Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/11/1952 |
Numero: | 4468 |
Sommario |
Art.1 Gli articoli 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sono abrogati e sostituiti dai [...] |
§ 98.1.29484 - D.P.R. 9 novembre 1952, n. 4468.
Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali ”Solidarietà Nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia” già approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677
(G.U. 16 febbraio 1952, n. 38)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il proprio decreto emesso in data 20 novembre 1948, n. 1677;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro:
Decreta:
Gli articoli 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 del
Art. 1 — All'esecuzione delle lotterie nazionali “Solidarietà nazionale”, “Lotteria di Merano” e “Italia”, provvede il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, può avvalersi anche di concessionari.
Le predette lotterie nazionali sono collegate, rispettivamente, con la corsa automobilistica internazionale di Monza, con quella ippica internazionale di Agnano, che si eseguono ogni anno in dette località alle date stabilite nel calendario delle manifestazioni sportive internazionali.
Art. 4 — I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o più lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto nell'art. 26.
Art. 5 — Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto può essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta metà biglietto, costa la metà, può essere venduta separatamente e dà diritto alla metà del premio spettante al biglietto intero.
Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalità per il pagamento dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione finanziaria è apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due metà della figlia e della matrice.
Art. 9 — Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilità, per mezzo di privati od enti da loro indicati.
Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore è autorizzato a trattenere a titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20% del prezzo stesso.
Inoltre l'Amministrazione può corrispondere all'ente o al privato concessionario della pubblicità e della vendita dei biglietti, ai sensi dell'art. 1, una percentuale a titolo di compenso e di rimborso spese, in misura tale da non superare comunque con la percentuale massima stabilita nel comma precedente, il 35% complessivo del prezzo del biglietto.
L'ente o privato concessionario è tenuto a garantire, all'atto della concessione, un minimo complessivo di massa premi, e da assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti.
La concessione è accordata previo rilascio di idonee garanzie da parte del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da lui assunti.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire nei singoli atti di concessione le forme di pubblicità che dovranno essere eseguite dal concessionario.
Art. 10 — Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione.
L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto.
I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'Intendenza di finanza, accompagnati da apposito elenco, in duplice esemplare, di cui uno viene restituito per ricevuta. Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale.
Con decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine, prima dell'estrazione, in cui deve essere provveduto alla consegna dei biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non restituiti entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si considerano come venduti.
Non è ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti.
Art. 11 — All'atto della vendita del biglietto (o della sua metà parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente metà parte). Tale matrice dà diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o metà premio) spettante al venditore.
Art. 12 — L'importo dei biglietti venduti, al netto della percentuale spettante agli incaricati della vendita, deve essere versato da questi ultimi, nell'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposito elenco di accompagnamento deve essere corredato dalla ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.
Le Intendenze di finanza, all'ato della consegna dei biglietti invenduti ne controllano sull'elenco le serie e il numero e accertano se il versamento globale effettuato dagli incaricati dalla vendita corrisponda all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti.
Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.
Art. 13 — I tronconi dei biglietti annullati con la matrice vengono chiusi in pacchi suggellati e immediatamente spediti al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, nella sede dell'estrazione della lotteria, a cura delle singole Intendenze di finanza. Un elenco riepilogativo dei biglietti annullati dovrà essere unito alla spedizione.
Art. 15 — All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:
1)in un'urna contrassegnata col numero romano «I» sono immesse alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio e scatto ed avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nello interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta;
2)in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse,alla presenza del publico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nello interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.
Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estrato il numero 100.000.
Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.
Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiato, l'estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.
Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione delle sfere è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.
Il Comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica delle sfere.
Art. 17 — Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria, al netto della percentuale spettante al venditore si deduce:
a) l'importo della tassa di bollo nella misura vigente per ogni biglietto venduto;
b)l'1,50% a favore del fondo unico di riserva;
c)l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria sostenute direttamente dall'Amministrazione l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicità e vendita dei biglietti, nella percentuale prevista dall'art. 9;
d)il contributo a favore dell'ente organizzatore della competizione sportiva, cui è collegata ogni singola lotteria.
Della somma residuata, il 50% costituisce la massa dei premi ed il 50% è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nelle norme istitutive di ciascuna lotteria.
L'Amministrazione, in base alle disponibilità del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potrà determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi.
Art. 20 — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti (o delle loro metà parti) sono pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — allo esibitore della matrice (o della corrispondente metà parte). Per il pagamento del premio si osservano le medesime norme stabilite per il pagamento dei premi di biglietti vincenti.
Art. 21 — I vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua metà parte) e la matrice (o la metà parte) entro il termine previsto dall'art. 18, comma 2° al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio.
Nei casi previsti dal comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla «Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria» eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva.
Art. 25 — Per la gestione delle lotterie nazionali è istituita una contabilità speciale di tesoreria prevista dall'art. 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato, secondo le disposizioni del comma B dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.