§ 98.1.31121 - D.P.R. 31 gennaio 1992, n. 256.
Regolamento per l'adeguamento del limite di importo dei rilievi contabili ai fini delle rettificazioni, del limite per la disciplina delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1992
Numero:256


Sommario
Art. 1.      1. Il limite di importo di lire 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a lire 1.200 per effetto del [...]
Art. 2.      1. Il limite delle eccedenze di cassa di lire 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a lire 2.400 per effetto del decreto del [...]
Art. 3.      1. I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, sono così modificati
Art. 4.      1. Il limite di somma indicato al comma 2, lettera b), dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è elevato da lire 2.400.000 a [...]
Art. 5.      1. L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dai seguenti


§ 98.1.31121 - D.P.R. 31 gennaio 1992, n. 256.

Regolamento per l'adeguamento del limite di importo dei rilievi contabili ai fini delle rettificazioni, del limite per la disciplina delle eccedenze di cassa e del limite di validità dei documenti di riconoscimento per la riscossione di titoli di bancoposta; restituzione e pagamento di vaglia ai mittenti e rimborso degli assegni scaduti di validità.

(G.U. 3 aprile 1992, n. 79)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

     Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi;

     Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 758;

     Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi bancoposta);

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento dei limiti riguardanti alcuni servizi di bancoposta;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il limite di importo di lire 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a lire 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, è ulteriormente elevato a lire 10.000.

 

          Art. 2.

     1. Il limite delle eccedenze di cassa di lire 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a lire 2.400 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, è ulteriormente elevato a lire 10.000.

 

          Art. 3.

     1. I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, sono così modificati:

     a) il limite di cui al comma 1, lettera b), è elevato da lire 2.400.000 a lire 10.000.000;

     b) i limiti di cui al comma 1, lettera c), di lire 240.000 e lire 2.400.000 sono elevati, rispettivamente, a lire 500.000 e lire 10.000.000;

     c) il limite di cui al comma 1, lettera d), è elevato da lire 240.000 a lire 500.000.

 

          Art. 4.

     1. Il limite di somma indicato al comma 2, lettera b), dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è elevato da lire 2.400.000 a lire 10.000.000.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). 1. E' in facoltà del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenere il pagamento; entro i limiti di validità, presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici.

     2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34.

     3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validità, dei vaglia respinti.".

 

          Art. 6.

     1. Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dai seguenti:

     "2. Il rimborso degli assegni scaduti di validità può avvenire:

     a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso;

     b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto;

     c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto.

     2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.".