Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 28/04/1983 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Viareggio" collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio |
Art. 2. E' autorizzata altresì' l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Venezia" collegata con la regata storica di Venezia |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 48.1.43 - Legge 28 aprile 1983, n. 174. [1]
Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia.
(G.U. 12 maggio 1983, n. 129)
E' autorizzata l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Viareggio" collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.
Salvo quanto disposto nel comma seguente, alla "Lotteria di Viareggio" si applicano le disposizioni della
Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Viareggio e sono destinati alla valorizzazione ed al potenziamento del carnevale di Viareggio.
E' autorizzata altresì' l'effettuazione negli anni 1983, 1984 e 1985 della "Lotteria di Venezia" collegata con la regata storica di Venezia.
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 si applicano anche alla "Lotteria di Venezia".
Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Venezia e sono destinati ad opere di conservazione e restauro dei beni artistici e culturali della città di Venezia.
I biglietti della "Lotteria di Venezia" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati. L'ICE, L'ENIT e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della "Lotteria di Venezia".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del