Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/02/1988 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla [...] |
§ 98.1.31045 - D.P.R. 9 febbraio 1988, n. 38.
Ulteriore proroga, fino alla data di approvazione della nuova convenzione, e comunque per non oltre due mesi, della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
(G.U. 22 febbraio 1988, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Considerato che per effetto della proroga la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 febbraio 1988;
Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva e di completare il procedimento di formazione della nuova convenzione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi.