§ 98.1.31052 - D.P.R. 9 aprile 1988, n. 114.
Ulteriore proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1988
Numero:114


Sommario
Art. 1.      1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla [...]


§ 98.1.31052 - D.P.R. 9 aprile 1988, n. 114.

Ulteriore proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(G.U. 11 aprile 1988, n. 84)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei della predetta concessione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, recante un'ulteriore proroga di due mesi della concessione medesima;

     Considerato che per effetto delle predette proroghe la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 aprile 1988;

     Visto l'orientamento del Consiglio dei Ministri espresso nella riunione del 30 marzo 1988;

     Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva;

     Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi.