Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 26/03/1977 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 48.1.3A - Legge 26 marzo 1977, n. 105.
Modificazioni all'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.
(G.U. 9 aprile 1977, n. 97)
L'articolo 3 della
"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".
La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.