§ 41.9.5G - Legge 11 novembre 1975, n. 587.
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:11/11/1975
Numero:587


Sommario
Art. 1.      Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indirà un concorso, per titoli e colloquio, per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.
Art. 2.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il compenso mensile previsto dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è commisurato, con esclusione del trattamento di [...]
Art. 3.      Gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta possono essere conferiti dai prefetti, nei casi di assoluta necessità, esclusivamente a candidati, secondo l'ordine di [...]
Art. 4.      I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:


§ 41.9.5G - Legge 11 novembre 1975, n. 587. [1]

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.

(G.U. 6 dicembre 1975, n. 323)

 

     Art. 1.

     Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indirà un concorso, per titoli e colloquio, per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

     Il concorso è riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975 abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche continuativo di almeno sei mesi.

     E' richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Sono altresì ammessi coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio alla data del 30 giugno 1975. Si prescinde dal limite di età.

     Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

     Agli idonei del concorso, per titoli e per colloquio, è attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, la metà dei posti che siano vacanti alla data d'entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti successivamente.

     Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

     Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

     Il primo, secondo e il sesto comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati. In conseguenza, è revocato il bando di concorso, per soli titoli, indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.7 in data 30 gennaio 1975.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il compenso mensile previsto dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è commisurato, con esclusione del trattamento di missione, oltre che allo stipendio iniziale, all'indennità di funzione ovvero all'assegno perequativo rispettivamente previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dall'art. 29 della legge 15 novembre 1973, numero 734.

     Il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco è fissato in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennità di funzione ovvero dell'assegno perequativo.

     Ogni variazione della misura dello stipendio, dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo è considerata ai fini del compenso mensile.

 

          Art. 3.

     Gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta possono essere conferiti dai prefetti, nei casi di assoluta necessità, esclusivamente a candidati, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, che abbiano superato gli esami finali di uno dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali organizzati dal Ministero dell'interno.

     La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali sulla base dei seguenti criteri:

     votazione di laurea;

     votazione del corso di studi;

     altri titoli di studio;

     titoli di servizio;

     situazione di famiglia.

     Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali devono essere prodotte alle prefetture nel mese di dicembre. In caso di esaurimento della graduatoria provinciale sono utilizzate graduatorie di altre provincie della stessa regione.

 

          Art. 4.

     I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue:

     del prefetto, presidente;

     del vice prefetto vicario;

     del funzionario di prefettura addetto al servizio;

     di due sindaci e di due segretari di comuni della provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto su designazione dell'ANCI e delle associazioni di categoria dei segretari comunali e provinciali.

     Con lo stesso decreto vengono nominati due sindaci e due segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle associazioni di categoria nonchè un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno quale segretario.

     I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o d'impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci.

     Per la validità delle adunanze dei consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, ed il secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 35 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.