§ 98.1.31023 - D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/09/1987
Numero:504


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Graduatorie
Art. 3.  Incompatibilità
Art. 4.  Conferimento degli incarichi
Art. 5.  Doveri e compiti del medico
Art. 6.  Cessazione dall'incarico
Art. 7.  Assenze giustificate, senza diritto a compenso
Art. 8.  Trattamento economico
Art. 9.  Quote sindacali
Art. 10.  Commissione di disciplina
Art. 11.  Attività specifiche di pediatra
Art. 12.  Conferma degli incarichi in atto e relative procedure
Art. 13.  Massimale orario - Limitazioni - Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario
Art. 14.  Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi
Art. 15.  Doveri e compiti del medico confermato
Art. 16.  Cessazione e sospensione dell'incarico
Art. 17.  Trasferimenti
Art. 18.  Sostituzioni
Art. 19.  Permesso annuale retribuito — Congedo matrimoniale
Art. 20.  Malattia - Gravidanza
Art. 21.  Assenze non retribuite
Art. 22.  Trattamento economico
Art. 23.  Rimborso spese di accesso
Art. 24.  Premio di collaborazione
Art. 25.  Premio di operosità
Art. 26.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 27.  Aggiornamento professionale obbligatorio
Art. 28.  Comitato consultivo zonale
Art. 29.  Commissione regionale di disciplina
Art. 30.  Riscossione delle quote sindacali
Art. 31.  Durata dell'accordo


§ 98.1.31023 - D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 11 dicembre 1987, n. 289, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

 

 

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti

con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi

 

Capo I

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Il presente accordo disciplina i rapporti di lavoro autonomo che si instaurano tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.

 

          Art. 2. Graduatorie

     Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui all'art. 1 è tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.

 

          Art. 3. Incompatibilità

     Gli incarichi di cui all'art. 4 del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che:

     a) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale non compreso nel territorio della U.S.L. in cui aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo;

     b) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale compreso nel territorio della stessa U.S.L., presso la quale aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo ed abbia acquisito un numero di scelte superiore rispettivamente a 500 e 266 unità;

     c) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato;

     d) svolga attività come medico specialista convenzionato esterno;

     e) abbia più di un altro rapporto di collaborazione, anche se compatibile con le norme del presente accordo, presso UU.SS.LL. e/o enti pubblici o privati;

     f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833 del 1978;

     g) operi come dipendente, od in virtù di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario, presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833 del 1978; tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale riferite a settori per i quali le istituzioni stesse non sono convenzionate oppure attività iniettorie e/o di prelievo o di guardia medica;

     h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico;

     i) abbia superato il cinquantesimo anno alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 4.

     Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma l'ambito territoriale di riferimento è quello comunale quando il comune comprende una pluralità di UU.SS.LL.

 

          Art. 4. Conferimento degli incarichi

     Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:

     a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;

     b) tipologia dell'attività da svolgere e località in cui deve essere espletata;

     c) ore settimanali di attività e durata dell'incarico.

     I medici che hanno presentato domanda, fatto salvo il disposto dell'art. 13, terzo comma, sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

     a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria di cui all'art. 2;

     b) attribuzione di punti 10 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico;

     c) attribuzione di punti 5 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano:

     1) titolari di oltre 250 scelte se iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale;

     2) titolari di oltre 150 scelte se iscritti negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta;

     3) titolare di un incarico di guardia medica in forma attiva per 25 o più ore settimanali.

     Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lettera b) del comma secondo l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purché esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso.

     Il medico avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito.

     La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

     Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

     Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodottta sub allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 292 del 1987, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     L'U.S.L. verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

     Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui all'ottavo comma, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

     I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

     In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili con più UU.SS.LL.

     Gli incarichi di cui al presente accordo sono conferiti per la durata di nove mesi e per un orario settimanale minimo di sei ore e massimo di 24 ore e sono anche rinnovabili con atto formale adottato dal competente organo dell'U.S.L., con divieto di proroghe di fatto.

     L'incarico può essere conferito per un orario settimanale massimo di 12 ore al medico di medicina generale con un numero di scelte compreso tra 350 e 500 unità e al pediatra di libera scelta con un numero di scelte compreso tra 150 e 266 unità.

     La somma delle attività per incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attività compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978.

 

          Art. 5. Doveri e compiti del medico

     Il medico incaricato deve:

     a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

     b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

     c) svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attività;

     d) osservare l'orario di attività.

     A tal fine, l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente.

     A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all'art. 10, previa contestazione scritta al medico.

     I medici addetti al servizio di prelievo e terapia iniettiva devono, a richiesta della U.S.L., su espressa indicazione del medico curante in cui sia precisata la diagnosi o il sospetto diagnostico ed inoltre che si tratti di paziente non deambulabile, esplicare la loro attività anche a domicilio dell'utente. L'U.S.L. concorda, di volta in volta, con il sanitario incaricato il tempo occorrente per tale attività, ed il relativo compenso.

 

          Art. 6. Cessazione dall'incarico

     L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:

     a) scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;

     b) insorgenza di un motivo di incompatibilità;

     c) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 10;

     d) emissione di ordine o mandato di cattura;

     e) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

     f) sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     g) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;

     h) recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.

 

          Art. 7. Assenze giustificate, senza diritto a compenso

     Ferma la durata dell'incarico conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, è giustificata se dovuta a:

     a) documentata malattia o infortunio;

     b) gravidanza o puerperio;

     c) servizio militare o sostitutivo servizio civile;

     d) gravi e documentati motivi di natura familiare;

     e) documentata partecipazione ad esami e concorsi.

 

          Art. 8. Trattamento economico

     Ai medici incaricati ai sensi del presente capo I spetta il seguente compenso professionale per ogni ora di attività effettivamente svolta:

     a) L. 13.600 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

     b) L. 14.400 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

     c) L. 15.200 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'art. 22, lettera B).

     Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le U.S.L. versano il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all'art. 22, lettera C) .

     Ai medici di cui al presente capo I si applicano gli articoli 23 (rimborso spese di accesso) e 26 (assicurazione contro i rischi dagli incarichi).

 

          Art. 9. Quote sindacali

     La U.S.L., su delega dei singoli medici, provvede alla riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo e al loro versamento su c/c intestato ai tesorieri dei sindacati stessi per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati firmatari.

 

          Art. 10. Commissione di disciplina

     I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza della commissione di disciplina di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale.

     Si intende qui richiamata tutta la normativa concernente il funzionamento della commissione di cui al primo comma.

 

          Art. 11. Attività specifiche di pediatra

     Per gli incarichi da conferire ai sensi del presente capo I, concernenti l'esplicazione di attività specifiche di pediatria, il personale medico occorrente è tratto dalla graduatoria regionale di cui all'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.

     Per accertate esigenze locali le UU.SS.LL., con provvedimento motivato, possono conferire gli incarichi a medici pediatri di libera scelta inseriti nell'elenco della località in cui l'incarico stesso deve essere svolto, i quali siano titolari di un numero di scelte non superiore a 266 unità. In caso di più interessati l'incarico è conferito a favore del convenzionato titolare di un minore numero di scelte.

     Per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui all'art. 10 dell'accordo con i medici pediatri di libera scelta.

     Per ogni altro aspetto, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni del presente capo I.

 

          Art. 12. Conferma degli incarichi in atto e relative procedure

     Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e di limitazioni previste nelle restanti vigenti convenzioni, di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 1978, i medici che alla data del 3 marzo 1987 risultavano titolari di incarico nell'ambito della medicina dei servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1984, nonché quelli incaricati ai sensi della norma transitoria n. 3.

     E' altresì requisito per la conferma di cui al primo comma non aver compiuto il 65° anno di età.

     La perdita di uno dei requisiti prescritti determina l'immediata revoca dell'incarico.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le UU.SS.LL. inviano all'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, nella qualità di presidente del comitato di cui all'art. 28, l'elenco dei medici da confermare ai sensi del presente articolo, corredato dei fogli informativi compilati dagli interessati secondo il modello citato dall'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987.

     Il presidente del comitato, di cui all'art. 28, con la collaborazione degli altri componenti, esamina e approfondisce le posizioni segnalate sulla base della documentazione ricevuta e, sentiti, se del caso gli interessati, comunica entro trenta giorni alle UU.SS.LL., per i provvedimenti di competenza, le proprie valutazioni ai fini della conferma.

     I medici confermati devono rilasciare al momento della conferma, a pena di decadenza dall'incarico, dichiarazione scritta di accettazione delle norme del presente capo II.

 

          Art. 13. Massimale orario - Limitazioni - Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario

     Ai medici confermati ai sensi del presente capo II sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali.

     L'incarico è esplicabile presso più UU.SS.LL.

     In ogni caso, la somma dell'attività per l'incarico disciplinato dalle norme del presente capo II e di altra attività compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al citato accordo nazionale.

     Prima di far luogo alle procedure di cui all'art. 4, le ore di incarico disponibili nell'ambito della medicina dei servizi sono prioritariamente coperte, sentito il comitato di cui all'art. 28, mediante aumenti di orario, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, in favore dei medici confermati, operanti nell'ambito della stessa U.S.L., che ne abbiano fatto domanda, secondo l'ordine di anzianità di incarico. In caso di indisponibilità o di ulteriore necessità, il suddetto criterio di priorità è esteso ai medici confermati operanti all'interno delle altre U.S.L. rientranti nello stesso ambito zonale.

 

          Art. 14. Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi

     Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'U.S.L. può far luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese.

     In seguito a soppressione del servizio, l'incarico sarà revocato nei confronti del medico che, presso l'U.S.L. vanti la minore anzianità di servizio ai sensi del presente capo II.

     I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente capo II, sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 28 nella persona del suo presidente, il quale istituisce e aggiorna lo schedario dei medici confermati, adottando anche le iniziative necessarie a rimuovere eventuali situazioni non regolari sotto il profilo delle incompatibilità e delle limitazioni di orario.

 

          Art. 15. Doveri e compiti del medico confermato

     Il medico confermato deve:

     a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

     b) redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui all'art. 28, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie citato al quarto comma dell'art. 12;

     c) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di conferma.

     A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente.

     A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate.

     Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva o persistenza sarà deferito dalla commissione di cui all'art. 29 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

     Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 29.

 

          Art. 16. Cessazione e sospensione dell'incarico

     L'incarico confermato può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'U.S.L. a mezzo lettera raccomandata A.R.

     La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

     Su specifica richiesta del medico l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

     Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, l'U.S.L. procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato:

     a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     b) per sopravvenuta e contestata incompatibilità ai sensi dell'art. 12;

     c) per condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

     d) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 20 in caso di malattia;

     e) per compimento del 65° anno di età;

     f) per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'amministrazione regionale e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa.

     L'incarico è sospeso nel caso di emissione di mandato o ordine di cattura.

     Nel caso previsto dal quinto comma la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di disciplina di cui all'art. 29.

     L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.

 

          Art. 17. Trasferimenti

     I trasferimenti dei medici da un servizio all'altro entro lo stesso ambito zonale possono avvenire a domanda dell'interessato o d'ufficio, su determinazione delle UU.SS.LL. interessate.

     I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato o per periodi di tempo non inferiori a dodici mesi; essi devono essere giustificati o dall'opportunità di unificare in una sola zona le prestazioni del sanitario oppure da concentrazione o soppressione di servizi.

     Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico confermato viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione è determinato dall'U.S.L. d'intesa con il medico.

     Avverso i provvedimenti di trasferimento d'ufficio è ammesso motivato ricorso da parte dell'interessato al comitato di gestione dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento.

     Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. Il comitato di gestione decide entro il trentesimo giorno dalla ricezione del ricorso.

     Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo del servizio in altra struttura idonea e comunque senza danno-economico per l'interessato. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, lettera e).

 

          Art. 18. Sostituzioni

     Alle sostituzioni dei medici confermati, che per qualsiasi motivo si assentino dal servizio, l'U.S.L. provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 2 con priorità per i medici non titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.

     L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

     Con il rientro del medico titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

     Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.

 

          Art. 19. Permesso annuale retribuito — Congedo matrimoniale

     Per ogni anno di effettivo servizo prestato, al medico confermato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.

     Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.

     Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio.

     Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.

     Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di servizio prestati.

     Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 21.

     Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

     Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

 

          Art. 20. Malattia - Gravidanza

     Al medico confermato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.

     In caso di gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.

     L'U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

 

          Art. 21. Assenze non retribuite

     Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreché esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.

     In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico è ripristinato nell'incarico purché ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo.

     In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione, l'U.S.L. conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato.

     Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.

     Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 29 per i provvedimenti opportuni.

     Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

     Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.

 

          Art. 22. Trattamento economico

     Ai medici confermati ai sensi del presente capo II spetta il seguente trattamento economico:

     A - 1) Compenso professionale orario di base:

     L. 13.600 a decorrere dal 1° gennaio 1986;

     L. 14.400 a decorrere dal 1° gennaio 1987;

     L. 15.200 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     2) Tale compenso è incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50 per cento del valore iniziale decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del biennio di anzianità.

     3) Ai fini degli scatti di cui al punto 2) è valutabile la sola anzianità maturata, in virtù di incarico a tempo indeterminato, compreso il periodo di prova, successivamente al 22 novembre 1979 e senza soluzione di continuità.

     4) Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.

     5) Per l'attività svolta dal medico confermato nei giorni festivi e nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30 per cento. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi, ai sensi di legge, la maggiorazione è del 50 per cento.

     B - 1) Ai medici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:

     a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

     b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1986;

     c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38 del 1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 è rappresentato dal compenso professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto A) del presente articolo, moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili.

     2) Le quote di cui alla lettera B), punto 1, non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

     3) Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.

     4) Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più U.S.L., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al punto c) della presente lettera B) proporzionalmente tra le U.S.L. interessate, in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessore regionale alla sanità nella sua qualità di presidente del comitato di cui all'art. 28.

     I compensi di cui alle lettere A) e B ) sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

     Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di cui al presente accordo si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

     E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

     C - 1) A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'U.S.L. versa, di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento) di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera A) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera B) del presente articolo.

 

          Art. 23. Rimborso spese di accesso

     Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

     Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L.

     La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

 

          Art. 24. Premio di collaborazione

     Ai medici confermati è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare, compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 22, e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno.

     Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

     Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio.

     Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

 

          Art. 25. Premio di operosità

     Ai medici confermati spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente capo II.

     Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.

     Ciascuna mensilità, calcolata in base al compenso tabellare in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività svolta dal medico in ogni anno di servizio.

     Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non è computata.

     Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

     Il premio di operosità è calcolato sul compenso tabellare, compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art. 22, e sul premio di collaborazione.

     Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

     La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.

 

          Art. 26. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

     L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio, sempreché agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 23.

     Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.

 

          Art. 27. Aggiornamento professionale obbligatorio

     Le regioni annualmente, d'intesa con gli ordini professionali e con i sindacati firmatari, emanano norme generali sui tempi prioritari per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici incaricati.

     Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi.

     Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

     In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

     Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al medico compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 22.

     La mancata, non giustificata, frequenza dei corsi di aggiornamento comporta la decadenza dall'incarico.

     E' in facoltà della regione riconoscere come utili, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo, i corsi di formazione permanente organizzati con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso, per la partecipazione ai corsi, ai medici spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto.

 

          Art. 28. Comitato consultivo zonale

     In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, è costituito un comitato consultivo zonale.

     Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato ha sede, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.

     Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici confermati di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.

     Il comitato è composto da:

     a) l'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

     b) tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'A.N.C.I. regionale;

     c) quattro rappresentanti dei medici confermati ai sensi del capo II; tali rappresentanti sono eletti tra i medici confermati operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma primo del presente articolo, con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti.

     Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte con la collaborazione dei sindacati firmatari, a cura dell'Ordine dei medici.

     Gli oneri delle elezioni sono a carico dei medici interessati. Al fine del pagamento delle spese sostenute dall'Ordine le UU.SS.LL. trattengono sui compensi dovuti a ciascun medico una quota nella misura indicata dall'Ordine stesso.

     Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e nominati con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

     Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti.

     Il comitato svolge tutti i compiti che gli sono demandati dal presente accordo.

     Il comitato svolge, altresì, funzioni consultive in favore dell'assessore regionale alla sanità e delle singole UU.SS.LL.

     Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. sede del comitato.

     La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo: l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.

 

          Art. 29. Commissione regionale di disciplina

     E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanità, una commissione regionale di disciplina composta da:

     a) tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale;

     b) un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;

     c) un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo;

     d) quattro rappresentanti dei medici confermati ai sensi del capo II; tali rappresentanti sono eletti tra i medici confermati operanti nell'ambito regionale con il sistema elettorale proporzionale fra liste concorrenti.

     La presidenza è assunta da uno dei membri medici eletti in rappresentanza dei medici confermati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale.

     La commissione disciplinare è competente ad esaminare casi dei medici deferiti per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.

     Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.

     La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto.

     La commissione propone alla U.S.L., con atto motivato, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     a) richiamo con diffida:

     1) trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

     b) sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:

     1) recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;

     2) gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

     3) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile;

     4) omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo;

     5) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità;

     c) revoca:

     1) recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

     La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei medici di competenza e all'assessore regionale alla sanità o suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 28, che ne darà notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

     Per le spese connesse all'elezione dei rappresentanti dei medici confermati si richiama il disposto dell'art. 28, commi quinto e sesto.

 

          Art. 30. Riscossione delle quote sindacali

     Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i medici prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei medici a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote.

     Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

 

          Art. 31. Durata dell'accordo

     Il presente accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

 

 

     Allegato

 

     Norma finale

     Al personale medico di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 207 del 28 maggio 1985, operante presso le UU.SS.LL., si applicano le norme di cui al capo II del presente accordo.

     A tal fine ai medici interessati è fatto obbligo di presentare alla competente U.S.L. apposita domanda di conferma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

     La conferma è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 12.

     L'U.S.L., sentito il comitato di cui all'art. 28, si pronuncia sulla domanda di conferma entro i successivi trenta giorni.

     I medici che svolgano una attività settimanale superiore a 24 ore devono, all'atto della conferma, rientrare nel limite orario anzidetto.

     A ogni effetto, l'anzianità di servizio dei medici confermati ai sensi della presente "norma finale" decorre dalla data della conferma.

 

     Norma transitoria n. 1

     Fino alla costituzione dei comitati consultivi zonali di cui all'art. 28 i compiti dei suddetti organismi sono transitoriamente espletati dai comitati provinciali di gestioni di cui all'art. 14 delle "norme" 22 novembre 1979, come modificato con atto aggiuntivo del 7 marzo 1980.

     Norma transitoria n. 2

     Fino alla costituzione delle commissioni di disciplina di cui all'art. 29 i compiti dei suddetti organismi sono transitoriamente espletati, rispettivamente, o dalle commissioni regionali di disciplina, di cui all'art. 38 del vigente accordo collettivo con i medici di medicina generale, o dalle commissioni di disciplina di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo con i medici pediatri di libera scelta.

     Norma transitoria n. 3

     In deroga al disposto di cui all'art. 12 le procedure per il conferimento degli incarichi di medicina dei servizi che risultino formalmente avviati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, dovranno essere completate entro tre mesi dalla suddetta data secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle "norme" del 22 novembre 1979 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti stesse nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     Le parti chiariscono che le dizioni "regioni", "amministrazioni regionali", "giunta regionale", "assessore regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei medici", "Federazione regionale degli ordini dei medici" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "Ordine dei medici e degli odontoiatri", "Federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".

     Dichiarazione a verbale n. 3

     Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     Dichiarazione a verbale n. 4

     Le parti precisano che le disposizioni di cui all'art. 23 in materia di rimborso per spese di trasporto si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto di esecutività del presente accordo.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     Per la partecipazione alle riunioni della commissione di disciplina di cui all'art. 29, all'esperto di parte medica spettano, a carico della regione, i compensi fissati a livello regionale.

     Dichiarazione a verbale n. 6

     Le parti concordano sulla necessità di una completa ricognizione dello stato di attuazione del presente accordo, a livello nazionale, utile a determinare con maggiore chiarezza il campo di applicazione, con particolare riferimento alle funzioni, svolte da medici di medicina generale a rapporto convenzionale orario, nel campo della medicina preventiva.

     Dichiarazione a verbale n. 7

     Le parti si impegnano all'applicazione, anche per il presente accordo, degli istituti che disciplinano l'espletamento delle attività sindacali nei restanti accordi ex art. 48 della legge n. 833 del 1978, in stretta analogia con quanto all'uopo previsto negli accordi stessi, mediante la stesura di un apposito protocollo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.