Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.5 entrate |
Data: | 30/06/1972 |
Numero: | 422 |
Sommario |
Art. unico. Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni [...] |
§ 27.5.6 - D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.
Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari.
(G.U. 16 agosto 1972, n. 212).
Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel
Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
Restano altresì fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della