§ 98.1.27910 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 921 .
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1986
Numero:921


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio [...]
Art. 2.      1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservata ai medici dipendenti dal Servizio [...]
Art. 3.      1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni sulla programmazione sanitaria e il piano sanitario triennale di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, si applicano con riferimento al triennio [...]
Art. 5.      1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di [...]
Art. 6.      1. All'art. 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente
Art. 7.      1. Fermo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27910 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 921 [1].

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

(G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     2. E' altresì abrogato il comma 3 dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 2.

     1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservata ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

     2. Per esigenze del sistema informativo di supporto alle funzioni gestionali e di controllo degli organismi del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate è effettuata su modulari standardizzati e a lettura automatica. I contenuti informativi e le caratteristiche grafiche e cartotecniche del modulario, nonchè le modalità di approvvigionamento dello stesso con l'intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e quelle per l'obliterazione, sono fissati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per le specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

     4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

     a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

     b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

     c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

     d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

     5. A decorrere dal 1° luglio 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono dotate di bollini o fustellati aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità di adozione dei predetti bollini o fustellati.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'art. 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria".

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione dell'art. 48, comma primo, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre provincie, una ubicata nel centro Italia, una al Nord ed una nel Sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato a notula in luogo del compenso globale annuo per assistito.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 giugno 1987 disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria a livello regionale o provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione della assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     3. Con la stessa legge sono fissate le modalità per la trasmissione alle unità sanitarie locali dei dati relativi ai rapporti di cui al comma 2 per gli adempimenti anche di controllo di rispettiva competenza.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni sulla programmazione sanitaria e il piano sanitario triennale di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, si applicano con riferimento al triennio 1987-1989.

     2. A modifica dell'art. 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari di cui alla lettera a) del medesimo comma è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

     3. A modifica dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme a qualsiasi titolo introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

 

          Art. 5.

     1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

     2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso art. 4.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a "Provvedimenti per la cura della tubercolosi".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. All'art. 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

     "I posti di posizione funzionale inferiore già occupati dal personale incaricato di una posizione funzionale intermedia o apicale, resisi disponibili a seguito delle procedure di cui alla presente legge, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione dei benefici della medesima previsti, in presenza di tutti i requisiti di cui all'art. 1 alla data nello stesso articolo prevista. Anche per tali posti si applica il disposto di cui all'art. 6".

 

          Art. 7.

     1. Fermo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie decade dal diritto all'esenzione medesima qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver procurato ad altri l'indebito godimento del beneficio dell'esenzione.

     2. Alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di un medico per concorso al fatto di cui al comma 1 consegue la sospensione per sei mesi dal rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e, in caso di recidiva accertata con sentenza passata in giudicato, il medico decade dal rapporto convenzionale con effetto immediato e non può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1987, n. 531, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.