§ 98.1.31336 - D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle finanze


Settore:Normativa nazionale
Data:05/07/2002
Numero:158


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) è inserita la seguente


§ 98.1.31336 - D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.

Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle finanze

(G.U. 29 luglio 2002, n. 176)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451;

     Visto l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;

     Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

     Sentite, in data 28 febbraio 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

     Ritenuto di non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla soppressione nel preambolo del presente regolamento del riferimento normativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, per le ragioni espresse dalla I Commissione - Affari costituzionali - della Camera dei deputati, e riportate nelle premesse del parere reso in data 30 maggio 2002;

     Ritenuto, altresì, di non accedere ai suggerimenti della predetta Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla opportunità di sostituire la denominazione "capo dell'ufficio del Vice Ministro" con quella di "capo della segreteria del Vice Ministro", modificando di conseguenza il relativo trattamento economico, in quanto le predette espressioni si riferiscono a due diverse articolazioni organizzative;

     Ritenuta, peraltro, la necessità che, per chiarire tale aspetto, le disposizioni concernenti l'Ufficio del Vice Ministro debbano essere inserite in un articolo a sé stante;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;".

     2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     "f-bis le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;";

     b) al comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono inserite le seguenti: "Vice Ministri e";

     c) al comma 5, le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono".

     3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), dopo le parole: "per il responsabile della Segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro";

     b) alla lettera c), dopo le parole: "per il segretario particolare del Ministro," sono inserite le seguenti: "per i due esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,".

     4. Nella rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la parola: "Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e".

     5. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, è inserito il seguente:

     "Articolo 9 bis (Ufficio del vice Ministro).

     1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1.

     2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.".

     6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

     "3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".