Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/07/2002 |
Numero: | 158 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) è inserita la seguente |
§ 98.1.31336 - D.P.R. 5 luglio 2002, n. 158.
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle finanze
(G.U. 29 luglio 2002, n. 176)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 20 del
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 10, comma 3, della
Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
Sentite, in data 28 febbraio 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla soppressione nel preambolo del presente regolamento del riferimento normativo al
Ritenuto, altresì, di non accedere ai suggerimenti della predetta Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla opportunità di sostituire la denominazione "capo dell'ufficio del Vice Ministro" con quella di "capo della segreteria del Vice Ministro", modificando di conseguenza il relativo trattamento economico, in quanto le predette espressioni si riferiscono a due diverse articolazioni organizzative;
Ritenuta, peraltro, la necessità che, per chiarire tale aspetto, le disposizioni concernenti l'Ufficio del Vice Ministro debbano essere inserite in un articolo a sé stante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'articolo 1, comma 1, del
"d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;".
2. All'articolo 2 del
a) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;";
b) al comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono inserite le seguenti: "Vice Ministri e";
c) al comma 5, le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono".
3. All'articolo 7, comma 1, del
a) alla lettera b), dopo le parole: "per il responsabile della Segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro";
b) alla lettera c), dopo le parole: "per il segretario particolare del Ministro," sono inserite le seguenti: "per i due esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,".
4. Nella rubrica dell'articolo 9 del
5. Dopo l'articolo 9 del
"Articolo 9 bis (Ufficio del vice Ministro).
1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.".
6. All'articolo 11 del
"3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".