Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 17/10/2008 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni generali) |
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative) |
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative) |
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative) |
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) |
Art. 6. (Disposizioni diverse) |
Art. 7. (Abrogazioni) |
Art. 8. (Allegati) |
§ 27.1.176 - L. 17 ottobre 2008, n. 167.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.
(G.U. 30 ottobre 2008, n. 255 - S.O. n. 242)
Art. 1. (Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Nell’articolo 2, comma 7, della
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Nel comma 1 e nella rubrica dell’articolo 4 della
2. All’articolo 4 della
«1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell’unità previsionale di base “interventi“ del programma “prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana“, nell’ambito della missione “tutela della salute“ dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l’anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2008.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2008, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base “interventi“ e “investimenti“ del programma “ricerca per il settore della sanità pubblica“, nell’ambito della missione “ricerca e innovazione“ dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del
1-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario 2008, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della
1-sexies. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del
1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2008, occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 48 del
1-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative)
1. Nei commi 1, 2 e 3 e nella rubrica dell’articolo 7 della
2. All’articolo 7 della
«3-bis. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2008, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonchè della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca».
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Nei commi 1 e 2 e nella rubrica dell’articolo 10 della
2. All’articolo 10 della
«2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla
2-ter. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2008, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del
2-quater. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2008, è fissato in 141 unità.
2-quinquies. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2008, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
2-sexies. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e di contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al
2-septies. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unità previsionali di base delle capitanerie di porto in relazione alla
Art. 6. (Disposizioni diverse)
1. Nel comma 8 dell’articolo 22 della
Art. 7. (Abrogazioni)
1. Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19 della
Art. 8. (Allegati)
1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2008 nell’allegato alla
Allegato
(Omissis)