Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 10/12/1953 |
Numero: | 936 |
Sommario |
Art. 1. Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei [...] |
Art. 2. Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo |
§ 50.3.18 – L. 10 dicembre 1953, n. 936.
Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
(G.U. 30 dicembre 1953, n. 298).
Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con
Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.