§ 98.1.29082 - D.L. 26 febbraio 1996, n. 84 .
Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1996
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura
Art. 2.  Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL
Art. 3.  Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti
Art. 4.  Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341
Art. 5.  Modifica all'articolo 9, comma 18 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 98.1.29082 - D.L. 26 febbraio 1996, n. 84 [1].

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

(G.U. 28 febbraio 1996, n. 49)

 

     Art. 1. Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

     1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

     2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

     3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

     4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

     5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

 

          Art. 2. Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

     1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

     2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal sevizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3. Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

     1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

     2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

 

          Art. 4. Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341

     1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".

 

          Art. 5. Modifica all'articolo 9, comma 18 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39

     1. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine del 31 gennaio 1996, già differito al 29 febbraio 1996 dall'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è ulteriormente differito al 31 marzo 1996.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.