§ 98.1.31047 - D.P.R. 11 marzo 1988, n. 127.
Modificazioni all'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1988
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. L'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'art. 1 del [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.31047 - D.P.R. 11 marzo 1988, n. 127.

Modificazioni all'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

(G.U. 21 aprile 1988, n. 93)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591;

     Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, e 30 dicembre 1970, n. 1443;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. L'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.