Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/08/1987 |
Numero: | 335 |
Sommario |
Art. 1. 1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con decreto del Presidente della [...] |
§ 98.1.31018 - D.P.R. 7 agosto 1987, n. 335.
Proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
(G.U. 10 agosto 1987, n. 185)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, dei bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
Vista la
Visto il
Visto il
Considerato che la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 agosto 1987;
Rilevata la necessità di prorogare per un periodo di sei mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, in attesa di provvedere al rinnovo della vigente convenzione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con messaggio telex P/03678/134729 del 4 agosto 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1987;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con