§ 98.1.31018 - D.P.R. 7 agosto 1987, n. 335.
Proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/08/1987
Numero:335


Sommario
Art. 1.      1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.31018 - D.P.R. 7 agosto 1987, n. 335.

Proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(G.U. 10 agosto 1987, n. 185)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, dei bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

     Considerato che la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 agosto 1987;

     Rilevata la necessità di prorogare per un periodo di sei mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, in attesa di provvedere al rinnovo della vigente convenzione;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con messaggio telex P/03678/134729 del 4 agosto 1987;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1987;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, è prorogata di mesi sei.