§ 98.1.31189 - D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1996
Numero:500


Sommario
Art. 1.      1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto in data 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. [...]
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Incompatibilità.
Art. 3.  Massimale orario e limitazioni.
Art. 4.  Mobilità.
Art. 5.  Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico.
Art. 6.  Cessazione dall'incarico.
Art. 7.  Sospensione dall'incarico.
Art. 8.  Graduatorie - Domande - Requisiti.
Art. 9.  Conferimento di incarico per turni disponibili.
Art. 10.  Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili.
Art. 11.  Comitato consultivo zonale.
Art. 12.  Comitato Consultivo regionale.
Art. 13.  Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 14.  Commissione di disciplina.
Art. 15.  Doveri e compiti dello specialista.
Art. 16.  Organizzazione del lavoro.
Art. 17.  Prestazioni di particolare impegno professionale.
Art. 18.  Prestazioni di attività extra-moenia.
Art. 19.  Aggiornamento professionale - Formazione permanente.
Art. 20.  Tutela sindacale.
Art. 21.  Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.
Art. 22.  Diritto all'informazione.
Art. 23.  Consultazioni tra le parti.
Art. 24.  Assenze non retribuite - Mandati elettorali.
Art. 25.  Assenza per il servizio militare.
Art. 26.  Malattia - Gravidanza.
Art. 27. Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale.      1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia [...]
Art. 28.  Sostituzioni.
Art. 29.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.
Art. 30.  Compensi.
Art. 31.  Compenso aggiuntivo.
Art. 32.  Indennità di disponibilità.
Art. 33.  Indennità di rischio.
Art. 34.  Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo.
Art. 35.  Rimborso spese di accesso.
Art. 36.  Premio di collaborazione.
Art. 37.  Contributo ENPAM.
Art. 38.  Premio di operosità.
Art. 39.  Riscossione delle quote sindacali.
Art. 40.  Commissione professionale.
Art. 41.  Indennità di coordinamento.
Art. 42.  Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda.
Art. 43.  Libera professione intra-moenia.
Art. 44.  Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.
Art. 45.  Durata dell'Accordo.


§ 98.1.31189 - D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996

(G.U. 25 settembre 1996, n. 225)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

     Visto l'art. 48 della legge 2 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;

     Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

     Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;

     Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;

     Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti ambulatoriali interni;

     Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 13 giugno 1996;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 1996;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

     Emana il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto in data 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto lagislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 sottoscritto il 2 febbraio 1996

 

     Dichiarazione preliminare

 

     Area dell'attività specialistica extra-degenza.

     Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio sanitario nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.

     In tale quadro, attraverso il mantenimento del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833 del 1978 per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.

     Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire:

     - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini;

     - l'adeguamento e il rinnovo tecnologico delle strutture poliambulatoriali;

     - il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualità totale.

 

          Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), tra le Aziende e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.

     2. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più Aziende.

     3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

     4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.

     5. Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, utilizzando il numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.

     6. Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.

     7. I conseguenti provvedimenti che le Aziende adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'art. 12.

 

          Art. 2. Incompatibilità.

     1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è conferibile l'incarico al medico che:

     a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

     b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale;

     c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;

     d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;

     e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. L'Azienda può comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica;

     f) svolga attività fiscali concomitanti per la stessa Azienda;

     g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993;

     h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993;

     i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale a mente del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni o accreditato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993;

     l) operi a qualsiasi titolo in prestiti, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonché di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

     2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione de requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico.

     3. Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla Azienda, sentiti il Comitato di cui all'art. 11 e lo specialista interessato.

 

          Art. 3. Massimale orario e limitazioni.

     1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833 del 1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Aziende.

     2. L'incarico può essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 32.

     3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978.

     4. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale di cui all'art. 11, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda e dell'anzianità dell'incarico ambulatoriale.

     5. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Aziende daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale di cui all'art. 11 e all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza.

     6. Il Comitato di cui all'art. 11, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le Aziende interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.

     7. Il Comitato di cui all'art. 11, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle Aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente Accordo.

 

          Art. 4. Mobilità.

     1. Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato di cui all'art. 11, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola Azienda, un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 9.

     2. La Azienda al fine della organizzazione dell'area dell'attività specialistica extra-degenza può adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilità fra i vari presidi della stessa Azienda, fermo restando la garanzia dell'incarico a mente del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 punto 8, così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, e nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello aziendale con i Sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dal presente Accordo.

     3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto al comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.

     4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

 

          Art. 5. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico.

     1. L'Azienda sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 11, può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.

     2. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la Azienda, non adotta il provvedimento qualora:

     a) non sia stata comunque assicurata la continua presenza del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei singoli servizi specialistici;

     b) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;

     c) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista.

     3. Prima di adottare i provvedimenti di riduzione o soppressione di orario di cui al comma precedente l'Azienda dà corso alle misure di mobilità di cui all'art. 4.

     4. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della Azienda su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 11 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.

     5. Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attività e/o di revoca dell'incarico è ammessa da parte dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.

     6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

     7. Il titolare del potere di rappresentanza della Azienda decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 11 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

     8. Il Comitato di cui all'art. 11, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito alla Commissione di disciplina di cui all'art. 14 per i conseguenti provvedimenti.

 

          Art. 6. Cessazione dall'incarico.

     1. L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della Azienda ai sensi dell'art. 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.

     2. La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

     3. Su specifica richiesta dello specialista, l'Azienda, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

     4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:

     a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;

     b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 2;

     c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

     d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 26 in caso di malattia;

     e) aver compiuto il 70° anno di età;

     f) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Azienda e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;

     g) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14.

 

          Art. 7. Sospensione dall'incarico.

     1. L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di :

     a) sospensione dall'Albo professionale;

     b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14;

     c) emissione di mandato o ordine di cattura.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio è sempre subordinata al parere della Commissione di cui all'art. 14.

 

          Art. 8. Graduatorie - Domande - Requisiti.

     1. Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario come sostituto, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine del Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui Aziende lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico di sostituzione.

     2. Qualora la Azienda comprenda Comuni di più Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'Azienda.

     3. La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico di sostituzione, nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.

     4. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

     5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

     a) non aver superato il 50° anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente Accordo;

     b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina, previste dall'attuale o dai precedenti Accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorché negativa;

     c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità, come indicato nell'allegato A, il cui possesso è attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85.

     6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.

     7. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.

     8. Il Comitato di cui all'art. 11, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda.

     9. Il Direttore Generale dell'Azienda ove ha sede il Comitato ne cura la pubblicazione mediante affissione in apposito Albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'Azienda ove ha sede il Comitato Zonale per la durata di 15 giorni.

     10. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame al Direttore Generale di cui al comma 9, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva con apposita delibera provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto.

     11. Le graduatorie definitive, approvate, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.

     12. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende.

     13. L'Assessorato regionale alla Sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle Aziende sedi dei Comitati di cui all'art. 11.

     14. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 9. Conferimento di incarico per turni disponibili.

     1. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti di orario collegati alla copertura di turni resisi vacanti vengono comunicati entro 30 giorni al Comitato di cui all'art. 11 il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.

     2. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 10, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla Azienda e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 11.

     3. I Sindacati firmatari del presente Accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.

     4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato di cui all'art. 11, il quale individua entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilità pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 10.

 

          Art. 10. Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili.

     1. Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

     a) specialista che nella specialità esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 9" in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato di cui all'art. 11 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;

     b) specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 35;

     c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;

     d) specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza;

     e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato per la medicina dei Servizi ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 confermato ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del D.Lgs. n. 517 del 1993 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'art. 11 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione. È consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;

     f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 11, che faccia richiesta al Comitato zonale di cui all'art. 11 di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;

     g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;

     h) specialista in atto titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3;

     i) specialista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM.

     2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a) ad i), l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente, in virtù di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione.

     3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

     4. Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale di cui all'art. 11, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla Azienda, per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

     5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la Azienda, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente Accordo.

     6. La Azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

     7. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la Azienda può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità.

     8. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.

     9. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 28 per i sostituti non titolari di altro incarico.

 

          Art. 11. Comitato consultivo zonale.

     1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più Aziende, è costituito un Comitato consultivo zonale.

     2. Il Comitato ha sede presso la U.S.L. individuata nel precedente Accordo accorpata nella nuova Azienda.

     3. L'Azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla sanità della Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.

     4. Il Comitato è composto da:

     a) il Direttore Generale dell'Azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;

     b) cinque rappresentanti tecnici delle Aziende, designati dal Direttore Generale dell'Azienda ove risiede il Comitato;

     c) sei rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo: tali rappresentanti vengono designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi a mente del disposto di cui all'art. 20 comma 3 del presente Accordo nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre eletti tra i medici specialisti ambulatoriali.

     5. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.

     6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

     7. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, che procede alla nomina dei componenti.

     8. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

     a) formazione delle graduatorie;

     b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole Aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'art. 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;

     c) indicazione, alla Azienda che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante;

     d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:

     dell'accertamento, sulla scorta dei fogli notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;

     della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;

     e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;

     f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo.

     9. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori Generali delle Aziende in merito alle attività specialistiche previste dal presente Accordo.

     10. Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola Azienda è integrato dal titolare del potere di rappresentanza della Azienda interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.

     11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

     12. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Azienda sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.

 

          Art. 12. Comitato Consultivo regionale.

     1. In ciascuna delle Regioni è istituito con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:

     a) l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che ne assuma la presidenza;

     b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dall'Assessore regionale alla Sanità;

     c) sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti vengono designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi a mente del disposto di cui all'art. 20 comma 3 del presente Accordo nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre eletti tra i medici specialisti ambulatoriali.

     2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico.

     3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione.

     5. La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale.

     6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo.

     7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico ed alla rapida applicazione delle stesse.

     8. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.

     9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle parti.

 

          Art. 13. Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12.

     1. I Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.

     2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

 

          Art. 14. Commissione di disciplina.

     1. È istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:

     a) tre membri medici;

     b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali da parte dei Sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale firmatari del presente Accordo.

     2. Il Presidente è individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il più anziano di età.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.

     4. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.

     5. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.

     6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.

     7. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     9. La Commissione propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     a) Richiamo:

     per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.

     b) Diffida;

     per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.

     c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:

     per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida:

     per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

     per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;

     per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.

     Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.

     d) Revoca:

     per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;

     per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità.

     La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 11, che ne darà notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

 

          Art. 15. Doveri e compiti dello specialista.

     1. Lo specialista che presta la propria attività per la Azienda deve:

     a) attenersi alle disposizioni che la Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;

     b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;

     c) redigere e trasmettere al Comitato di cui all'art. 11 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B;

     d) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

     2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.

     3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della Azienda delle ore di lavoro non effettuate.

     4. Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della Azienda; in caso di recidiva o persistenza la Azienda deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'art. 14 per i provvedimenti disciplinari.

     5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione di cui all'art. 14 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato Zonale.

     6. Gli specialisti già in servizio nel prendere visione presso il luogo del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.

     7. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

     8. Lo specialista che presta la propria attività per la Azienda deve inoltre assolvere ai seguenti compiti fermo restante il rispetto dei doveri deontologici:

     a) assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della Azienda;

     b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;

     c) rispondere ai requisiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;

     d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;

     e) compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

     f) adeguarsi alle disposizioni della Azienda in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;

     g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

     h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;

     i) partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con i fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;

     l) informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;

     m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;

     n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;

     o) collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;

     p) partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;

     q) partecipare alla correlazione con i settori della Sanità pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.

     9. Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi la qualifica specialistica.

     10. Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a quanto previsto in merito dall'Accordo Collettivo Nazionale con i medici di medicina generale.

 

          Art. 16. Organizzazione del lavoro.

     1. Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantire loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo, un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.

     2. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali le Aziende dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici extra-ospedalieri dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993 e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico.

     Le Aziende dovranno provvedere che parte dell'orario di servizio dello specialista ambulatoriale venga riservato alle seguenti attività da svolgersi presso il distretto sanitario e specificatamente:

     - attività consultoriale fra medico di medicina generale e specialista ambulatoriale;

     - accoglienza ed individuazione dei bisogni e formulazione dei protocolli relativi al corretto percorso diagnostico curativo;

     - realizzazione d'intesa con i medici di fiducia di progetti-obiettivi per patologia.

     Nello svolgimento delle attività di cui al comma che precede i medici di medicina generale ed i medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altre figure professionali operanti nel distretto secondo le indicazioni funzionali del coordinatore del distretto stesso.

     3. È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.

     4. Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola e la contemporanea attività di più branche specialistiche tali da garantire rapida sintesi diagnostica.

     5. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresì assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di ore settimanali parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla Azienda. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.

     6. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazione che rivestono carattere di urgenza o di gravità del caso clinico, e del numero di ore di attività specialistica disponibili al momento della richiesta.

     7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico terapeutica.

     8. Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare impegno professionale di cui all'art. 17 erogabili per ciascuna ora di attività sarà determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni è demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non può di norma essere superiore a quattro.

     9. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.

     10. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 12, 13, 14.

     11. La media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte della Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico strumentale e di personale esistente nel presidio.

     12. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'Azienda provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.

     13. La richiesta di prolungamento di orario può essere avanzata anche da parte dello specialista.

     14. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 30 maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.

     15. L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma finale n. 9 del presente Accordo o del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1987.

     16. Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una pluralità di sanitari convenzionati ai sensi del presente accordo, non inferiore a quattro unità per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unità per la fisiokinesiterapia, l'Azienda prevede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio.

     17. Lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica del programma di lavoro.

     18. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola spetta la indennità di cui all'art. 41.

     19. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:

     a) tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;

     b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale sia intra che extra-moenia, di cui all'allegato C annesso al D.P.R. 316 del 1990 che qui si intende integralmente richiamato.

     20. Le attività dello specialista ambulatoriale riguardano:

     a) l'attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle Aziende, nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio: depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alla legge n. 194 del 1978 e alla legge n. 180 del 1978; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano; educazione sanitaria e termalismo;

     b) le attività di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi ed ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e ortodontiche è regolamentata dalle norme di cui all'allegato D annesso al D.P.R. n. 316 del 1990 che qui si intende integralmente richiamato;

     c) le attività di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A;

     d) le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;

     e) le attività di consulenza richieste dalle Aziende per i propri fini istituzionali.

     21. Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della Azienda.

     22. Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale non può in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e successivi Accordi.

     23. Nel caso di specialisti che espletano la loro attività all'interno di unità operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 22 l'attività dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unità operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attività da ciascuno di essi svolta.

     24. Al fine di garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale extra-degenza ai cittadini, la Azienda nell'ambito della propria autonomia organizzativa può provvedere ad integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo assicurando la presenza sia con specialisti che svolgono attività ambulatoriale a rapporto a tempo determinato sia di specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica della Azienda stessa nell'ambito dell'orario ordinario di servizio del sanitario.

 

          Art. 17. Prestazioni di particolare impegno professionale.

     1. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 16 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità organizzative convenute con le Aziende, durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extradegenza.

     2. Per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.

     3. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista.

     4. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attività dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.P.I.P., sulla base di protocolli volti a una gestione programmata e per obiettivi, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalità da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti allo specialista.

     5. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non siano raggiunti per ragioni non imputabili alla volontà dello specialista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

 

          Art. 18. Prestazioni di attività extra-moenia.

     1. La Azienda per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-moenia).

     2. Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-moenia, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:

     a) il domicilio del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6° comma, della legge n. 833 del 1978;

     b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato;

     c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche scuole, fabbriche, ecc.;

     d) gli ospedali pubblici del S.S.N

     3. L'attività extra-moenia è svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.

     4. La Azienda può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.

     5. L'attività extra-moenia è richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla Azienda.

     6. Per lo svolgimento di attività extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

     7. Per lo svolgimento di attività extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

 

          Art. 19. Aggiornamento professionale - Formazione permanente.

     1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende:

     a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Azienda;

     b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle Aziende;

     c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle Aziende.

     2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i Sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo.

     3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia.

     4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della Azienda.

     5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 30, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.

     6. Nei confronti dello specialista che presta la propria attività in più Aziende il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle Aziende interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna Azienda.

     7. È in facoltà della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:

     a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai Sindacati firmatari del presente Accordo;

     b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.

     8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Azienda competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5.

     9. Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla Azienda idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.

     10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

 

          Art. 20. Tutela sindacale.

     1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente Accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure:

     1) un distacco totale per ogni sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e firmatario del presente Accordo;

     2) un distacco totale ogni duemila iscritti;

     3) 1500 ore annue per ogni 1000 iscritti e/o proporzionate per frazioni inferiori per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'Accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.

     2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 39.

     3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo.

     4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.

     5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.

     6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanità e al Ministero della Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco.

     7. Gli Assessori regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

     8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanità e agli Assessorati alla Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico.

     9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

 

          Art. 21. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.

     1. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.

     2. I sindacati firmatari del presente Accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.

 

          Art. 22. Diritto all'informazione.

     La Azienda garantisce ai sindacati firmatari del presente Accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:

     a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;

     b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.

 

          Art. 23. Consultazioni tra le parti.

     1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di Azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.

 

          Art. 24. Assenze non retribuite - Mandati elettorali.

     1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'Azienda conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreché esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.

     2. Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.

     3. In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente.

     4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'art. 10.

     5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.

     6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni.

     7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro e/o più Aziende il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente.

 

          Art. 25. Assenza per il servizio militare.

     1. Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.

     2. Durante il periodo di assenza per il servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.

     3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'art. 10.

 

          Art. 26. Malattia - Gravidanza.

     1. Allo specialista che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.

     2. Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.

     3. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

 

          Art. 27. Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale.

     1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno settimanale.

     2. Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.

     3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.

     4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

     5. Detto periodo è elevato a 45 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'art. 33.

     6. Per periodi di servizio non inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.

     7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 24 e 25.

     8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

     9. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 30 e 32 e, qualora dovuti, dagli articoli 31 e 33.

 

          Art. 28. Sostituzioni.

     1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.

     2. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.

     3. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

     4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa il diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

     5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 30 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.

     6. Al medico sostituto che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.

     7. Al sostituto competono il compenso professionale aggiuntivo secondo le modalità del presente Accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituto, nonché il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 35.

 

          Art. 29. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.

     1. L'Azienda, sentiti i Sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'art. 18.

     2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

     a) per la responsabilità verso terzi:

     L. 1.500.000.000 per sinistro;

     L. 1.000.000.000 per persona;

     L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;

     b) per gli infortuni:

     L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;

     L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.

     3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo.

     4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.

 

          Art. 30. Compensi.

     1. Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella:

     1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97

     21.839 22.384 22.743 23.539 24.245

     2. Gli incrementi di anzianità di cui agli artt. 32, commi 1, 3, 34, 2, del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3, 50% dal 1° settembre 1996 e un ulteriore incremento del 3% dal 1° settembre 1997, calcolato sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.

     3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 32 e 34 del D.P.R. n. 316 del 1990 nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Enti mutuo-previdenziali o presso più Aziende, l'anzianità da valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.

     4. Per le assenze del servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, commi 1, 2, e 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda.

     5. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.

     6. Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%.

     7. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi della legge la maggiorazione è del 50%.

     8. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.

 

          Art. 31. Compenso aggiuntivo.

     1. Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 316 del 1990 (quote di carovita), per ogni mensilità e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 incrementato del 3,5% dal 1/1/1995, del 2,50% dal 1/12/95, del 1,60% dal 1/1/96, del 3,50% dal 1/9/96 e del 3% dal 1/9/97. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale.

 

          Art. 32. Indennità di disponibilità.

     1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:

     1/1/95 1/12/95 1/1/96 1/9/96 1/9/97

     5.1755. 3045. 3895. 5785. 745

 

          Art. 33. Indennità di rischio.

     1. A decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo, l'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 ed alla L. n. 460 del 1988 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreché il rischio abbia carattere professionale.

     2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandata a un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'art. 11 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore Generale dell'Azienda.

 

          Art. 34. Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo.

     1. Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati firmatari del presente Accordo.

     2. È riconosciuta l'indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Provincie e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.

 

          Art. 35. Rimborso spese di accesso.

     1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 482 per chilometro.

     2. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio, per uguale importo in percentuale delle variazioni medie di prezzo eventualmente subite dalla benzina "super".

     3. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda.

     4. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

 

          Art. 36. Premio di collaborazione.

     1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, degli incrementi di anzianità di cui all'art. 30 comma 2, del compenso aggiuntivo di cui all'art. 31 e dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 32.

     2. Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

     3. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.

     4. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, è computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.

     5. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attività prestata prima del 31 dicembre.

 

          Art. 37. Contributo ENPAM.

     1. A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo, l'Azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 30), sul premio di collaborazione (art. 36), sul compenso professionale (art. 31), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 16), sui compensi per attività extra-moenia (art. 18) e sull'indennità di disponibilità (art. 32).

     2. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.

 

          Art. 38. Premio di operosità.

     1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi del precedente articolo 30 esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.

     2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

     3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.

     4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.

     5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

     6. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianità di cui all'art. 30 comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.

     7. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

     8. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884 del 1984, che qui si intendono integralmente richiamati.

 

          Art. 39. Riscossione delle quote sindacali.

     1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.

     2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.

     3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.

 

          Art. 40. Commissione professionale.

     1. In ogni Regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, anche per le finalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 502 del 1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

     a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;

     b) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza;

     c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all'art. 14;

     2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le Aziende hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle Aziende nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga automaticamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.

     3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione è presieduta:

     dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli Odontoiatri della città capoluogo di Regione ed è così costituita:

     cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;

     quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei Comitati regionali;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.

     4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art. 42, individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza specialistica:

     a) valutazione della produttività degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della situazione;

     b) valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attività e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;

     c) valutazione dell'intensità di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori;

     d) riflessi sull'attività specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante centri unificati di prenotazione;

     e) ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro dei referti specialistici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi;

     f) ampiezza e cause del fenomeno della ripetitività di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno;

     g) vantaggi operativi e difficoltà applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell'area di attività dell'assistenza specialistica territoriale; analisi della realtà locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;

     h) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.

     5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più Aziende. In caso di inattività la Commissione è convocata dall'Assessore regionale alla Sanità.

 

          Art. 41. Indennità di coordinamento.

     1. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 16 e 17 dell'art. 16 spetta una indennità di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi dell'art. 30 maggiorato degli incrementi periodici di anzianità, nell'ammontare maturato il 29.2.1996.

     2. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore Tecnico responsabile di laboratorio assume contestualmente l'incarico di coordinatore di branca.

 

          Art. 42. Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda.

     1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

     2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.

 

          Art. 43. Libera professione intra-moenia.

     1. L'Azienda può consentire l'esercizio della libera professione intra-moenia per prestazioni ambulatoriali allo specialista che ne faccia richiesta qualora, secondo una propria autonoma valutazione, sussistano le condizioni soggettive ed oggettive per il suo espletamento.

     2. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale, e con le possibilità di accesso dell'utenza.

     3. L'Azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima nazionale, sentito il medico interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio carico.

 

          Art. 44. Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.

     1. Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 1990, art. 2, comma 2, le prestazioni delle branche specialistiche che la Azienda non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

     2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.

     3. Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

     4. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste secondo le procedure stabilite dall'art. 14.

     5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

     a) nel mese di agosto;

     b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

     c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

     d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

     e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

     6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

 

          Art. 45. Durata dell'Accordo.

     Il presente Accordo ha durata triennale: 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.

 

 

     Norma generale

     1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "Azienda" utilizzata dal presente Accordo è indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia.

     2. Le parti altresì concordano che le norme del presente Accordo vanno recepite, sia per la parte normativa che economica, dalle "Aziende" identificate secondo quanto espresso al 1° comma.

 

     Norma finale n. 1

     1. Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non si applica l'incompatibilità prevista dal citato articolo, purché ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli Accordi nazionali ex art. 48 della legge n. 833 del 1978.

     Norma finale n. 2

     1. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera g), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987.

     Norma finale n. 3

     In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987.

     Norma finale n. 4

     1. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni già previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al D.P.R. n. 291 del 1987.

     Norma finale n. 5

     1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 3, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del decreto del Presidente n. 291 del 1987.

     Norma finale n. 6

     1. In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta garantito ad personam fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal presente Accordo, per ore ricoperte alla data suddetta - entro il tetto massimo di 48 ore settimanali - e per branca specialistica, fatta salva la facoltà per la Azienda di attivare nei loro confronti le procedure di mobilità di cui all'art. 4, nel rispetto peraltro delle modalità di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 5, 6 e 7.

     Norma finale n. 7

     1. Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 316 del 1990 esistenti alla data di pubblicazione del citato D.P.R., fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, del presente Accordo.

     Norma finale n. 8

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne usufruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984.

     Norma finale n. 9

     1. Salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1, lettera a), sono confermati, per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987.

     Norma finale n. 10

     1. Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti sono trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui se ne verifica la possibilità.

     2. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennità di rischio e del compenso aggiuntivo che competono nella misura e con le modalità di cui agli articoli 30 e 31.

     3. Ai radiologi sono rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%; agli stessi, inoltre, sono rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.

     4. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori a diretta gestione.

     5. Il trattamento previsto dall'art. 26 è riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.

     Norma finale n. 11

     1. Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1° dicembre 1962, data di istituzione del "premio" di cui all'art. 38, non può essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.

     Norma finale n. 12

     Ai medici di cui al presente accordo è corrisposto sugli emolumenti complessivi dell'anno 1994 un incremento dell'1%.

     Norma finale n. 13

     Le parti convengono che la dizione "medico specialista" contenuta nel presente accordo si riferisce anche ai laureati in odontoiatria, titolari di incarico.

 

 

     Norma transitoria n. 1

     1. Fino all'insediamento dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 e decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990.

     Norma transitoria n. 2

     1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attività specialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione.

     2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtù dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n. 409 del 1985, la valutazione dell'attività libero professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo.

     Norma transitoria n. 3

     1. Per le graduatorie da valere per l'anno 1996 e per i fini indicati dal presente Accordo valgono i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con il D.P.R. n. 316 del 1990.

     2. Laddove non sia stato possibile procedere alla formazione delle graduatorie per l'anno 1996 è consentito agli aspiranti di presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo fermo restando l'adozione dei criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con il D.P.R. n. 316 del 1990.

     3. Per la partecipazione alle graduatorie da valere per l'anno 1997 gli aspiranti, in deroga al termine del 31 gennaio previsto dall'art. 8 del presente Accordo, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.

     4. Le domande già presentate per l'anno 1997 restano valide a tutti gli effetti e dovranno essere valutate secondo i criteri previsti dall'art. 8 del presente Accordo.

     5. Il possesso dei requisiti per la inclusione nelle graduatorie previsti dal presente Accordo resta fissato alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.

 

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     1. Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 15, comma 2, che in sede aziendale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     1. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e della Commissione di cui agli articoli 11, 12 e 14 ai componenti di parte pubblica ed al segretario spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.

     Dichiarazione a verbale n. 3

     1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla Sanità", usata nel testo dell'Accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici" e "Federazione nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri".

     Dichiarazione a verbale n. 4

     1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'Accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Dichiarazione a verbale n. 6

     1. Le parti convengono che per le attività di fisiochinesiterapia il coordinamento di cui all'art. 16, comma 15, può essere affidato ad uno specialista convenzionato qualora nella struttura siano presenti almeno cinque unità di personale tecnico-sanitario dipendente.

     Dichiarazione a verbale n. 7

     1. Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nella predetta contrattazione.

 

 

     ALLEGATO A

 

     Parte I

 

     BRANCA DI ALLERGOLOGIA

     Branche principali

     1) Allergologia

     2) Allergologia ed immunologia

     3) Allergologia ed immunologia clinica

     Branche affini

     1) Clinica dermosifilopatica

     2) Clinica medica

     3) Clinica medica generale

     4) Clinica medica generale e terapia medica

     5) Dermatologia e sifilografia

     6) Dermatologia e venerologia

     7) Dermosifilopatia

     8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica

     9) Dermosifilopatia e venerologia

     10) Dermosifilopatica

     11) Immunoematologia

     12) Immunoematologia e servizio trasfusionale

     13) Immunologia clinica

     14) Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia

     15) Malattie cutanee e veneree

     16) Malattie dell'apparato respiratorio

     17) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia

     18) Malattie infettive

     19) Medicina del lavoro

     20) Medicina generale

     21) Medicina interna

     22) Patologia e clinica dermosifilopatica

     23) Patologia generale

     24) Patologia speciale e clinica medica

     25) Patologia speciale medica

     26) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     27) Pediatria

     28) Pneumologia

     29) Remautologia

     30) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

     BRANCA DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

     Branche principali

     1) Anestesia

     2) Anestesia e rianimazione

     3) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia antalgica

     4) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia intensiva

     5) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia iperbarica

     6) Anestesia generale e speciale odontostomatologica

     7) Anestesiologia

     8) Anestesiologia e rianimazione

     9) Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica

     10) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva

     11) Rianimazione

     12) Rianimazione e terapia intensiva

     Branche affini

     1) Anatomia topografica e chirurgica operatoria

     2) Chimica biologica

     3) Chirurgia generale

     4) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     5) Farmacologia

     6) Farmacologia applicata

     7) Medicina operatoria

     8) Nefrologia

     9) Tossicologia

     10) Tossicologia industriale

     11) Tossicologia medica

     BRANCA DI ANGIOLOGIA

     Branche principali

     1) Angiologia

     2) Angiologia e chirurgia vascolare

     3) Angiologia medica

     4) Cardiologia e malattie dei vasi

     5) Malattie cardiovascolari

     6) Malattie cardiovascolari e reumatiche

     7) Malattie dell'apparato cardiovascolare

     8) Vasculopatie

     Branche affini

     1) Cardio-angiopatie

     2) Cardio-angio-chirurgia

     3) Cardiologia

     4) Chirurgia cardiovascolare

     5) Chirurgia vascolare

     6) Chirurgia toracica e cardiovascolare

     7) Fisiopatologia cardiocircolatoria

     8) Fisiopatologia cardiovascolare

     9) Geriatria

     10) Gerontologia

     11) Gerontologia e Geriatria

     12) Medicina generale

     13) Medicina interna

     BRANCA DI AUDIOLOGIA

     Branche principali

     1) Audiologia

     Branche affini

     1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni

     2) Anatomia topografica e chirurgia operativa

     3) Chirurgia

     4) Chirurgia dell'infanzia

     5) Chirurgia d'urgenza

     6) Chirurgia generale

     7) Chirurgia generale e terapia chirurgica

     8) Chirurgia pediatrica

     9) Chirurgia plastica ricostruttiva

     10) Clinica chirurgica

     11) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     12) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

     13) Clinica chirurgica infantile

     14) Clinica chirurgica pediatrica

     15) Clinica odontoiatrica

     16) Clinica otorinolaringoiatrica

     17) Esami audiometrici e vestibolari

     18) Foniatria

     19) Medicina operatoria

     20) Neurochirurgia

     21) Odontoiatria e protesi dentale

     22) Odontoiatria e protesi dentaria

     23) Otorinolaringoiatria

     24) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

     25) Patologia chirurgica dimostrativa

     26) Patologia speciale chirurgica

     27) Patologia speciale chirurgica dimostrativa

     28) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

     29) Semeiotica chirurgica

     30) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)

     31) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)

     BRANCA DI CARDIOLOGIA

     Branche principali

     1) Cardio-angiopatie

     2) Cardiologia

     3) Cardiologia e malattie dei vasi

     4) Cardiologia e reumatologia

     5) Cardio-reumatologia

     6) Fisiopatologia cardiocircolatoria

     7) Fisiopatologia cardiovascolare

     8) Malattie cardiache

     9) Malattie cardiovascolari

     10) Malattie cardiovascolari e reumatiche

     11) Malattie dell'apparato cardiovascolare

     12) Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dei vasi

     Branche affini

     1) Angiologia

     2) Cardiochirurgia

     3) Geriatria

     4) Medicina del lavoro

     5) Medicina generale

     6) Medicina interna

     7) Pediatria

     8) Terapia medica sistematica

     9) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     Branche principali

     1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni

     2) Chirurgia

     3) Chirurgia generale

     4) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

     5) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

     6) Chirurgia d'urgenza

     7) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

     8) Chirurgia di pronto soccorso

     9) Chirurgia generale e terapia chirurgica

     10) Chirurgia geriatrica

     11) Chirurgia interna

     12) Chirurgia oncologica

     13) Chirurgia oncologica e toracico polmonare

     14) Chirurgia sperimentale

     15) Clinica chirurgica

     16) Clinica chirurgica generale

     17) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

     18) Patologia chirurgica

     19) Patologia speciale chirurgica

     20) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

     21) Semeiotica chirurgica

     Branche affini

     1) Anatomia topografica e chirurgica operatoria

     2) Cardioangio chirurgia

     3) Cardio-chirurgia

     4) Chirurgia addominale

     5) Chirurgia cardiaca

     6) Chirurgia dell'apparato digerente

     7) Chirurgia dell'infanzia

     8) Chirurgia della mano

     9) Chirurgia gastroenterologica

     10) Chirurgia maxillo-facciale

     11) Chirurgia ortopedica

     12) Chirurgia pediatrica

     13) Chirurgia plastica

     14) Chirurgia plastica ricostruttiva

     15) Chirurgia polmonare

     16) Chirurgia sperimentale

     17) Chirurgia sperimentale e microchirurgia

     18) Chirurgia stomatologica

     19) Chirurgia toracica

     20) Chirurgia toraco polmonare

     21) Chirurgia vascolare

     22) Chirurgia vie urinarie

     23) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     24) Clinica ostetrica

     25) Endocrinochirurgia

     26) Medicina operatoria

     27) Nefrologia

     28) Neurochirurgia

     29) Ortopedia e traumatologia

     30) Ostetricia

     31) Ostetricia e ginecologia

     32) Otorinolaringoiatria

     33) Urologia

     BRANCA DI CHIRURGIA GENERALE

     BRANCA DI CHIRURGIA PEDIATRICA

     Branche principali

     1) Chirurgia dell'infanzia

     2) Chirurgia infantile

     3) Chirurgia pediatrica

     4) Clinica chirurgica infantile

     5) Clinica chirurgica pediatrica

     Branche affini

     1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria

     2) Chirurgia generale

     3) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     4) Medicina operatoria

     BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA

     Branche principali

     1) Chirurgia plastica

     2) Chirurgia plastica ricostruttiva

     3) Chirurgia plastica e riparatrice

     Branche affini

     1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria

     2) Chirurgia della mano

     3) Chirurgia generale

     4) Chirurgia maxillo-facciale

     5) Chirurgia orale

     6) Chirurgia pediatrica

     7) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano

     8) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     9) Odontoiatria e stomatologia

     10) Ortognatodonzia

     11) Ortopedia e traumatologia

     12) Otorinolaringoiatria

     BRANCA DI DERMATOLOGIA

     Branche principali

     1) Clinica dermatologica e venereologia

     2) Clinica dermosifilopatica

     3) Clinica dermosifilopatica e venereologia

     4) Dermatologia

     5) Dermatologia e sifilopatia

     6) Dermatologia e venereologia

     7) Dermosifilopatia

     8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica

     9) Dermosifilopatia e venereologia

     10) Dermosifilopatica

     11) Malattie cutanee e veneree

     12) Malattie della pelle e veneree

     13) Malattie veneree e della pelle

     14) Patologia e clinica dermosifilopatica

     Branche affini

     1) Allergologia

     2) Allergologia e immunologia

     3) Dermatologia allergologica e professionale

     4) Dermatologia pediatrica

     5) Dermatologia sperimentale

     6) Leporologia e dermatologia tropicale

     7) Micologia medica

     8) Venerologia

     BRANCA DI DIABETOLOGIA

     Branche principali

     1) Diabetologia

     2) Diabetologia e malattie del ricambio

     3) Clinica medica

     4) Clinica medica generale

     5) Clinica medica generale e terapia medica

     6) Clinica medica e semeiotica

     7) Endocrinologia

     8) Endocrinologia e malattie metaboliche

     9) Endocrinologia e malattie del ricambio

     10) Endocrinologia e medicina costituzionale

     11) Endocrinologia e patologia costituzionale

     12) Malattie del ricambio

     13) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio

     14) Malattie del fegato e del ricambio

     15) Malattie del rene, del sangue e del ricambio

     16) Malattie del sangue e del ricambio

     17) Malattie endocrine metaboliche

     18) Medicina costituzionale ed endocrinologia

     19) Medicina generale

     20) Medicina interna

     21) Patologia speciale medica

     22) Patologia speciale e clinica medica

     23) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     24) Patologia speciale medica e terapia medica

     25) Scienze delle costituzioni ed endocrinologia

     26) Semeiotica medica

     Branche affini

     1) Dietetica

     2) Dietologia

     3) Geriatria

     4) Gerontologia e geriatria

     5) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

     6) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente

     7) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

     BRANCA DI EMATOLOGIA

     Branche principali

     1) Ematologia

     2) Ematologia clinica

     3) Ematologia clinica e di laboratorio

     4) Ematologia generale

     5) Ematologia generale clinica e di laboratorio

     6) Malattie dell'apparato digerente e del sangue

     7) Malattie del rene, del sangue e del ricambio

     8) Malattie del sangue

     9) Malattie del sangue e degli organi emopoietici

     10) Malattie del sangue e dell'apparato digerente

     11) Malattie del sangue e del ricambio

     12) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

     13) Patologia del sangue e degli organi emopoietici

     Branche affini

     1) Analisi chimico-cliniche e di laboratorio

     2) Analisi clinico-chimiche e microbiologia

     3) Analisi cliniche di laboratorio

     4) Biochimica applicata

     5) Biochimica e chimica clinica

     6) Biologia clinica

     7) Chimica biologica e biochimica

     8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

     9) Immunoematologia

     10) Immunoematologia e servizio trasfusionale

     11) Medicina interna

     12) Microbiologia

     13) Microbiologia medica

     14) Patologia generale

     15) Pediatria

     16) Semeiotica e diagnostica di laboratorio

     17) Specialista medico di laboratorio

     18) Specialista in analisi cliniche di laboratorio

     19) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista

     20) Terapia medica sistemica

     21) Terapia medica sistemica ed idrologia medica

     BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA

     Branche principali

     1) Endocrinologia

     2) Endocrinologia e malattie del ricambio

     3) Endocrinologia e malattie metaboliche

     4) Endocrinologia e medicina costituzionale

     5) Endocrinologia e patologia costituzionale

     6) Malattie endocrine e metaboliche

     7) Medicina costituzionale ed endocrinologia

     8) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia

     9) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia

     Branche affini

     1) Andrologia

     2) Diabetologia

     3) Diabetologia e malattie del ricambio

     4) Endocrinologia ostetrico-ginecologica

     5) Endocrinochirurgia

     6) Farmacologia

     7) Fisiopatologia della riproduzione umana

     8) Medicina interna

     9) Medicina generale

     10) Pediatria

     11) Terapia medica sistematica

     12) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI FISIOCHINESITERAPIA

     Branche principali

     1) Chinesiterapia

     2) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia

     3) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica

     4) Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato motore

     5) Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuromotoria

     6) Fisiochinesiterapia

     7) Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore

     8) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria

     9) Fisiochinesiterapia ortopedica

     10) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria

     11) Fisioterapia

     12) Fisioterapia e riabilitazione

     13) Medicina fisica e riabilitazione

     14) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica

     15) Terapia fisica

     16) Terapia fisica e riabilitazione

     Branche affini

     1) Clinica ortopedica

     2) Idrologia, climatologia e talassoterapia

     3) Idroclimatologia medica e clinica termale

     4) Medicina del lavoro

     5) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

     6) Neurologia

     7) Neuropsichiatria infantile

     8) Ortopedia e traumatologia

     9) Reumatologia

     10) Terapia medica e sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI FONIATRIA

     Branche principali

     1) Foniatria

     2) Foniatria ed olfattometria

     Branche affini

     1) Audiologia

     2) Clinica otorinolaringoiatrica

     3) Logopedia

     4) Neuropsichiatria infantile

     5) Otorinolaringoiatria

     6) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

     BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA

     Branche principali

     1) Fisiopatologia digestiva

     2) Gastroenterologia

     3) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

     4) Gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente

     5) Malattie dell'apparato digerente

     6) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio

     7) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

     8) Malattie dell'apparato digerente e del sangue

     9) Malattie del fegato

     10) Malattie del fegato e del ricambio

     11) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente

     12) Malattie del sangue e dell'apparato digerente

     13) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

     Branche affini

     1) Chirurgia dell'apparato digerente

     2) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

     3) Clinica medica e generale

     4) Clinica medica generale e terapia medica

     5) Endoscopia

     6) Endoscopia chirurgica dell'apparato digerente

     7) Endoscopia dell'apparato digerente

     8) Endoscopia digestiva

     9) Endoscopia e malattie del ricambio

     10) Fisiopatologia clinica

     11) Fisiopatologia medica

     12) Gerontologia e Geriatria

     13) Medicina di pronto soccorso

     14) Medicina d'urgenza

     15) Medicina d'urgenza e pronto soccorso

     16) Medicina generale

     17) Medicina interna

     18) Metodologia clinica

     19) Metodologia clinica e sistematica

     20) Oncologia clinica

     21) Patologia speciale medica

     22) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     23) Pediatria

     24) Semeiotica medica

     25) Terapia medica

     26) Terapia medica sistematica

     27) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI GERIATRIA

     Branche principali

     1) Geriatria

     2) Geriatria e gerontologia

     3) Gerontologia e geriatria

     4) Patologia geriatrica

     Branche affini

     1) Diagnostica neurochirurgica

     2) Gerontologia

     3) Medicina generale

     4) Medicina interna

     5) Neurologia

     6) Neuroradiologia

     7) Terapia medica sistematica

     8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     9) Semeiotica neurochirurgica

     BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA

     Branche principali

     1) Idroclimatologia

     2) Idroclimatologia clinica

     3) Idroclimatologia e clinica termale

     4) Idroclimatologia medica e clinica termale

     5) Idrologia chimica

     6) Idrologia, climatologia e talassoterapia

     7) Idrologia, crenologia e climatologia

     8) Idrologia medica

     9) Idrologia medica e clinica termale

     Branche affini

     1) Chimica applicata all'igiene

     2) Clinica del lavoro

     3) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie

     4) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie

     5) Clinica delle malattie del lavoro

     6) Clinica medica

     7) Endocrinologia

     8) Endocrinologia e malattie del ricambio

     9) Endocrinologia e malattie metaboliche

     10) Fisiopatologia respiratoria

     11) Gastroenterologia

     12) Igiene

     13) Igiene e medicina preventiva

     14) Malattie apparato digerente e ricambio

     15) Malattie apparato digerente e sangue

     16) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

     17) Malattie dell'apparato respiratorio

     18) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia

     19) Malattie del sangue e del ricambio

     20) Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio

     21) Malattie endocrine e metaboliche

     22) Malattie sangue, rene e ricambio

     23) Medicina costituzionale ed endocrinologia

     24) Medicina del lavoro

     25) Pneumologia

     26) Tisiologia

     27) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

     28) Tisiologia e malattie polmonari

     BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

     Branche principali

     1) Epidemiologia

     2) Igiene

     3) Igiene ed epidemiologia

     4) Igiene e medicina preventiva

     5) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanità pubblica

     6) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia

     7) Igiene e sanità pubblica

     8) Igiene epidemiologia e sanità pubblica

     9) Igiene generale e speciale

     10) Igiene pubblica

     11) Metodologia epidemiologica ed Igiene

     Branche affini

     1) Igiene del lavoro

     2) Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri

     3) Igiene epidermica

     4) Igiene e direzione ospedaliera

     5) Igiene e medicina scolastica

     6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio ed analisi cliniche

     7) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

     8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica

     9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera

     10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale

     11) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera

     12) Igiene e medicina preventiva indirizzo epidemiologia sanità pubblica

     13) Igiene e medicina preventiva indirizzo organizzazione servizi sanitari di base

     14) Igiene e medicina preventiva orientamento igiene lavoro

     15) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera

     16) Igiene e tecnica ospedaliera

     17) Igiene medica preventiva

     18) Igiene medica scolastica

     19) Igiene pratica e tecnica ospedaliera

     20) Igiene scolastica

     21) Medicina ed igiene scolastica

     22) Microbiologia

     23) Organizzazione dei servizi sanitari di base

     24) Parassitologia

     25) Puericultura ed igiene infantile

     26) Statistica medica

     27) Statistica medica e biometria

     28) Statistica sanitaria

     29) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica

     30) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria

     BRANCA DI MEDICINA INTERNA

     Branche principali

     1) Clinica medica

     2) Clinica medica generale

     3) Clinica medica generale e terapia medica

     4) Clinica medica e semeiotica

     5) Medicina generale

     6) Medicina interna

     7) Patologia speciale e clinica medica

     8) Patologia speciale medica

     9) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     10) Patologia speciale medica e terapia medica

     11) Semeiotica medica

     Branche affini

     1) Allergologia e immunologia clinica

     2) Angiologia

     3) Cardiologia

     4) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali

     5) Diabetologia

     6) Diabetologia e malattie del ricambio

     7) Dietetica

     8) Ematologia

     9) Endocrinologia

     10) Farmacologia

     11) Farmacologia clinica

     12) Gastroenterologia

     13) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

     14) Genetica medica

     15) Geriatria

     16) Gerontologia

     17) Idroclimatologia medica e clinica termale

     18) Idrologia, climatologia e talassoterapia

     19) Idrologia-crenologia e climato-terapia

     20) Idrologia medica

     21) Malattie del fegato e del ricambio

     22) Malattie infettive

     23) Malattie infettive dell'infanzia

     24) Malattie infettive tropicali e subtropicali

     25) Medicina del lavoro

     26) Medicina dello sport

     27) Medicina nucleare

     28) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

     29) Medicina tropicale e subtropicale

     30) Metodologia clinica

     31) Nefrologia

     32) Neurologia

     33) Oncologia

     34) Pediatria

     35) Pneumologia

     36) Pronto soccorso e terapia di urgenza

     37) Reumatologia

     38) Terapia medica sistematica

     39) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     40) Tossicologia medica

     BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO

     Branche principali

     1) Clinica del lavoro

     3) Clinica delle malattie del lavoro

     4) Fisiologia e igiene del lavoro industriale

     5) Igiene industriale

     6) Medicina del lavoro

     6) Medicina del lavoro e assicurazioni

     7) Medicina preventiva delle malattie professionali e psico-tecniche

     8) Medicina preventiva dei lavoratori

     9) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

     10) Tossicologia industriale

     Branche affini

     1) Tossicologia

     2) Tossicologia clinica

     BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT

     Branche principali

     1) Medicina dello sport

     Branche affini

     1) Anestesiologia e rianimazione

     2) Audiologia

     3) Cardiologia

     4) Cardiologia e malattie dei vasi

     5) Cardiologia e reumatologia

     6) Cardioreumatologia

     7) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia

     8) Chirurgia

     9) Chirurgia d'urgenza

     10) Chirurgia dell'infanzia

     11) Chirurgia generale

     12) Chirurgia generale e pronto soccorso

     13) Chirurgia generale e terapia chirurgica

     14) Chirurgia infantile

     15) Chirurgia pediatrica

     16) Clinica chirurgica

     17) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     18) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica

     19) Clinica chirurgica infantile

     20) Clinica chirurgica pediatrica

     21) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie

     22) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio

     23) Clinica delle malattie nervose e mentali

     24) Clinica dermosifilopatica

     25) Clinica medica

     26) Clinica medica e semeiotica

     27) Clinica medica generale

     28) Clinica medica generale e terapia medica

     29) Clinica neurologica e malattie mentali

     30) Clinica neuropatologica

     31) Clinica neuropsichiatrica

     32) Clinica oculistica

     33) Clinica ortopedica

     34) Clinica ortopedica e traumatologica

     35) Clinica pediatrica

     36) Clinica psichiatrica

     37) Clinica psichiatrica e neuropatologica

     38) Dermatologia

     39) Dermatologia allergologica e professionale

     40) Dermatologia e sifilopatia

     41) Dermatologia e venerologia

     42) Dermosifilopatia

     43) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica

     44) Dermosifilopatia e venerologia

     45) Dermosifilopatica

     46) Diabetologia

     47) Diabetologia e malattie del ricambio

     48) Ematologia

     49) Ematologia clinica e di laboratorio

     50) Endocrinologia

     51) Endocrinologia e malattie del ricambio

     52) Endocrinologia e malattie metaboliche

     53) Farmacologia clinica

     54) Fisiokinesiterapia

     55) Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria

     56) Fisiokinesiterapia ortopedica

     57) Fisiologia

     58) Fisiologia e scienza dell'alimentazione

     59) Kinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell'apparato motore

     60) Malattie cardiovascolari e reumatiche

     61) Malattie del sangue

     62) Malattie del sangue e del ricambio

     63) Malattie del sangue e dell'apparato digerente

     64) Malattie del sangue, rene e ricambio

     65) Malattie del sangue, tubo digerente e del ricambio

     66) Malattie dell'apparato cardiovascolare

     67) Malattie dell'apparato respiratorio

     68) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia

     69) Malattie della pelle e veneree

     70) Malattie nervose

     71) Malattie nervose e mentali

     72) Malattie veneree e della pelle

     73) Medicina aeronautica e spaziale

     74) Medicina costituzionale ed endocrinologia

     75) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia

     76) Medicina del nuoto e attività sub

     77) Medicina fisica e riabilitazione

     78) Medicina generale

     79) Medicina interna

     80) Medicina sociale

     81) Nefrologia

     82) Nefrologia medica

     83) Neurochirurgia

     84) Neurologia

     85) Neurologia e psichiatria

     86) Neuropatologia e psichiatria

     87) Neuropsichiatria

     88) Neuropsichiatria infantile

     89) Oculistica

     90) Oftalmia e clinica oculistica

     91) Oftalmoiatria e clinica oculistica

     92) Oftalmologia e clinica oculistica

     93) Oftalmologia e oculistica

     94) Ortopedia

     95) Ortopedia e traumatologia

     96) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore

     97) Patologia chirurgica dimostrativa

     98) Patologia del sangue e degli organi emopoietici

     99) Patologia e clinica dermosifilopatica

     100) Patologia e clinica oculistica

     101) Patologia e clinica pediatrica

     102) Patologia generale

     103) Patologia medica dimostrativa

     104) Patologia oculare e clinica oculistica

     105) Patologia speciale chirurgica

     106) Patologia speciale chirurgica dimostrativa

     107) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica

     108) Patologia speciale e clinica medica

     109) Patologia speciale medica

     110) Patologia speciale medica dimostrativa

     111) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     112) Pediatria

     113) Pediatria e puericultura

     114) Pediatria medica

     115) Pronto soccorso e terapia d'urgenza

     116) Psichiatria

     117) Psichiatria e neuropatologia

     118) Reumatologia

     119) Scienza dell'alimentazione

     120) Semeiotica chirurgica

     121) Semeiotica medica

     122) Terapia medica sistematica

     123) Tisiologia

     124) Tisiologia e malattie polmonari

     125) Tossicologia medica

     BRANCA DI MEDICINA LEGALE

     Branche principali

     1) Medicina legale

     2) Medicina legale del lavoro

     3) Medicina legale e delle assicurazioni

     4) Medicina legale ed infortunistica

     Branche affini

     1) Anatomia ed istologia patologica

     2) Antropologia criminale

     3) Criminologia

     4) Criminologia clinica

     5) Criminologia clinica e psichiatria

     6) Criminologia clinica e psichiatria forense

     7) Criminologia clinica indirizzo medicina psicologica e psichiatria forense

     8) Immunoematologia e servizio trasfusionale

     9) Medicina delle assicurazioni

     10) Medicina delle assicurazioni e medicina sociale

     11) Medicina del lavoro

     12) Tecnica delle autopsie

     13) Tecnica e diagnostica istopatologica

     14) Tossicologia forense

     BRANCA DI MEDICINA NUCLEARE

     Branche principali

     1) Fisica nucleare applicata alla medicina

     2) Medicina nucleare

     3) Radiologia medica e medicina nucleare

     Branche affini

     1) Radiobiologia

     2) Radiodiagnostica

     3) Radiologia

     4) Radiologia ed elettroterapia

     5) Radiologia e terapia fisica

     6) Radiologia medica e medicina nucleare

     7) Radiologia medica e radioterapia

     8) Radiologia medica e terapia fisica

     9) Radioterapia

     10) Radioterapia oncologica

     BRANCA DI NEFROLOGIA

     Branche principali

     1) Emodialisi

     2) Malattie del rene, sangue e ricambio

     3) Nefrologia

     4) Nefrologia chirurgica

     5) Nefrologia di interesse chirurgico

     6) Nefrologia medica

     Branche affini

     1) Medicina generale

     2) Medicina interna

     3) Pediatria

     4) Terapia medica sistematica

     5) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     6) Urologia

     BRANCA DI NEUROLOGIA

     Branche principali

     1) Clinica delle malattie nervose e mentali

     2) Clinica neurologica

     3) Clinica neurologica e malattie mentali

     4) Clinica neuropatologica

     5) Clinica neuropsichiatrica

     6) Clinica psichiatrica e neuropatologica

     7) Malattie nervose

     8) Malattie nervose e mentali

     9) Neurofisiopatologia

     10) Neurologia

     11) Neurologia e psichiatria

     12) Neuropatologia

     13) Neuropatologia e psichiatria

     14) Neuropsichiatria

     15) Psichiatria e neuropatologia

     Branche affini

     1) Clinica psichiatrica

     2) Igiene mentale

     3) Medicina generale

     4) Medicina interna

     5) Neurochirurgia

     6) Neurofisiopatologia

     7) Neurologia psichiatrica

     8) Neuropsichiatria infantile

     9) Neuropsicofarmacologia

     10) Neuroradiologia

     11) Psichiatria

     12) Terapia medica sistematica

     13) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

     Branche principali

     1) Neuropsichiatria infantile

     Branche affini

     1) Fisiochinesiterapia e rieducazione psicosomatica

     2) Genetica medica

     3) Igiene mentale

     4) Neurologia

     5) Neurologia infantile

     6) Neuropsicofarmacologia

     7) Pediatria

     8) Psichiatria

     9) Psichiatria infantile

     10) Psicologia

     11) Psicologia dell'età evolutiva

     12) Psicologia medica

     13) Psicologia sperimentale

     BRANCA DI OCULISTICA

     Branche principali

     1) Clinica oculistica

     2) Clinica oftalmologica

     3) Oculistica

     4) Oftalmologia

     5) Oftalmia e clinica oculistica

     6) Oftalmoiatria e clinica oculistica

     7) Oftalmologia e clinica oculistica

     8) Oftalmologia e oculistica

     9) Patologia e clinica oculistica

     10) Patologia oculare e clinica oculistica

     Branche affini

     1) Chirurgia oculare

     2) Ortottica

     3) Ottica fisiologica

     4) Ottica fisiopatologica

     BRANCA DI ODONTOIATRIA

     Branche principali

     1) Clinica odontoiatrica

     2) Clinica odontoiatrica e stomatologia

     3) Clinica odontoiatrica e stomatologica

     4) Odontoiatria

     5) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria

     6) Odontostomatologia

     7) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria

     8) Stomatologia

     9) Stomatologia e chirurgia maxillo-facciale

     Branche affini

     1) Chirurgia maxillo-facciale

     2) Chirurgia orale

     3) Chirurgia plastica

     4) Ortodonzia

     5) Ortognatodonzia

     6) Otorinolaringoiatria

     BRANCA DI ONCOLOGIA

     Branche principali

     1) Chemioterapia antiblastica

     2) Oncologia

     3) Oncologia clinica

     4) Oncologia generale

     5) Oncologia indirizzo oncologia medica

     6) Oncologia indirizzo oncologia generale e diagnosi preventiva

     7) Oncologia medica

     Branche affini

     1) Chemioterapia

     2) Citochimica ed istochimica

     3) Citologia

     4) Citopatologia

     5) Istituzioni di patologia generale

     6) Istochimica normale e patologia

     7) Istochimica patologica

     8) Medicina del lavoro

     9) Medicina generale

     10) Medicina interna

     11) Medicina nucleare

     12) Oncologia generale

     13) Oncologia sperimentale

     14) Patologia generale

     15) Radiobiologia

     16) Radiodiagnostica

     17) Radiologia

     18) Radiologia medica

     19) Radiologia medica e radioterapica

     20) Radiologia medica e terapia fisica

     21) Radioterapia

     22) Radioterapia fisica

     23) Radioterapia oncologica

     24) Tecnica e diagnostica istopatologica

     25) Terapia medica sistematica

     BRANCA DI ORTOPEDIA

     Branche principali

     1) Clinica ortopedica

     2) Clinica ortopedica e traumatologia

     3) Clinica ortopedica e traumatologia apparato motore

     4) Ortopedia

     5) Ortopedia e traumatologia

     6) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore

     7) Traumatologia e chirurgia ortopedica

     Branche affini

     1) Chinesiterapica fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in ortopedia

     2) Chirurgia della mano

     3) Chirurgia generale

     4) Chirurgia plastica

     5) Fisiochinesiterapia ortopedica

     6) Fisioterapia e riabilitazione

     7) Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi

     8) Terapia fisica

     9) Traumatologia

     BRANCA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

     Branche principali

     1) Clinica ostetrica

     2) Clinica ostetrica e ginecologica

     3) Fisiopatologia della riproduzione umana

     4) Fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica

     5) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica

     6) Ginecologia e ostetricia

     7) Ginecologia e ostetricia indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana

     8) Ostetricia

     9) Ostetricia e ginecologia

     10) Patologia ostetrica e ginecologica

     11) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica

     Branche affini

     1) Anatomia topografica e chirurgica operatoria

     2) Chirurgia generale

     3) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     4) Endocrinologia ostetrica e ginecologica

     5) Endocrinologia ginecologica

     6) Fisiopatologia prenatale

     7) Fisiopatologia della riproduzione e della sterilità

     8) Genetica medica

     9) Genetica umana

     10) Ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza

     11) Ginecologia endocrinologica

     12) Ginecologia oncologica

     13) Ginecologia urologica

     14) Medicina dell'età prenatale

     15) Medicina operatoria

     16) Oncologia ginecologica

     17) Patologia embriofetale

     18) Puericultura prenatale

     19) Semeiotica ostetrica

     20) Urologia

     21) Urologia ginecologica

     BRANCA DI OTORINOLARINGOIATRIA

     Branche principali

     1) Clinica Otorinolaringoiatrica

     2) Otorinolaringoiatria

     3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale

     Branche affini

     1) Audiologia

     2) Chirurgia maxillo-facciale

     3) Chirurgia plastica

     BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA

     Branche principali

     1) Analisi biologiche

     2) Analisi chimico-cliniche di laboratorio

     3) Analisi chimico-cliniche e microbiologia

     4) Analisi cliniche

     5) Analisi cliniche di laboratorio

     6) Batteriologia

     7) Biochimica

     8) Biochimica applicata

     9) Biochimica clinica

     10) Biochimica e chimica clinica

     11) Biochimica sistematica umana

     12) Biologia chimica

     13) Chimica biologica

     14) Chimica biologica e biochimica

     15) Clinica di laboratorio

     16) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

     17) Medicina preventiva con orientamento di laboratorio

     18) Microbiologia

     19) Microbiologia clinica

     20) Microbiologia e virologia

     21) Microbiologia medica

     22) Patologia clinica

     23) Patologia generale

     24) Semeiotica e diagnostica di laboratorio

     25) Specialista medico di laboratorio

     26) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio

     27) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista

     Branche affini

     1) Anatomia ed istologia patologica

     2) Anatomia patologica

     3) Anatomia patologica e istologia patologica

     4) Anatomia patologica e tecniche di laboratorio

     5) Chimica clinica

     6) Chimica e microscopia clinica

     7) Citochimica ed istochimica

     8) Citologia

     9) Citopatologia

     10) Diagnostica di laboratorio

     11) Ematologia

     12) Igiene

     13) Igiene ed epidemiologia

     14) Igiene e medicina preventiva

     15) Igiene e sanità pubblica

     16) Igiene e tecnica ospedaliera

     17) Igiene generale e speciale

     18) Igiene pubblica

     19) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera

     20) Immunochimica

     21) Immunoematologia

     22) Immunologia

     23) Immunologia clinica

     24) Immunopatologia

     25) Istituzioni di patologia generale

     26) Istochimica normale e patologica

     27) Istochimica patologica

     28) Istologia clinica

     29) Istologia patologica

     30) Istologia normale e patologica

     31) Medici laboratoristi

     32) Micologia medica

     33) Parassitologia

     34) Parassitologia medica

     35) Settore laboratorista

     36) Settore e medici laboratoristi

     37) Tecnica e diagnostica istopatologica

     38) Virologia

     BRANCA DI PEDIATRIA

     Branche principali

     1) Clinica pediatrica

     2) Clinica pediatrica e puericultura

     3) Patologia e clinica pediatrica

     4) Patologia neonatale

     5) Pediatria

     6) Pediatria e puericultura

     7) Pediatria indirizzo pediatria generale

     8) Pediatria preventiva e puericultura

     9) Pediatria preventiva e sociale

     10) Pediatria sociale e puericultura

     11) Puericultura

     Branche affini

     1) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali

     2) Genetica medica

     3) Immaturi

     4) Malattie infettive

     5) Malattie infettive dell'infanzia

     6) Malattie infettive tropicali e subtropicali

     7) Medicina ed igiene scolastica

     8) Medicina generale

     9) Medicina interna

     10) Medicina tropicale e subtropicale

     11) Neonatologia

     12) Nipiologia

     13) Nipiologia e paidologia

     14) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale

     15) Puericultura e dietetica infantile

     16) Puericultura ed igiene infantile

     17) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia

     18) Terapia intensiva per immaturi ad alto rischio

     19) Terapia medica sistematica

     20) Terapia medica sistematica ed idrologica medica

     BRANCA DI PNEUMOLOGIA

     Branche principali

     1) Broncopneumologia

     2) Clinica della tubercolosi

     3) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio

     4) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie

     5) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie

     6) Fisiopatologia respiratoria

     7) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria

     8) Malattie dell'apparato respiratorio

     9) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia

     10) Malattie polmonari e dei bronchi

     11) Pneumotisiologia

     12) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria

     13) Tisiologia

     14) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

     15) Tisiologia e malattie polmonari

     16) Tubercolosi e malattie delle vie respiratorie

     Branche affini

     1) Chirurgia toracica

     2) Geriatria

     3) Gerontologia

     4) Medicina del lavoro

     5) Medicina generale

     6) Medicina interna

     7) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

     8) Riabilitazione cardiaca e respiratoria

     9) Riabilitazione respiratoria

     10) Terapia medica sistematica

     11) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI PSICHIATRIA

     Branche principali

     1) Clinica delle malattie nervose e mentali

     2) Clinica neurologica e malattie mentali

     3) Clinica neuropsichiatrica

     4) Clinica psichiatrica

     5) Clinica psichiatrica e neuropatologica

     6) Igiene mentale

     7) Malattie nervose e mentali

     8) Neurologia e psichiatria

     9) Neuropatologia e psichiatria

     10) Neuropsichiatria

     11) Psichiatria

     12) Psichiatria e neuropatologia

     Branche affini

     1) Antropologia criminale

     2) Clinica neurologica

     3) Clinica neuropatologica

     4) Criminologia clinica

     5) Igiene mentale

     6) Neurologia

     7) Neurologia psichiatrica

     8) Neuropsichiatria infantile

     9) Neuropsicofarmacologia

     10) Psichiatria infantile

     11) Psicologia

     12) Psicologia ad indirizzo medico

     13) Psicologia clinica

     14) Psicologia del ciclo di vita

     15) Psicologia del lavoro

     16) Psicologia sociale applicata

     17) Psicologia sperimentale

     18) Psicotecnica

     19) Psicoterapia e Psicologia clinica

     BRANCA DI RADIOLOGIA

     Branche principali

     1) Radiologia

     2) Radiodiagnostica

     3) Radiodiagnostica e scienza delle immagini

     4) Radiologia diagnostica

     5) Radiologia e elettroterapia

     6) Radiologia e fisioterapia

     7) Radiologia e radioterapia

     8) Radiologia e terapia fisica

     9) Radiologia indirizzo radiodiagnostico e scienze delle immagini

     10) Radiologia indirizzo radiologia diagnostica

     11) Radiologia medica

     12) Radiologia medica e medicina nucleare

     13) Radiologia medica e radioterapia

     14) Radiologia medica e terapia fisica

     15) Radiologia orientamento radiodiagnostico

     16) Radiologia radiodiagnostica

     Branche affini

     1) Anatomia radiologica

     2) Fisica nucleare applicata alla medicina

     3) Medicina nucleare

     4) Medicina nucleare ed oncologica

     5) Medicina e radioterapia

     6) Neuroradiologia

     7) Radiobiologia

     8) Radioimmunologia

     9) Radioterapia

     10) Radioterapia oncologica

     BRANCA DI REUMATOLOGIA

     Branche principali

     1) Reumatologia

     Branche affini

     1) Cardioreumatologia

     2) Farmacologia

     3) Malattie cardiovascolari e reumatiche

     4) Medicina generale

     5) Medicina interna

     6) Pediatria

     7) Terapia medica sistematica

     8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

     Branche principali

     1) Dietologia

     2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione

     3) Scienza dell'alimentazione

     4) Scienza dell'alimentazione ad indirizzo dietetico

     5) Scienza dell'alimentazione ad indirizzo nutrizionistico

     6) Scienza dell'alimentazione e dietetica

     7) Scienza dell'alimentazione e dietologia

     Branche affini

     1) Auxologia normale e patologica

     2) Biochimica applicata

     3) Chimica biologica

     4) Clinica medica

     5) Clinica medica e semeiotica

     6) Clinica medica generale

     7) Clinica pediatrica

     8) Diabetologia

     9) Diabetologia e malattie del ricambio

     10) Endocrinologia e malattie del ricambio

     11) Endocrinologia e malattie metaboliche

     12) Farmacologia

     13) Fisiologia della nutrizione

     14) Fisiologia umana

     15) Gastroenterologia

     16) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

     17) Geriatria

     18) Gerontologia

     19) Gerontologia e geriatria

     20) Idrologia medica

     21) Igiene

     22) Igiene ed epidemiologia

     23) Igiene e medicina preventiva

     24) Igiene e medicina scolastica

     25) Igiene e sanità pubblica

     26) Igiene e tecnica ospedaliera

     27) Igiene generale e speciale

     28) Igiene pubblica

     29) Igiene scolastica

     30) Igiene tecnica e direzione ospedaliera

     31) Idrologia medica

     32) Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

     33) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio

     34) Malattie del fegato e del ricambio

     35) Malattie del ricambio

     36) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio

     37) Medicina costituzionalistica endocrinologica

     38) Medicina del lavoro

     39) Medicina generale

     40) Medicina interna

     41) Patologia e clinica pediatrica

     42) Patologia neonatale

     43) Patologia speciale e clinica medica

     44) Patologia speciale medica

     45) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     46) Pediatria

     45) Puericultura

     47) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia

     48) Puericultura e dietetica infantile

     49) Puericultura ed igiene infantile

     50) Terapia medica sistematica

     51) Terapia medica sistematica ed idrologia medica

     BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA

     Branche principali

     1) Farmacoterapia e tossicologia medica

     2) Medicina tossicologica e farmacoterapia

     3) Tossicologia

     4) Tossicologia clinica

     5) Tossicologia forense

     6) Tossicologia industriale

     7) Tossicologia medica

     Branche affini

     1) Analisi chimico-cliniche e microbiologia

     2) Anatomia ed istologia patologica

     3) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio

     4) Anatomia patologica

     5) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio

     6) Anestesia e rianimazione

     7) Anestesiologia e rianimazione

     8) Biochimica e chimica clinica

     9) Cardiologia

     10) Clinica medica

     11) Clinica medica generale

     12) Clinica medica generale e terapia medica

     13) Farmacologia

     14) Farmacologia applicata

     15) Farmacologia clinica

     16) Farmacologia indirizzo tossicologico

     17) Malattie del fegato e del ricambio

     18) Medicina generale

     19) Medicina interna

     20) Microbiologia

     21) Microbiologia applicata

     22) Nefrologia

     23) Nefrologia medica

     24) Parassitologia medica

     25) Patologia e clinica medica

     26) Patologia speciale medica

     27) Patologia speciale medica e metodologia clinica

     28) Pronto soccorso e terapia d'urgenza

     29) Virologia

     BRANCA DI UROLOGIA

     Branche principali

     1) Clinica delle malattie delle vie urinarie

     2) Clinica urologica

     3) Malattie delle vie urinarie

     4) Malattie genito-urinarie

     5) Nefrologia chirurgica

     6) Patologia e clinica delle vie urinarie

     7) Urologia

     8) Urologia ed emodialisi

     9) Patologia urologica

     Branche affini

     1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria

     2) Chirurgia generale

     3) Chirurgia pediatrica

     4) Clinica chirurgica e medicina operatoria

     5) Medicina operatoria

     6) Nefrologia

 

     Parte II

     TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 8 DELL'ACCORDO.

 

     A) TITOLI ACCADEMICI

 

Titoli

Punteggio

1)

Voto di lauea:

 

 

Voto di laurea 110 e lode

3.00

 

Voto di laurea 110

1.80

 

Voto di laurea da 101 a 109 .

1.20

2)

Specializzazioni o libere docenze in branche principali:

 

 

per la prima specializzazione o libera docenza

3,00

 

per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza

1,00

3)

Specializzazioni o libere docenze in branche affini:

 

 

per la prima specializzazione o libera docenza

1,20

 

per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza

0,40

4)

Voto di specializzazione:

 

 

voto di specializzazione 70/70 in branca principale (una sola volta)

0,80

Al concorrente che nella stessa branca abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta il punteggio previsto.

 

     B) ATTIVITÀ PROFESSIONALE

     Attività professionale svolta a qualsiasi titolo nella branca principale dopo la data del conseguimento del titolo valido per l'inclusione in graduatoria

     p.1.20 per ogni anno di attività frazionabile per mese

     A parità di punteggio vale l'anzianità di laurea e in subordine l'anzianità anagrafica.

 

     C) ODONTOIATRI

     Per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, medici e laureati in odontoiatria, partecipanti alle graduatorie per la branca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli di attività professionale si fa riferimento alla data di iscrizione nello speciale albo degli odontoiatri ai sensi della legge n. 409 del 1985.

 

     Norme finali

     1. Resta confermata la titolarietà degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente allegato sulla base di titoli validi all'epoca del conferimento, ancorché non più inclusi negli elenchi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo.

     2. Si concorda sulla opportunità di incontri annuali per la eventuale revisione e l'aggiornamento della parte prima dell'allegato A.

     Tali incontri si svolgeranno in tempi utili affinché gli aggiornamenti concordati possano avere applicazione in sede di formazione delle graduatorie nell'anno successivo.

     3. Le intese intervenute sulla materia sono approvate con decreto del Ministro della sanità.

 

 

     ALLEGATO B

     (Omissis)

 

 

     ALLEGATO C

     Specialisti ambulatoriali

 

     Prestazioni di particolare impegno professionale

     Le prestazioni di particolare impegno professionale di cui al presente allegato ancorché ascritte a specifiche branche possono essere effettuate anche da specialisti di branche diverse nonché dai medici di cui alla norma finale n. 11.

Atti ed interventi comuni a tutte le branche specialistiche

Impegno orario professionale

1) Consulto ambulatoriale con il medico generico e/ospecialista di altra banca

30'

2) Consulto domiciliare con il medico generico e/o conspecialista di altra branca

90'

     ALLERGOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Test cutanei per gruppo di allergeni (6 x gruppo)

15'

     ANALISI

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Metodi elisa

15

2) Marker epatite

15'

3) Toxo

15'

4) Rubeo

15'

5) Pap test

15'

6) Dosaggi morfina e derivati

15'

7) Metodi RIA

15'

     Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 19 per questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno è titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.

     ANESTESIOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Anestesie periferiche:

 

a) loco regionale per infiltrazione

15'

b) tronculare

15'

c) plessica

30'

2) Prestazione anestesiologica in corso di indaginidiagnostiche speciali (contra-stografie, T.A.C., endoscopie, etc.)o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.)

30'

3) Analgesia o sedazione in corso di indagini diagnostiche comesopra o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali,etc.).

30'

4) Elettroanalgesia transcutanea (Tens)

30'

5) Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali

60'

 

     ANGIOLOGIA E ANGIOCHIRURGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa) .

15

2) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa)

30'

3) Fotopletismogramma (per singola zona) .

15'

4) Iniezioni sclerosanti (per seduta)

15'

5) Legatura della safena alla crosse

60'

6) Legatura di vena perforante incontinente .

60'

7) Pletismogramma (per ciascun arto) .

15'

8) Reografia .

15'

9) Doppler vasi sopraortici

30'

     AUDIOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Impedenziometria .

15'

     CARDIOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) ECG dinamico sec. Holter completo .

45'

2) Ecocardiogramma completo m. Mode

30'

3) Ecocardiogramma completo bidimensionale

30'

4) Eco-doppler-grafia cardiaca completa .

30'

5) ECG a domicilio (oltre la visita). .

15'

6) Test ECG al cicloergometro .

30'

     CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA INFANTILE

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Ascesso: incisione di ascesso superficiale o circoscritto .

10'

2) Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeurotico .

15'

3) Biopsia linfonodi ascellari

50'

4) Corpo estraneo: asportazione di c.e. profondo .

20'

5) Patereccio .

15'

6) Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti .

15'

7) Tumori: asportazione per distruzione di piccole malformazionicutanee benigne con termocoagulazione o diatermocoagulazione

15'

8) Unghia: asportazione di unghia incarnita .

10'

9) Unghia: cura radicale di unghia incarnita .

15'

10) Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale

30'

11) Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione

30'

12) Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della nuca .

15'

13) Flemmone: incisione di flemmone superficiale

15'

14) Flemmone: incisione di flemmone profondo

30'

15) Lingua: frenulotomia

10'

16) Asportazioni di tumori e cisti superficiali del volto .

15'

17) Mammella: incisione di ascesso mammario profondo

15'

18) Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale o di mastite

15'

19) Ano: escissione di noduli emorroidali isolati .

30'

20) Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati .

20'

21) Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne

20'

22) Ano: legatura con elastici di emorroidi interne .

20'

23) Escissione di papilla anale ipertrofica

15'

24) Agoaspirato mammario per esame citologico .

15'

25) Agoaspirato tiroideo

15'

26) Asportazione cisti della mammella .

30'

27) Svuotamento ematoma per aspirazione .

15'

28) Biopsia linfonodi cervicali .

30'

     CHIRURGIA PLASTICA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Asportazione di piccole neoformazioni benigne del volto

30'

2) Intervento per tumori benigni di medie proporzioni dei tessuti molli .

30'

3) Exeresi di tumore maligno superficiale

30'

4) Exeresi di tumore maligno del volto .

30'

5) Cicatrici piccole del volto esiti di traumatismi: trattamento (per cicatrice) .

30'

6) Cicatrici piccole esiti di traumatismi: trattamento correttivo (per cicatrice) .

15'

7) Laser terapia cutanea

60'

     DERMATOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Crioterapia con protossido d'azoto .

15 '

2) Crioterapia con azoto liquido

10'

3) Crioterapia con neve carbonica (per seduta)

10'

4) Dermoabrasione meccanica con anestesia locale

30'

5) Cauterizzazione, diatermoelettrocoagulazione di cisti, fibromi, lipomi, ecc

15'

6) Prelievi per biopsia .

30'

7) Asportazioni di piccole neoformazioni del volto

30'

8) Asportazioni di piccoli tumori benigni e cisti

15'

     DIABETOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Test dinamici per la valutazione della funzionalità pancreatica .

30'

     FISIATRIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Manipolazioni vertebrali (manu medica)

15 '

2) Esame elettrodiagnostico con curve I/T

15'

3) Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei sedute o frazioni) .

15'

4) Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o frazioni)

30'

5) Infiltrazioni con medicamenti

15'

6) Mesoterapia .

15'

7) Elettroanalgesia transcutanea (TENS) .

15'

8) Protocollo di riabilitazione

15'

9) Laserterapia

15'

     GASTROENTEROLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Esofagoscopia

30'

2) Gastroscopia (esofagogastroscopia)

30'

3) Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) .

60'

4) Rettosigmoidoscopia

30'

5) Colonscopia parziale (sinistra) .

60'

6) Anorettoscopia

15'

7) Sondaggio gastrico .

15'

8) Sondaggio duodenale

30'

     MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Spirometria globale (prove di funzionalità respiratoria) convolume residuo

20'

2) Idem più determinazione consumo O 2 .

30'

3) Toracentesi .

15'

     MEDICINA DEL LAVORO

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Certificato di idoneità al lavoro specifico

30'

2) Spirometria

20'

3) Ergometria .

30'

     MEDICINA DELLO SPORT

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Ergometria .

30'

2) Spirometria

20'

3) I.R.I. .

10'

     MEDICINA LEGALE

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Visite collegiali richieste da leggi o regolamenti o da enti pubblici o privati:

 

- senza relazione scritta

30'

- con relazione scritta

60'

2) Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di polizze per infortuni. .

60'

     NEUROCHIRURGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Neurolisi

45'

2) Neurorafia di piccoli nervi .

60'

3) Biopsia e prelievo di nervo

60'

     NEUROLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Esame elettromiografico (più la visita:

 

- per segmento .

15'

- per segmento con velocità di conduzione motoria

15'

- per segmento con velocità di conduzione sensitiva

15'

Elettroencefalogramma .

30'

     NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Psicoterapia individuale (per seduta)

30'

2) Psicoterapia nucleo familiare .

30'

     OCULISTICA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Disostruzione chiusura canale lacrimale .

15 '

2) Intervento per calazio .

30'

3) Sutura palpebrale .

15'

4) Tarsografia

60'

5) Asportazione piccoli tumori e cisti .

30'

6) Ascesso palpebrale (incisione)

10'

7) Estrazione corpi estranei dalla cornea

10'

8) Asportazione corpi estranei

10'

9) Piccole cisti congiuntivali

20'

10) Pterigio o pinguecola

30'

11) Stricturotomia

15'

12) Campimetria - perimetria

30'

     ODONTOIATRIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Radiografia endorale

15 '

2) Estrazione del terzo molare in disodontiasi .

15'

3) Estrazione di dente o radice di dente in inclusione osteo mucosa

30'

4) Apicectomia (esclusa cura canalare) .

45'

5) Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie,raschiamento osseo, etc.) .

15'

6) Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o lembia distanza dall'estrazione .

20'

7) Intervento per cisti mascellari o mandibolari RX accertati

60'

8) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia canalare perdenti monocanalari (compreso restauro coronale)

30'

9) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia canalare perdenti pluriradicolati (compreso restauro coronale) .

40'

10) Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) .

20'

11) Prestazioni ortodontiche: programma terapeutico .

30'

12) Prestazioni protesiche: programma terapeutico

30'

     ONCOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Iniezione di antiblastici .

10'

2) Fleboclisi di antiblastici per uno o più soggetti trattati contemporaneamente .

60'

     ORTOPEDIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Bendaggio alla colla di Zn coscia-piede

30'

2) Bendaggio a 8 per clavicola

30'

3) Bendaggio secondo Dessault semplice

30'

4) Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato

30'

5) Applicazione gessi (voce unica)

30'

6) Busto gessato con o senza spalle .

45'

7) Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta

30'

8) Fratture medie segmenti: riduzione incruenta .

30'

9) Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta

30'

10) Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta .

30'

11) Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta

30'

12) Frattura-lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta .

30'

13) Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta

15'

14) Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta

15'

15) Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta .

15'

16) Tenolisi

30'

17) Tenorrafia .

30'

18) Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva modificatrice .

15'

19) Borsiti: asportazione di borsiti retro olecraniche e/o perotulee

15'

20) Amputazione di piccoli segmenti

30'

21) Artrocentesi

15'

     OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Biopsia mirata della vulva .

15'

2) Biopsia della vagina .

15'

3) Biopsia della portio

15'

4) Biopsia mirata cervicale .

15'

5) Diatermocoagulazione del collo uterino .

15'

6) Asportazione di polipi utero-cervicali .

15'

7) Applicazione di I.U.D .

30'

8) Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale

15'

9) Ecografia

30'

10) Prelievo secreti per strisci citologici .

10'

     OTORINOLARINGOIATRIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, rinofaringe, cavoorale) .

10'

2) Prelievo per biopsia laringea .

60'

3) Cateterismo tubarico .

10'

4) Riduzione fratture nasali: semplici

30'

5) Causticazioni varici del setto

10'

6) Cauterizzazione dei turbinati (per lato) .

10'

7) Tamponamento nasale anteriore

10'

8) Tamponamento nasale posteriore

15'

9) Audiogramma

15'

     PEDIATRIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Frenulotomia linguale

15'

2) Frenulotomia del prepuzio

15'

     PSICHIATRIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Psicoterapia individuale (per seduta)

30'

2) Psicoterapia nucleo familiare

30'

     RADIODIAGNOSTICA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Colangiografia endovenosa .

30'

2) Urografia endovenosa .

30'

3) Studio età ossea del bambino .

20'

4) Clisma opaco doppio contrasto

45'

5) Stomaco e duodeno doppio contrasto

30'

6) Ecografia

30'

     REUMATOLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Infiltrazioni intrarticolari

15'

     SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Protocollo dietetico computerizzato

30'

2) Protocollo la dieta

15'

     UROLOGIA

Atti ed interventi

Impegno orario professionale

1) Endoscopia vescicale

40'

2) Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia)

40'

3) Circoncisione

40'

4) Cateterismo dell'uretere

45'

5) Causticazione endoscopica uretro-prostatica (oltre l'endoscopia)

20'

6) Elettrocoagulazione endoscopica vescicale .

40'

7) Profilo pressorio uretrale

40'

8) Esame urodinamico completo

40'

 

 

     ALLEGATO D

     MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE (PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI

 

     1) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare le condizioni di eseguibilità degli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, previsti dall'art. 18, comma 19 - lett. b, l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio della specifica attività professionale finalizzata all'applicazione di protesi dentarie e ortodontiche, alla stregua delle indicazioni elencate in calce al presente documento.

     2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del Servizio e a garanzia della professionalità della categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenza che, nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare le UU.SS.LL. accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i lavoratori stessi delle condizioni organizzative, tecnico- strumentali e di personale idonee a garantire obiettivamente la qualità merceologica delle protesi, la loro funzionalità in relazione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni dello specialista.

     3) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilità professionale dello specialista odontoiatra.

     In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari delle UU.SS.LL., sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione:

     a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato all'applicazione della protesi;

     b) l'effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale;

     c) la rilevazione delle impronte;

     d) la prescrizione, nell'ambito delle possibilità organizzative del servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo di protesi più rispondente alle esigenze cliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima si conviene sull'impiego di modulario analogo al fac-simile allegato;

     e) la scelta dei materiali sanitariamente più opportuni;

     f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato;

     g) le operazioni di applicazione delle protesi;

     h) la verifica della qualità della protesi sia sul piano della rispondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico;

     i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica;

     l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneità della protesi.

     In conseguenza di quanto sopra si chiarisce che devono intendersi esclusi i rapporti professionali diretti tra l'assistito e il laboratorio odontotecnico convenzionato officiato della realizzazione della protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsi, la circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva della convenzione con il laboratorio.

     4) Le parti convengono che le UU.SS.LL., nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un odontotecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attività ausiliarie consentite dalle leggi in vigore.

     5) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttività del servizio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessità di programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunità che gli orari di svolgimento dell'attività specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attività del gabinetto dentistico.

     6) Per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione dell'attività protesica si richiamano le norme di cui all'art. 10, comma 2.

     Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16 ottobre 1984, l'esecuzione delle attività protesiche può essere affidata agli stessi nel caso che si dichiarino disponibili ad accettare aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle dette attività.

     7) Le clausole del presente documento si estendono, con gli opportuni adattamenti, all'attività ortesica.

     A) Dotazione del gabinetto odontoiatrico:

     - riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore con manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa aspiratore, compressore;

     - apparecchio radiografico endorale;

     - servomobili;

     - sgabello per operatore;

     - sterilizzatrice;

     - strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia.

     B) Dotazione specifica per protesi ed ortesi:

     - portaimpronte alluminio forate;

     - portaimpronte anatomiche serie complete;

     - alginato;

     - materiale prima impronta;

     - prese diamante per preparazione turbo trapano;

     - prese tungsteno per preparazione turbo trapano;

     - ruotine per denti varie forme;

     - ruotine per acciaio varie forme;

     - punte montate per ritocco forme varie e tipi;

     - ruotine diamantate varie forme;

     - pinza universale;

     - pinza Waldasch;

     - pinza Adams;

     - pinza piegafili;

     - pinza tronchese;

     - pinze ossivore;

     - pinza Reynolds;

     - martello leva-corone;

     - scodelle per gesso ed alginato varie forme;

     - spatole per cera grandi e piccole;

     - spatole per cera Lecron;

     - gesso duro per modelli;

     - gesso extra duro rosa;

     - gesso per ortodonzia bianco;

     - corona provvisorio policarbonato;

     - carta per articolazione blu e rossa;

     - confezione cemento per fissaggio protesi;

     - resina a freddo per provvisori;

     - resina per riparazioni rapide;

     - cera collante;

     - resina per ribassare;

     - cera per masticazione;

     - cera per modellare;

     - micromotore laboratorio per ritocchi protesi;

     - spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi;

     - base platten argentate.