§ 76.2.4 - D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256.
Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.2 francobolli e altri valori postali
Data:01/06/1989
Numero:256


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentoquattordici articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione del [...]
Art. 2.      1. Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento [...]
Artt. 1. – 5. 
Art. 6.  Differimento dei pagamenti.
Artt. 7.  – 13.
Art. 14.  Notificazioni di decesso e di provvedimenti riferentisi alla capacità d'agire o alla cessazione di società.
Art. 15.  Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta.
Artt. 16.  – 17.
Artt. 18.  – 22.
Artt. 23. – 25. 
Art. 26.  Sequestri, pignoramenti ed opposizioni sui depositi giudiziari - Sequestri ed inibizioni al rimborso relativi ai titoli affidati agli uffici per la riscossione.
Art. 27.  Revoca dei sequestri, dei pignoramenti e delle opposizioni.
Artt. 28. – 39. 
Artt. 40.  – 44.
Artt. 45. – 48. 
Artt. 49. – 50. 
Artt. 51. – 52. 
Artt. 53. – 56. 
Art. 57.  Riscossione dei titoli.
Artt. 58. – 62.  [15]
Art. 63.  Uffici detentori dei conti.
Art. 64.  Versamenti e prelevamenti sul conto fruttifero della Cassa depositi e prestiti.
Art. 65.  Interessi spettanti all'Amministrazione.
Art. 66.  Liquidazione e accreditamento degli interessi.
Artt. 67.  – 87.
Artt. 88.  – 95.
Art. 96.  Accettazione dei versamenti – Ricevuta.
Artt. 97. – 100. 
Art. 101.  Accreditamento dei versamenti e rimborso dei versamenti non potuti accreditare.
Art. 102.  Conferma dell'accreditamento.
Artt. 103. – 104. 
Art. 105.  Traenza degli assegni e dei postagiro.
Artt. 106. – 111. 
Artt. 112. – 117.  [27]
Artt. 118. – 119. 
Artt. 120. – 121. 
Art. 122.  Addebitamenti d'ufficio.
Art. 123.  Postagiro a vista.
Artt. 124. – 130. 
Artt. 131. – 134. 
Artt. 135. – 143. 
Artt. 144. – 146. 
Artt. 147. – 150. 
Artt. 151. – 158. 
Art. 159.  Iscrizione degli interessi sui libretti appartenenti a residenti nella Repubblica.
Art. 160.  Iscrizione degli interessi su libretti appartenenti a residenti all'estero.
Art. 161.  Interessi dell'anno in corso.
Art. 162.  Rinnovazione.
Art. 163.  Estinzione.
Artt. 164. – 165. 
Artt. 166. – 168. 
Artt. 169. – 172. 
Artt. 173. – 174. 
Artt. 175. – 176. 
Artt. 177. – 180. 
Artt. 181. – 183. 
Artt. 184. – 188. 
Artt. 189. – 197. 
Artt. 198. 
Artt. 199. – 200. 
Artt. 201. – 202. 
Artt. 203. – 214. 


§ 76.2.4 - D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256.

Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).

(G.U. 18 luglio 1989, n. 166, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentoquattordici articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).

 

          Art. 2.

     1. Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, citato nelle premesse, modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336.

 

Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale

e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE

SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Artt. 1. – 5. [1]

 

          Art. 6. Differimento dei pagamenti.

     1. I pagamenti sono normalmente eseguiti all'atto della presentazione dei titoli all'ufficio pagatore. Tuttavia, quando manchino i fondi o esista qualche irregolarità o inesattezza o comunque sorgano dubbi sull'autenticità o sul legittimo possesso del titolo o quando l'ufficio sia impossibilitato ad effettuare i riscontri prescritti dal presente regolamento, il pagamento può essere differito fino a quando l'ufficio non si sia provvisto delle somme occorrenti o non abbia ottenuto dagli organi competenti le notizie e i chiarimenti necessari.

 

          Artt. 7. – 13. [2]

 

          Art. 14. Notificazioni di decesso e di provvedimenti riferentisi alla capacità d'agire o alla cessazione di società.

     1. La notifica all'Amministrazione del decesso dell'avente diritto, dei provvedimenti giudiziari riferentisi alla sua capacità d'agire ovvero della cessazione o della liquidazione di società, enti e persone giuridiche pubbliche o private, deve contenere tutte le indicazioni atte ad identificare esattamente il titolo o il credito sul quale verte la notifica stessa.

     2. Per i conti correnti postali valgono anche le disposizioni dell'art. 82.

 

          Art. 15. Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta.

     1. Salvo i casi previsti dalla legge, è vietato alle persone addette ai servizi di bancoposta dare a terzi informazioni scritte o verbali e rilasciare dichiarazioni relative ad operazioni concernenti i servizi stessi.

     2. Per terzi si intendono coloro che sono estranei al rapporto fra l'Amministrazione e l'utente.

     3. Le domande di informazione e di certificazione devono essere in ogni caso rivolte per iscritto; le certificazioni devono essere chieste e rilasciate su carta bollata del prescritto valore dall'organo dell'Amministrazione in possesso della relativa documentazione.

 

          Artt. 16. – 17. [3]

 

Capo II

TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE

 

          Artt. 18. – 22. [4]

 

Capo III

SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI

 

          Artt. 23. – 25. [5]

 

          Art. 26. Sequestri, pignoramenti ed opposizioni sui depositi giudiziari - Sequestri ed inibizioni al rimborso relativi ai titoli affidati agli uffici per la riscossione. [6]

 

          Art. 27. Revoca dei sequestri, dei pignoramenti e delle opposizioni. [7]

 

Titolo II

VAGLIA POSTALI

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Artt. 28. – 39. [8]

 

Capo II

VAGLIA ORDINARI

 

          Artt. 40. – 44. [9]

 

Capo III

VAGLIA TELEGRAFICI

 

          Artt. 45. – 48. [10]

 

Capo IV

VAGLIA DI SERVIZIO

 

          Artt. 49. – 50. [11]

 

Capo V

RIMBORSO VAGLIA SCADUTI

 

          Artt. 51. – 52. [12]

 

Titolo III

RISCOSSIONE DI CREDITI

 

Capo I

ACCETTAZIONE E SPEDIZIONE

 

          Artt. 53. – 56. [13]

 

Capo II

RISCOSSIONE E RIMBORSO - RESTITUZIONE DEI TITOLI - PROTESTO

 

          Art. 57. Riscossione dei titoli. [14]

     1. Gli uffici, al ricevimento dei titoli, ne controllano la regolarità e ne curano la riscossione invitando, per iscritto e in tempo utile, i debitori a recarsi in ufficio per il pagamento entro le ventiquattro ore, se a vista, o nel giorno in cui essi sono esigibili, se trattasi di titoli a giorno fisso, a certo tempo data o vista, per i quali vi sia richiesta di protesto; qualora non vi sia richiesta di protesto, il pagamento può essere effettuato entro il secondo giorno feriale successivo a quello in cui i titoli sono esigibili.

     2. I titoli irregolari sono rinviati all'ufficio speditore con l'incarico di restituirli al mittente; tuttavia, quando la quietanza del creditore manchi su un titolo che, per sua natura, dovrebbe portarla, la quietanza stessa deve essere apposta dal titolare dell'ufficio se il debitore ne faccia richiesta.

     3. I titoli pagati per intero sono consegnati al debitore, oppure, qualora si verifichi l'eventualità prevista nel comma 2 dell'art. 58, alla persona che li abbia pagati per intero in sua vece.

 

          Artt. 58. – 62. [15]

 

Titolo IV

CONTI CORRENTI POSTALI

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

          Art. 63. Uffici detentori dei conti. [16]

 

          Art. 64. Versamenti e prelevamenti sul conto fruttifero della Cassa depositi e prestiti.

     1. Le somme eccedenti i normali bisogni di cassa, di cui all'art. 143 del codice postale, sono versate alla Cassa depositi e prestiti con immediato passaggio dei fondi dal conto corrente infruttifero, esistente tra l'Amministrazione ed il Tesoro, al conto corrente fruttifero esistente tra quest'ultimo e la Cassa depositi e prestiti.

     2. I prelevamenti sul conto fruttifero sono effettuati in seguito a richiesta dell'Amministrazione mediante l'immediato passaggio di fondi disposto dalla Cassa medesima da detto conto a quello infruttifero esistente tra l'Amministrazione ed il Tesoro.

 

          Art. 65. Interessi spettanti all'Amministrazione.

     1. Sui fondi versati nel conto corrente fruttifero, di cui all'art. 143 del codice postale, la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione un interesse pari al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti 15 centesimi.

     2. Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa depositi e prestiti presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, sia inferiore al tasso medio percentuale annuo che la Cassa stessa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa medesima corrisponde all'Amministrazione il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di 15 centesimi.

 

          Art. 66. Liquidazione e accreditamento degli interessi.

     1. Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 65 sono liquidati ad anno solare e accreditati al conto stesso il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

     2. Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno è inviato dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione.

     3. In ordine alla decorrenza degli interessi sulle somme versate e prelevate e ad ogni altra modalità non contemplata dal presente regolamento, riguardante il conto corrente di cui trattasi, è applicabile il regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le Amministrazioni pubbliche.

 

Capo II

RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

 

          Artt. 67. – 87. [17]

 

Capo III

VERSAMENTI

 

          Artt. 88. – 95. [18]

 

          Art. 96. Accettazione dei versamenti – Ricevuta.

     1. L'ufficio che accetta il versamento non è tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarità formale del bollettino, l'ufficio lo accetta, ritira il corrispettivo e rilascia la ricevuta relativa e l'eventuale attestazione, regolarmente convalidate.

     2. [19]

 

          Artt. 97. – 100. [20]

 

          Art. 101. Accreditamento dei versamenti e rimborso dei versamenti non potuti accreditare.

     1. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto, l'ufficio detentore del conto che riceve il versamento accredita la somma al conto corrispondente alle generalità del correntista e non a quello corrispondente al numero indicato.

     2. I versamenti non potuti, comunque, accreditare, sono rimborsati ai mittenti mediante assegni tratti a loro favore. L'operazione di rimborso è gratuita, ma non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata dai mittenti all'atto dell'esecuzione dei versamenti.

     3. Quando risulti che il versamento non potuto accreditare rappresenta l'importo dell'assegno gravante un pacco o una corrispondenza, ovvero di un titolo di credito affidato ai servizi postali per l'incasso, la somma è corrisposta al beneficiario del versamento. L'assegno postale di rimborso è in tal caso assoggettato alla tassa di emissione di un vaglia ordinario di corrispondente ammontare.

 

          Art. 102. Conferma dell'accreditamento. [21]

 

Capo IV

ASSEGNI E POSTAGIRO

 

Sezione I

NORME GENERALI SUGLI ASSEGNI E SUI POSTAGIRO

 

          Artt. 103. – 104. [22]

 

          Art. 105. Traenza degli assegni e dei postagiro.

     1. Per quanto concerne la firma, l'Amministrazione può autorizzare, previa richiesta motivata, che anche essa sia apposta a stampa o con mezzi meccanici sugli assegni trasferibili e non trasferibili e sui postagiro, a condizione che la distinta che li accompagna rechi la firma autografa del traente [23].

     2. Gli assegni e i postagiro devono essere adoperati dal correntista nell'ordine della loro numerazione; tuttavia l'ufficio detentore del conto li addebita sui conti seguendo l'ordine di arrivo e di presentazione, indipendentemente da quello di emissione.

     3. [24]

     4. [25]

 

          Artt. 106. – 111. [26]

 

Sezione II

ASSEGNI TRASFERIBILI E ASSEGNI NON TRASFERIBILI

 

          Artt. 112. – 117. [27]

 

Sezione III

PAGAMENTO A VISTA DI ASSEGNI FIDUCIARI E DI ASSEGNI DI PRELEVAMENTO

 

          Artt. 118. – 119. [28]

 

Sezione IV

POSTAGIRO

 

          Artt. 120. – 121. [29]

 

          Art. 122. Addebitamenti d'ufficio.

     1. Sui conti dei correntisti possono essere effettuate d'ufficio operazioni di addebitamento nei seguenti casi:

     a) [30]

     b) quando occorra effettuare operazioni di rivalsa ai sensi del primo comma dell'art. 138 del codice postale. [31]

 

          Art. 123. Postagiro a vista. [32]

 

Sezione V

SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DI ASSEGNI E DI POSTAGIRO

 

          Artt. 124. – 130. [33]

 

Sezione VI

SERVIZI SPECIALI

 

          Artt. 131. – 134. [34]

 

Titolo V

CASSE DI RISPARMIO POSTALI - LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI [35]

 

Capo I

NORME GENERALI

 

          Artt. 135. – 143. [36]

 

Capo II

OPERAZIONI SUI LIBRETTI

 

Sezione I

EMISSIONE DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI

 

          Artt. 144. – 146. [37]

Sezione II

DEPOSITI

 

          Artt. 147. – 150. [38]

Sezione III

RIMBORSI

 

          Artt. 151. – 158. [39]

 

Sezione IV

ISCRIZIONE DEGLI INTERESSI

 

          Art. 159. Iscrizione degli interessi sui libretti appartenenti a residenti nella Repubblica. [40]

     1. L'iscrizione degli interessi sui libretti nominativi e al portatore è eseguita dall'ufficio di emissione in base ad un elenco, che viene annualmente rimesso dall'organo dell'Amministrazione competente a provvedere all'aggiornamento dei conti.

     2. Il possessore di un libretto può chiedere l'iscrizione degli interessi anche ad un altro ufficio, il quale vi provvede dopo essersi rivolto all'Amministrazione per conoscerne l'importo.

 

          Art. 160. Iscrizione degli interessi su libretti appartenenti a residenti all'estero. [41]

     1. L'iscrizione degli interessi sui libretti di serie ordinaria appartenenti a persone residenti all'estero è eseguita dall'ufficio di emissione, qualora il libretto sia presentato a detto ufficio dall'intestatario o da un suo incaricato; è eseguita dall'Amministrazione sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero nonchè sui libretti ordinari lasciati eventualmente in custodia all'Amministrazione stessa o che pervengono ad essa per posta, direttamente dall'intestatario o tramite l'autorità consolare o un istituto bancario.

 

          Art. 161. Interessi dell'anno in corso. [42]

 

Sezione V

RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI LIBRETTI

 

          Art. 162. Rinnovazione. [43]

     1. Il libretto, che sia rimasto sprovvisto di cedole ovvero di spazio per descrivere altre operazioni, è rinnovato con altro senza spesa da parte dell'intestatario.

     2. Se l'ufficio che deve rinnovare il libretto non è quello di emissione, ha l'obbligo, prima di procedere alla rinnovazione, di chiedere la conferma del credito, di cui all'art. 163 del codice postale.

     3. Il libretto tolto di corso deve essere subito spedito dall'ufficio agli organi dell'Amministrazione.

     4. Oltre che nei casi previsti dal comma 1, l'Amministrazione può procedere alla rinnovazione:

     a) quando il libretto per ragioni accidentali sia deteriorato o illeggibile o incompleto;

     b) quando il libretto sia rimesso all'autorità giudiziaria in sede penale ovvero si trovi già in possesso dell'autorità medesima ed il nuovo titolo possa essere consegnato all'intestatario; in tal caso l'Amministrazione o l'autorità giudiziaria, su segnalazione dell'Amministrazione stessa, appongono sul titolo originale l'annotazione che esso è stato sostituito da altro libretto.

 

          Art. 163. Estinzione. [44]

     1. L'intestatario di un libretto nominativo o il suo rappresentante dichiarato o il suo procuratore ovvero il possessore di un libretto al portatore possono chiedere, tramite un qualsiasi ufficio, che il libretto sia estinto, specificando l'ufficio presso il quale deve essere effettuato il pagamento a saldo. L'intestatario di un libretto nominativo può, nella domanda di estinzione, delegare altri a riscuotere. Tale facoltà non è riconosciuta a coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare.

     2. In ogni caso l'ufficio rilascia al richiedente una ricevuta, la quale deve essere presentata all'atto del pagamento, ed invia agli organi dell'Amministrazione la domanda di estinzione ed il libretto.

     3. L'Amministrazione, dopo aver provveduto alla liquidazione degli interessi a saldo, compresi, ai sensi dell'art. 161, gli interessi dell'anno in corso, e dopo averli eventualmente aggiunti al capitale che, in base all'ultimo comma del presente articolo, può essere rimasto sul libretto, emette per l'importo complessivo, previa detrazione della somma dovuta per diritto di estinzione, un apposito mandato.

     4. Se l'importo complessivo predetto non è superiore alla somma dovuta quale diritto fisso, l'Amministrazione lo incamera per intero, sempre a titolo di diritto di estinzione, dandone partecipazione al richiedente a mezzo dell'ufficio.

     5. Il mandato di cui al comma precedente è valido per due mesi oltre quello di emissione; in base ad una nuova domanda di estinzione l'Amministrazione emette un altro mandato per lo stesso importo di quello scaduto.

     6. Le domande di estinzione non possono essere accettate se non quando sia stato ritirato dal libretto l'intero credito, eccettuati, per i libretti nominativi, i casi previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni, nonchè quelli autorizzati di volta in volta dalla Amministrazione.

 

Sezione VI

DEPOSITI NELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

          Artt. 164. – 165. [45]

 

Capo III

DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI

 

Sezione I

DUPLICAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI

 

          Artt. 166. – 168. [46]

 

Sezione II

DUPLICAZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE

 

          Artt. 169. – 172. [47]

 

Sezione III

CESSIONE E PEGNO DEI LIBRETTI NOMINATIVI

 

          Artt. 173. – 174. [48]

 

Sezione IV

MODIFICAZIONE DELL'INTESTAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI

 

          Artt. 175. – 176. [49]

 

Sezione V

SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI

 

          Artt. 177. – 180. [50]

 

Sezione VI

VINCOLI, CAUZIONI, PREMI DI RAFFERMA E SIMILI

 

          Artt. 181. – 183. [51]

 

Sezione VII

SUCCESSIONI

 

          Artt. 184. – 188. [52]

 

Capo IV

SERVIZI SPECIALI DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI

 

Sezione I

DEPOSITI GIUDIZIARI E PROVENTI DELLE CANCELLERIE

 

          Artt. 189. – 197. [53]

 

Sezione II

SERVIZIO PER CONTO DEGLI ITALIANI, RESIDENTI ALL'ESTERO

 

          Artt. 198. [54]

 

Sezione III

SERVIZIO AFFIDATO AI COMMISSARI DELLA MARINA MILITARE

 

          Artt. 199. – 200. [55]

 

Capo V

DESTINAZIONE DEI CREDITI PRESCRITTI E DEI DIRITTI

DI ESTINZIONE - RELAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

          Artt. 201. – 202. [56]

 

Titolo VI

BUONI POSTALI FRUTTIFERI [57]

 

          Artt. 203. – 214. [58]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[2] Articolo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 31 gennaio 1992, n. 256 e abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[4] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[7] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[11] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[12] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[14] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[15] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[17] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[18] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[19] Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[20] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[21] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[22] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[23] Comma così modificato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[24] Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[25] Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[26] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[27] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[28] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[29] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[30] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[31] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[32] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[33] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[34] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[35] Titolo V e artt. 135 – 143 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[36] Titolo V e artt. 135 – 143 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[37] Artt. 144 – 146 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[38] Artt. 147 – 150 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[39] Artt. 151 – 158 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[40] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 12 dello stesso D.M. 6 giugno 2002.

[41] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 12 dello stesso D.M. 6 giugno 2002.

[42] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[43] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 12 dello stesso D.M. 6 giugno 2002.

[44] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 12 dello stesso D.M. 6 giugno 2002.

[45] Artt. 164 – 165 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[46] Artt. 166 – 168 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[47] Artt. 169 – 172 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[48] Artt. 173 – 174 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[49] Artt. 175 – 176 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[50] Artt. 177 – 180 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[51] Artt. 181 – 183 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[52] Artt. 184 – 188 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[53] Artt. 189 – 197 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[54] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[55] Artt. 199 – 200 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[56] Artt. 151 – 158 abrogati dall'art. 13 del D.M. 6 giugno 2002.

[57] Titolo abrogato dall'art. 9, D.M. 19 dicembre 2000.

[58] Artt. 203 – 214 abrogati dall'art. 9 del D.M. 19 dicembre 2000.