti art. 5 e 7, è compreso negli elenchi dei contributi dovuti dall'ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa verso l'impiegato, ed è versato alla cassa con le norme stabilite nei precedenti art. 27 e 29.

     Nei casi di riscatto da parte di impiegati che si trovino nelle condizioni di cui agli art. 20 e 21, si applicano le norme stabilite dagli articoli stessi per il versamento dei contributi.

 

          Art. 73.

     Per l'impiegato iscritto alla cassa con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1937 che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente articolo 35. Il premio di riscatto viene, se del caso, ridotto, in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

     (Omissis) [26]

     (Omissis) [27]

     L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione del servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto tra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto [28] .

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

          Art. 74.

     E' riconosciuto utile ai termini del precedente art. 52, il servizio prestato in qualità di impiegato con iscrizione o assicurazione all'istituto nazionale fascista per la previdenza sociale col concorso dell'ente, da quegli impiegati che al 6 maggio 1926, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli enti di cui al precedente art. 5, lettere a), b), c), e) ed f) erano assicurati al predetto istituto ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni alle varie categorie di impiegati cui la cassa stessa provvede, purché entro il 5 agosto 1926 siansi iscritti alla cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

     Gli impiegati che al 6 maggio 1926 non erano in servizio, per giovarsi della facoltà di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso in servizio.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente art. 64 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, non si applicano al personale delle aziende municipalizzate.

 

          Art. 75.

     Gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali all'entrata in vigore del presente ordinamento siano iscritti alla cassa col contributo dell'ente a norma dell'ordinamento approvato conregio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente art. 14, fermo restando a carico dell'ente l'obbligo del contributo di cui all'art. 24. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'ente scenda al di sotto di lire 5000, salva agli interessati la facoltà di continuare nell'iscrizione ai sensi del precedente art. 21.

 

          Art. 76.

     Gli impiegati degli istituti indicati alle lettere n) ed o) del precedente art. 5 hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla cassa di previdenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla cassa e quella dell'entrata in vigore del presente ordinamento, assoggettandosi al versamento a proprio carico dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'ente, e dell'interesse 5 per cento fino alla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza, purché nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'istituto medesimo.

     Le iscrizioni di fatto che fossero già state effettuate nel periodo su accennato si considerano consolidate a favore degli impiegati.

     La domanda d'iscrizione facoltativa, con la regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento.

 

          Art. 77.

     Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, 4 del regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208, 1 sub 41, 7, 8 e 9, della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e 65 e 66 dell'ordinamento approvato conregio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

 

          Art. 78.

     Nei casi in cui per disposizione di legge gli iscritti alla cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali sono a carico del bilancio del ministero delle finanze.

 

          Art. 79.

     Agli impiegati iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926 sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

     a) il servizio militare prestato con interruzione di carriera senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti art. 23 e 24;

     b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del precedente art. 77.

 

          Art. 80.

     Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, per le cessazioni dal rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del 10 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 250 e massimo di lire 1200, purché la pensione così aumentata non ecceda le lire 30.000 annue.

     Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, a favore delle vedove e degli orfani degli impiegati e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del 10 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 140 e massimo di lire 660, purché la pensione così aumentata non ecceda le lire 15.000 annue.

     Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la cassa e altri enti, l'aumento del 10 per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei commi precedenti.

 

          Art. 81.

     Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 80, morti posteriormente al 31 dicembre 1937, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova, le norme eventualmente più favorevoli dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

     Norme per la determinazione del contributo di riscatto di cui all'art. 70 dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

     Il capitale accumulato da versarsi dall'iscritto per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

     Si calcolano in primo luogo:

     a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'art. 35;

     b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

     c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare, calcolati in anni interi secondo le norme dell'art. 67, ultimo comma, e dell'art. 69.

     Si ricavano dalla tabella A i due coefficienti di liquidazione relativi all'età suindicata e alle dette due durate; calcolata poi la differenza tra i due coefficenti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficente della tabella B relativo all'età dell'iscritto determinata come alla lettera a). L'importo così ottenuto, moltiplicato per il prodotto della retribuzione presa come base del riscatto per il coefficiente di 1,3, costituisce il capitale accumulato da versarsi per il riscatto.

 

     Tabella A - allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

     Pensioni da liquidare agli iscritti alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali per ogni lira di stipendio e col contributo di 11,5 centesimi in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-92) e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-12), raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-92), ed al saggio d'interesse del 4,25 per cento

     (Omissis)

 

     Tabella B - allegata all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

     Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione annua liquidata o da liquidarsi a favore degli impiegati degli enti locali, in base alla Tabella A (Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello Stato [1903-1912] raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari [1882-1892]

     (Omissis)

 

     Tabella C - allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

     Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni 15 (art. 12 dell'ordinamento).

     (Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

     (Omissis)


[1] Convertito in legge dalla L. 9 gennaio 1939, n. 41.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 1985, n. 108, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni contributo per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 36 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[4] Termine abolito dall'art. 23 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[5] Termine abolito dall'art. 23 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[6] Articolo modificato dalla L. 24 maggio 1952, n. 610 e abrogato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[7] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 22 novembre 1962, n. 1646.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1993, n. 346, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto di cui al presente comma ed all'art. 7, comma 2, L. 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto al C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, allorchè a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1993, n. 454, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato la illegittimità del presente numero.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 25 della L. 4 febbraio 1958, n. 87.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 35 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[15] Comma così sostituito dall'art. 30 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1974, n. 252, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre 1983, n. 288, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente ordinamento".

[19] Comma così sostituito dall'art. 60 della L. 25 luglio 1941, n. 934.

[20] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 23 della L. 4 febbraio 1958, n. 87.

[21] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[22] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo 1986, n. 46, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore. La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2018, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1981, n. 128, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'ammissione in carriera.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1988, n. 1016, ha dichiarato la illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione per l'ammissione in servizio. La Corte costituzionale, con sentenza 3 ottobre 1990 ha dichiarato la illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni. La Corte costituzionale, con sentenza 3 ottobre 1990, n. 426 ha dichiarato la illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni. La Corte costituzionale, con sentenza 29 marzo 1991, n. 133 ha dichiarato la illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio. La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1991, n. 280 ha dichiarato la illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presìdi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo siasi reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni. La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 1993, n. 178, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera; La Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio 1993, n. 209 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

[26] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[27] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 8 agosto 1991, n. 274.

[28] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 22 novembre 1962, n. 1646.