Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/03/1996 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali |
Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª |
Art. 3. Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe |
Art. 4. Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª |
Art. 5. Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª |
Art. 6. Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali |
Art. 7. Giudizio complessivo |
Art. 8. Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 98.1.29092 - D.L. 1 marzo 1996, n. 98 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali
(G.U. 2 marzo 1996, n. 52)
Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali
1. Il primo comma dell'articolo 1 del
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del
3. L'articolo 10 della
Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª
1. L'articolo 23-bis del
2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.
3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.
5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3a.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del
7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del
8. L'articolo 31 della
Art. 3. Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe
1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2a di cui all'articolo 4.
2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;
b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;
c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del
d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del
4. L'articolo 8 del
Art. 4. Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª
1. Alle segreterie comunali generali di classe 2a si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2a, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1a classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.
3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.
4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2a classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2a.
5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del
6. Gli articoli 9e 10 del
Art. 5. Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª
1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal
2. L'articolo 11 del
Art. 6. Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali
1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5e 15 della
2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della
3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:
a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3a e di segreteria generale di 2a e 1a classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;
b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;
c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.
4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.
Art. 7. Giudizio complessivo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo" ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.
4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di "cattivo", confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.
5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.
7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del
Art. 8. Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della
3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del
4. All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a L. 36.000.000.000 e quanto a L. 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 172,