Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/11/1996 |
Numero: | 221 |
§ 98.1.36631 - Circolare 15 novembre 1996, n. 221 .
Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 562 - Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia contributiva.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale |
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e primari medico legali |
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e, per conoscenza: |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai Membri del |
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Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
1) Variazione della retribuzione imponibile contributiva.
2) Allineamento dell'aliquota contributiva alla misura vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria.
3) Abrogazione dell'art. 13 della
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.96 è stato pubblicato il
L'art. 1 del decreto, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dal 1.1.1997, per tutto il personale iscritto al Fondo "Elettrici", la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della
L'aliquota contributiva dovuta al predetto Fondo è differenziata a seconda che il personale per il quale e dovuto il contributo sia o meno iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995.
Infatti per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31.12.1995 il contributo è stabilito, a partire da quello da calcolarsi sulla retribuzione del mese di novembre 96, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70%).
Mentre per il personale già iscritto al Fondo speciale alla data del 31.12.1995, per l'anno 1996 è stata confermata l'attuale aliquota in vigore (36,45%), succesivamente al 31.12.1996 l'aliquota contributiva è stata gradualmente elevata fino a raggiungere quella stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria, così come segue:
Decorrenza |
Datore lavoro |
Lavoratore |
Totale |
dal 1.1.1997 |
23,26 |
7,553 |
30,813 |
dal 1.1.1998 |
23,56 |
7,953 |
31,513 |
dal 1.1.1999 |
[1] |
8,353 |
= |
dal 1.1.2000 |
[1] |
[1] |
[1] |
[1] l'aliquota è pari a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
A decorrere dai contributi relativi al mese di novembre 1996 il versamento dovrà essere effettuato, per tutto il personale iscritto al Fondo, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento, e non più trimestralmente, come precedentemente previsto dall'abrogato art. 13 della
Il Direttore generale
Trizzino