§ 98.1.31048 - D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/03/1988
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Incompatibilità
Art. 3.  Instaurazione del rapporto
Art. 4.  Compito del professionista
Art. 5.  Doveri del professionista
Art. 6.  Compensi
Art. 7.  Contributo ENPAM
Art. 8.  Cessazione e sospensione del rapporto
Art. 9.  Commissione regionale di disciplina
Art. 10.  Commissione professionale
Art. 11.  Quote sindacali
Art. 12.  Durata dell'accordo


§ 98.1.31048 - D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 16 aprile 1988, n. 89, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

 

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati.

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i professionisti per l'esecuzione, in regime convenzionale, delle prestazioni specialistiche sanitarie di cui all'allegato A, da erogare nei loro studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale medesimo.

 

          Art. 2. Incompatibilità

     1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè da altre disposizioni di legge, non possono essere instaurati rapporti convenzionali ai sensi del presente accordo con il professionista che:

     a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;

     b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.;

     c) operi a qualsiasi titolo in case di cura e presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione;

     d) sia titolare di incarico ambulatoriale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, o da determinazioni di altri enti che abbiano recepito il suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 le situazioni legittimamente precostituitesi;

     e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o istituzioni sanitarie private soggette a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 1978;

     f) sia titolare in altra branca specialistica di rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo;

     g) sia titolare nella stessa branca specialistica e con la medesima U.S.L. di altro rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo;

     h) svolga attività fiscale per conto della stessa U.S.L.;

     i) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e dei medici pediatri di libera scelta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290;

     l) sia iscritto negli elenchi regionali dei medici "ex-associati" di cui alla "Norma transitoria n. 4" del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1987 e alla "Norma transitoria n. 1" del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 1987;

     m) sia titolare di incarico di guardia medica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292, e nell'ambito della medicina dei servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504.

     2. Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.

     3. Il provvedimento di risoluzione è adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

 

          Art. 3. Instaurazione del rapporto

     1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito della programmazione regionale, intenda avvalersi della collaborazione di professionisti ai sensi delle presenti norme, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:

     a) disciplina specialistica e relative prestazioni, che formeranno oggetto di convenzione;

     b) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;

     c) località in cui l'attività oggetto di convenzione deve essere svolta.

     2. Possono presentare domanda gli specialisti inseriti nella graduatoria zonale di cui agli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987, relativo alla disciplina specialistica interessata, i quali dispongano di idoneo studio professionale nella località indicata nell'avviso pubblico.

     3. I professionisti che hanno presentato domanda sono interpellati dall'U.S.L. secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria zonale di cui al comma 2.

     4. Il professionista avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito.

     5. La mancata presentazione entro il termine prestabilito senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti come rinuncia alla convenzione.

     6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

     7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'idoneità dello studio professionale messo a disposizione dal professionista, provvede a instaurare il rapporto convenzionale mediante invio di lettera raccomandata A.R. in due esemplari, uno dei quali deve essere restituito firmato per accettazione dal professionista entro i cinque giorni successivi, a pena di decadenza.

 

          Art. 4. Compito del professionista

     1. Nell'ambito della disciplina per la quale è convenzionato, il professionista è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni elencate nell'allegato nomenclatore (allegato A), richieste dal medico curante ed autorizzate dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, o mediante rilascio di impegnativa conforme allo schema allegato (allegato C) o secondo altre modalità collegate all'adozione di tecniche meccanizzate che garantiscano idonee forme di controllo.

     2. Le prestazioni sono di norma eseguite in favore degli aventi diritto residenti nell'ambito dell'U.S.L., con la quale è instaurato il rapporto convenzionale.

     3. Se il professionista opera in un comune comprendente più UU.SS.LL., il rapporto convenzionale esplica i suoi effetti in favore di tutti gli aventi diritto residenti nell'ambito comunale.

     4. Le regioni, tuttavia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 833 del 1978, possono consentire deroghe alle disposizioni dei 2 e 3.

     5. L'esecuzione delle prestazioni protesiche nell'ambito della disciplina di odontostomatologia sarà regolata da apposito protocollo che le parti si impegnano a concordare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del presente accordo. Alla trattativa riguardante il protocollo in questione partecipano le sole organizzazioni sindacali interessate.

     6. Si conviene comunque fin d'ora che le prestazioni protesiche sono obbligatoriamente comprese nel nomenclatore delle prestazioni relative alla branca di odontostomatologia.

     7. Nello svolgimento dei suoi compiti il professionista:

     a) formula il proprio referto e lo consegna all'utente in busta chiusa per il medico curante;

     b) suggerisce, ove lo ritenga necessario, gli interventi terapeutici o l'esecuzione di ulteriori indagini utili per una compiuta risposta al quesito diagnostico che gli è stato sottoposto.

 

          Art. 5. Doveri del professionista

     1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale il professionista mette a disposizione degli utenti del Servizio sanitario nazionale il proprio studio professionale, che deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili all'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e di aerazione idonea.

     2. E' in facoltà delle UU.SS.LL. procedere in ogni tempo, con proprio personale sanitario, alla verifica dell'idoneità dello studio.

     3. Non è consentito il trasferimento dello studio professionale nell'ambito del territorio della U.S.L., se non previo assenso degli organi competenti dell'U.S.L.

     4. Lo svolgimento di altre attività in regime libero professionale non deve in alcun modo provocare ritardi nell'esecuzione di prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale.

     5. Il professionista convenzionato è tenuto ad eseguire personalmente le prestazioni autorizzate dalle UU.SS.LL.

     6. Ferma restando la titolarità del rapporto convenzionale, il professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di un altro professionista, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, che sia in possesso del titolo prescritto, non abbia superato l'età di 65 anni e non versi in situazione di incompatibilità.

     7. E' peraltro esclusa, nell'ambito di tale collaborazione, ogni ipotesi di sostituzione.

 

          Art. 6. Compensi

     1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione autorizzata ed eseguita, il compenso omnicomprensivo specificato nell'accluso nomenclatore tariffario.

     2. Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito al costo dei materiali e alle spese generali. Per la branca di odontostomatologia, i suddetti costi vengono determinati nella misura del 30 per cento.

     3. Entro la fine di ogni mese il professionista invia, all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti nonchè dei referti formulati se richiesti dalla U.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo.

     4. I compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta.

     5. E' fatto divieto al professionista di percepire direttamente dall'utente compensi a qualsiasi titolo per le prestazioni convenzionate e autorizzate. La violazione, accertata e contestata, di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.

 

          Art. 7. Contributo ENPAM

     1. Sui compensi di cui all'art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico.

 

          Art. 8. Cessazione e sospensione del rapporto

     1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme cessa:

     a) per compimento del sessantacinquesimo anno di età;

     b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9;

     c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

     d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

     e) per l'insorgere di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 2;

     f) per altre cause espressamente previste dal presente accordo;

     g) per recesso del professionista da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;

     h) per inidoneità psicofisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato.

     2. Il rapporto è sospeso per:

     a) provvedimento della commissione di cui all'art. 9;

     b) sospensione dall'albo professionale;

     c) emissione di ordine o mandato di cattura.

 

          Art. 9. Commissione regionale di disciplina

     1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da:

     a) l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato;

     b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale;

     c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;

     d) tre professionisti designati dalla federazione regionale dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.

     2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1, provvede in via autonoma la Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri.

     3. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei professionisti designati dalla federazione regionale dei medici e quelle di segretario da un funzionario nominato dall'assessore regionale alla sanità.

     4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità.

     5. La commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.

     6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.

     7. La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni son valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     8. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

     9. La commissione propone alla U.S.L., con atto motivato, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     a) richiamo:

     1) trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

     b) diffida:

     1) violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;

     c) sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:

     1) recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo o diffida;

     2) gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

     3) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile;

     4) omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo;

     5) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità;

     d) risoluzione del rapporto:

     1) recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

     10. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonchè alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora il professionista sia titolare di altro rapporto disciplinato dalle presenti norme.

     11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

 

          Art. 10. Commissione professionale

     1. In ogni regione è costituita, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

     a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;

     b) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali.

     2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonchè il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare lo studio relativo alle richieste farmaceutiche e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica.

     3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita:

     a) cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;

     b) quattro rappresentanti dei professionisti convenzionati designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo;

     c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

 

          Art. 11. Quote sindacali

     1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del professionista attraverso le U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari, per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

     3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

 

          Art. 12. Durata dell'accordo

     1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

 

 

     Norma finale n. 1

     1) Sono confermati nel rapporto convenzionale i professionisti che già ne siano titolari alla data del 23 luglio 1987 e che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

     2) Ai professionisti confermati spettano, per le prestazioni erogate secondo il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 negli anni 1985, 1986 e 1987, le maggiorazioni appresso indicate da calcolare sul relativo fatturato dell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita:

1985

1986

1987

+60%

+9,9%

+6,3%

     3) Dal fatturato anzidetto vanno scorporati gli importi relativi alle visite effettuate, sui quali le maggiorazioni da apportare con le medesime modalità sono le seguenti:

1985

1986

1987

+200%

+17,6%

+10,4%

     4) A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai professionisti confermati si applica il tariffario di cui all'allegato A.

     5) Laddove la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo avvenga in data successiva al 1° gennaio 1988 per le prestazioni erogate fino alla data di pubblicazione, le quali risultino non più comprese nel nomenclatore tariffario di cui all'allegato A, si applica la maggiorazione del 4,5% sulle tariffe ihn vigore al 31 dicembre 1987.

     6) Con domanda di conferma i professionisti dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione anche futura, comunque collegata alla controversa interpretazione del punto 4) dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla corresponsione dei compensi arretrati di cui ai commi secondo e terzo.

     7) Ai fini della corresponsione dei compensi di cui al comma precedente il convenzionato è tenuto ad inoltrare all'ente erogatore di competenza la distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986, 1987 con la evidenziazione delle relative maggiorazioni nel rispetto del nomenclatore di cui all'allegato sub A e tenuto presente che la percentuale di maggiorazione sarà calcolata sulla tariffa nell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita.

     8) L'ente erogatore procede, entro novanta giorni successivi, alla verifica della richiesta di cui al comma precedente ed alla corresponsione di quanto dovuto in relazione alle disponibilità finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari.

     9) La conferma del rapporto convenzionale è subordinata alla accettazione espressa globalmente e non condizionata di tutte le clausole del presente accordo collettivo.

     10) La conferma si intende riferita a tutte le prestazioni elencate, per le singole branche specialistiche, nel nomenclatore allegato sub A, ad accezione di quelle contrassegnate con asterisco il cui inserimento nel rapporto convenzionale è subordinato a preventiva autorizzazione regionale.

     11) I professionisti confermati ai sensi della presente norma, il limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale è fissato al compimento del settantesimo anno di età.

     12) L'autorizzazione regionale di cui al comma ottavo viene concessa tenuta presente la idoneità delle attrezzature del convenzionato e la carenza delle stesse nel territorio servito.

 

     Norma finale n. 2

     1) Per la disciplina di odontostomatologia la conferma del rapporto convenzionale ai sensi della norma finale n. 1 è estesa anche alle prestazioni protesiche solo con l'esplicito assenso degli interessati.

 

     Norma finale n. 3

     1) Nel caso che il rapporto convenzionale, nell'ambito di una delle discipline specialistiche considerate dal presente accordo e non esercitate in regime di autorizzazione sanitaria, intercorra con una persona giuridica privata o società di fatto, questa, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, invia alla alla U.S.L. competente formale comunicazione, corredata di atto deliberativo dell'organo sociale competente secondo statuto, indicante il nominativo del professionista — socio o direttore responsabile della società — in testa al quale il rapporto stesso si trasferisce, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti, salva la deroga al limite di età di 50 anni.

     2) In ogni caso, trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, il rapporto convenzionale con la persona giuridica si risolve di diritto.

     3) Nel caso che non pervenga la comunicazione di cui al primo comma il socio o il direttore responsabile della società, che a suo tempo si sia avvalso della facoltà prevista dal punto 2, primo comma, dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, viene iscritto a domanda nell'elenco dei convenzionati esterni presso le UU.SS.LL. per cui operava la società e per la medesima branca specialistica, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti e salva la deroga al limite di età.

 

     Norma finale n. 4

     1) Nella prima fase di attuazione dell'accordo le regioni, valutate le situazioni di carenza eventualmente determinantesi presso le UU.SS.LL. a livello delle singole branche specialistiche nel settore del convenzionamento esterno in conseguenza del divieto di instaurare nuovi rapporti convenzionali introdotto con accordo del 22 febbraio 1980, possono autorizzare l'inclusione negli elenchi degli specialisti esterni di quei professionisti che, ne abbiano fatto domanda o la facciano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.