§ 48.1.43 - Legge 28 aprile 1983, n. 174.
Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:28/04/1983
Numero:174


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Viareggio" collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio
Art. 2.      E' autorizzata altresì' l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Venezia" collegata con la regata storica di Venezia
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 48.1.43 - Legge 28 aprile 1983, n. 174. [1]

Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia.

(G.U. 12 maggio 1983, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Viareggio" collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

     Salvo quanto disposto nel comma seguente, alla "Lotteria di Viareggio" si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722.

     Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Viareggio e sono destinati alla valorizzazione ed al potenziamento del carnevale di Viareggio.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata altresì' l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Venezia" collegata con la regata storica di Venezia.

     Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 si applicano anche alla "Lotteria di Venezia".

     Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Venezia e sono destinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città di Venezia.

     I biglietti della "Lotteria di Venezia" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, L'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della "Lotteria di Venezia".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.