§ 98.1.35054 - Circolare 10 gennaio 1996, n. 2 .
Retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 .


Settore:Normativa nazionale
Data:10/01/1996
Numero:2

§ 98.1.35054 - Circolare 10 gennaio 1996, n. 2 .

Retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1996, n. 11.

 

 

A tutti gli Enti iscritti 

 

Alle Sedi provinciali I.N.P.D.A.P. 

 

Alla Direzione generale dei servizi periferici del 

 

Tesoro 

 

Alle Prefetture della Repubblica 

 

Alla Regione Valle d'Aosta 

 

Ai Commissari di Governo delle Regioni e delle  

 

Province autonome di Trento e Bolzano 

 

Ai Provveditorati agli studi 

 

Alle Corti di appello 

 

Alle Direzioni provinciali del Tesoro 

 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato 

e, p. c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento per la funzione pubblica 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza 

 

sociale - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero della sanità - Gabinetto del 

 

Ministro 

 

Alla Corte dei conti - Segretariato generale 

 

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti 

 

Ai Comitati regionali di controllo 

 

Alla Ragioneria generale dello Stato 

 

All'Istituto nazionale della previdenza sociale 

 

 

Trattamenti di pensione

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha innovato sia in materia pensionistica che in materia di trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quali individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, riportando così pensioni e trattamenti di fine rapporto nell'alveo della tutela previdenziale prevista dall'art. 38 della Costituzione.

In tema di contribuzione il comma 9 dell'art. 2 della legge, con radicale innovazione, ha disposto, a datare dal 1° gennaio 1996, l'applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei principi regolanti le somme soggette a contribuzione vigenti per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare ha disposto che «... si applica ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni».

È opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che il predetto art. 12 della legge n. 153 del 1969 ha esercitato, all'atto della sua entrata in vigore, sulla normativa previgente - basata sull'individuazione delle singole voci del trattamento economico da assoggettare a contribuzione previdenziale (pensionistica) - introducendo il diverso criterio di dichiarare ai fini imponibili «retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro», escluse le voci tassativamente indicate, nonché sulla circostanza che pari e più profonda innovazione si verifica nel momento che l'articolo predetto viene a sostituire le multiformi discipline della retribuzione contributiva vigenti per gli ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche dell'I.N.P.D.A.P.

A ragione di quanto sopra precisato infatti cesseranno di avere vigore, a datare dal 1° gennaio 1996, tutte le specifiche normative disciplinanti la retribuzione contributiva attualmente vigente secondo i soppressi ordinamenti di ognuna delle singole casse pensioni dell'Istituto e conseguentemente la determinazione dell'imponibile per il calcolo dei contributi sarà disciplinata dal predetto art. 12 della legge n. 153 del 1969, così come prevista dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

Ai fini della completezza del quadro normativo che disciplinerà la retribuzione contributiva (ai fini pensionistici) è opportuno ricordare che la normativa soprarichiamata va a tutti gli effetti integrata con la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di lavoro, dettata per ogni singolo comparto delle categorie di dipendenti iscritti all'Istituto.

In proposito si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti contratti (già stipulati o in corso di stipulazione) portano ormai evidente l'impronta della privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni disposta con il decreto legislativo n. 29 del 1993.

Ognuno dei predetti contratti contempla una «Parte» dedicata al trattamento economico.

La retribuzione vi appare strutturata in un trattamento fondamentale ed in un trattamento accessorio.

La distinzione non assume peraltro rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel senso che l'area del trattamento fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e comprende anche (o quasi) tutte le voci del trattamento accessorio, salve le precisazioni di cui si dirà.

Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e per quello della sanità, comprende:

compensi (per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi);

premi (per la qualità delle prestazioni individuali);

indennità speciali.

L'elencazione delle singole voci che concorrono a determinare il trattamento economico è riportata in calce alla presente circolare.

Come è di facile constatazione, nel trattamento accessorio appaiono ricomprese voci prima escluse, ma dal 1° gennaio 1996 da ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso il compenso per il lavoro straordinario; nel contempo si richiama l'attenzione sulla circostanza che allo stato è possibile rinvenire un'esclusione dall'area contributiva disposta dalla fonte contrattuale collettiva, come nel caso dell'indennità di tempo potenziato, cui non può darsi rilevanza, con la conseguenza che la citata indennità rimane inclusa per legge nella retribuzione contributiva.

Si precisa, infine, che sono esclusi dalla base imponibile i compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni autonome rispetto al rapporto di lavoro dipendente. Non formano, pertanto, oggetto di contribuzione compensi relativi ad incarichi svolti presso organismi diversi dall'amministrazione di appartenenza.

In particolare restano esclusi i compensi percepiti da sindaci e revisori dei conti, da membri di consigli di amministrazione, nonché competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni a commissioni, docenze, ecc.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che in applicazione dell'art. 2, comma 18, per i dipendenti privi di anzianità contributiva, assunti dal 1° gennaio 1996, la retribuzione ai fini contributivi e previdenziali non può superare l'importo di L. 132.000.000.

 

 

L'aliquota contributiva

Nell'attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive vigenti - da applicare sulle retribuzioni come sopra definite - sono elevate, ai sensi del comma 24 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente. È altresì elevata di 0,35 punti la quota percentuale a carico dei soli enti datori di lavoro già obbligati a versare il contributo di cui all'art. 22 della legge n. 67 del 1988.

Si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si è detto, nella sostanza, non determina un aggravio della contribuzione complessiva, in quanto l'elevazione sostituisce il contributo, di pari importo, non più dovuto per le finalità della (ex) GESCAL.

 

 

Le indennità in natura

In genere in questa categoria si suole raggruppare le somme che vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in godimento di un bene (es. vitto, alloggio, vestiario o divisa) o di un servizio (es. riscaldamento).

Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione in natura, dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, e fino a tempi non lontani, sono state incluse nella retribuzione contributiva, anche se con alterne vicende, non figurando tra le voci tassativamente escluse.

Con le modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 di cui si dà conto nell'appendice normativa, la situazione è profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro nonché i relativi importi sostitutivi che oramai risultano esclusi dalla retribuzione contributiva per effetto del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992 già citato e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale D.M. 3 marzo 1994.

Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene utile, allo stato, richiamare l'art. 29 del testo unico sugli assegni familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il problema della valutazione in moneta dei beni e servizi che vengono corrisposti in natura, disponendo che «se la retribuzione consiste in tutto o in parte nell'alloggio o in altra prestazione in natura (quali vitto, alloggio, trasporto, ecc.) il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari».

 

 

La retribuzione contributiva ai fini del TFR

La riforma del sistema previdenziale ha profondamente inciso, come già detto, oltre che in materia pensionistica anche in materia di trattamento di fine rapporto dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

In pratica la riforma riguarda la quasi totalità degli iscritti all'I.N.P.D.A.P., prima attributari dell'indennità di buonuscita o dell'indennità premio di servizio erogate, rispettivamente, prima dall'Enpas e dall'Inadel ed ora dalle corrispondenti gestioni autonome dell'Istituto. La nuova disciplina è dettata dai commi da 5 ad 8 dell'art. 2 (intitolato «all'armonizzazione») della legge n. 335 del 1995 in esame.

Il nuovo regime, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi 5 e 7, si strutturerà comunque in una prestazione che consta delle quote annuali determinate ai sensi del primo comma dell'art. 2120 del codice civile (nel testo modificato con la legge n. 297 del 1982) dividendo la retribuzione utile per 13,5 ed incrementata secondo le disposizioni del successivo comma 4, il quale testualmente dispone: «Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente».

La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR è quella dovuta nell'anno di riferimento e comprende, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, «tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese».

Tuttavia, in considerazione che non sono state ancora definite le modalità di attuazione del nuovo regime, con riferimento ai «conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva», per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 e quelli per l'applicazione della disciplina in materia di fine rapporto nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, questo Istituto si riserva di fornire puntuali comunicazioni operative all'esito della prevista contrattazione collettiva nazionale.

In attesa delle determinazioni che nella materia verranno assunte nella sede competente, i contributi continueranno ad essere versati con le modalità in atto e con l'applicazione delle aliquote nella misura e sulle retribuzioni contributive così come determinate dalla normativa vigente al 31 dicembre 1995.

Al fine di fornire un utile strumento di orientamento in questa prima fase di avvio del nuovo sistema retributivo ai fini pensionistici, si riporta in calce l'elencazione tassativa degli elementi della retribuzione escluse dall'assoggettamento alla contribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969.

Nel contempo si fa seguire una elencazione, ma con valore (per i motivi che emergono dal testo della stessa circolare) esclusivamente indicativo, dei più ricorrenti elementi che rientrano nella contribuzione ai fini pensionistici.

Si informa, altresì, che in correlazione con l'intervenuta meccanizzazione della procedura per la definizione delle denunce contributive, con successive circolari operative, le direzioni centrali e gli uffici competenti provvederanno ad illustrare i criteri e gli aspetti tecnici concernenti la definizione dell'imponibile e dei relativi contributi.

 

 

Elencazione tassativa delle somme escluse

A) (art. 12 della legge n. 153 del 1969, comma 2):

1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) indennità di anzianità;

4) indennità di cassa;

5) indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari;

8) la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi, dovuta ai produttori di assicurazione.

B) (comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335):

1) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

2) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

3) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

4) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

5) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

6) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.

C) (comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che integra l'art. 12):

1) i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. (Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate).

D) (art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 335 del 1995:)

l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;

il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi;

limitatamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva o che esercitano l'opzione per il sistema contributivo:

l'eccedenza del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'Istat.

 

 

Elencazione esemplificativa delle voci utili

I. Comparto degli enti locali.

A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:

a) stipendio tabellare;

b) retribuzione individuale di anzianità;

c) indennità integrativa speciale;

d) livello economico differenziato.

B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:

a) compensi per:

1) lavoro straordinario (art. 31, comma 2, lettera a);

2) (articoli 31, comma 2, lettera a), e 33) per:

produttività collettiva;

miglioramento servizi;

b) premi (articoli 31, comma 2, lettera a), e 34) per:

qualità delle prestazioni individuali;

c) indennità speciali previste per:

disagio, pericolo e danno (art. 31, comma 2, lettera b);

particolari posizioni (art. 31, comma 2, lettera c);

area direttiva (art. 35);

particolari posizioni qualifiche sesta e settima (art. 36);

d) indennità ex art. 37, per:

area di vigilanza di quinta qualifica;

area di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria;

area di vigilanza senza funzioni di polizia giudiziaria;

personale educativo asili nido;

per insegnanti scuole materne ed elementari ed assistenti;

personale docente centri di formazione professionale;

tempo potenziato a insegnanti di scuole materne;

per direzione e per staff di ottava qualifica;

e) somme per retribuzione di anzianità;

f) somme per livello differenziato.

II. Comparto sanità.

A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) indennità integrativa speciale.

B) TRATTAMENTO ECONOMICO COLLEGATO ALLA POSIZIONE DI LAVORO ED ALLA PRODUTTIVITÀ:

a) compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 43;

b) compensi per la produttività collettiva e per il perfezionamento dei servizi (art. 47);

c) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 48);

d) indennità ex art. 44:

di polizia giudiziaria;

di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti gli addetti in reparti o unità operative di lire giornaliere 300;

di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987;

per servizi strutturati in tre turni del personale del ruolo sanitario delle posizioni funzionali quinta, sesta, settima di lire 8500 giornaliere;

agli operatori di tutti i ruoli dal primo all'ottavo livello operanti su due turni di lire 3500 giornaliere;

agli operatori coordinatori-caposala ed ostetriche - su un solo turno - mensili lorde di lire 50.000.

Aliquote contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassa dip. enti locali 

Cassa sanitari 

Cassa insegnanti 

Cassa uff. giudiziari 

Decorrenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente 

Iscr. 

Totale 

Ente 

Iscr. 

Totale 

Ente 

Iscr. 

Totale 

Ente 

Iscr. 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio 1993 

19.10 

8.55 

27.65 

19.10 

10.05 

29.15 

14.60 

8.55 

23.15 

22.90 

8.55 

31.45 

 

 

[*] 

 

 

 

 

 

[*] 

 

 

[*] 

 

gennaio 1994 

19.60 

8.55 

28.15 

19.60 

10.05 

29.65 

15.10 

8.55 

23.65 

23.40 

8.55 

31.95 

 

 

[**] 

 

 

 

 

 

[**] 

 

 

[**] 

 

gennaio 1995 

19.85 

8.55 

28.40 

19.85 

10.05 

29.90 

15.35 

8.55 

23.90 

23.65 

8.55 

32.20 

 

 

[***] 

 

 

 

 

 

[***] 

 

 

[***] 

 

gennaio 1996 

19.85 

8.90 

28.75 

19.85 

10.40 

30.25 

15.35 

8.90 

24.25 

23.65 

8.90 

32.55 

 

 

[****] 

 

 

 

 

 

[****] 

 

 

[****] 

 

seguenti 

20.20 

 

29.10 

20.20 

 

30.60 

15.70 

 

24.60 

 

 

 

 

[°] 

 

 

[°] 

 

 

[°] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[*] + 1% per la parte eccedente lire 53.475.000. 

[**] + 1% per la parte eccedente lire 55.363.000. 

[***] + 1% per la parte eccedente lire 57.578.000. 

[****] + 1% per la parte eccedente lire (in attesa di determinazione). 

[°] Per i soli enti soggetti al contributo ex-GESCAL.