Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/1982 |
Numero: | 495 |
Sommario |
Art. 1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate [...] |
Art. 2. In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'otto per cento per gli spettacoli e le [...] |
Art. 3. In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le [...] |
Art. 4. Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica [...] |
Art. 5. I primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 6. Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti e con [...] |
Art. 7. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al [...] |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27690 - D.L. 4 agosto 1982, n. 495 [1].
Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.
(G.U. 4 agosto 1982, n. 212)
Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8, del 15, del 18 e del 35 per cento sono elevate rispettivamente al 10, al 18, al 20 e al 38 per cento.
Le tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse alla
In deroga a quanto disposto nel precedente articolo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto resta ferma nella misura dell'otto per cento per gli spettacoli e le attività indicati al n. 1), per i servizi indicati al n. 2), per le prestazioni di servizi di cui al n. 3), limitatamente ai servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico e per quelle indicate al n. 5), parte terza, della tabella A, allegata al
uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi gli zuccheri aromatizzati e i coloriti (v.d. ex 17.01);
purée e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
caffè, anche torrefatto o decaffeinato (v.d. ex 09.01);
prodotti tessili di cui alla
saponi comuni (v.d. ex 34.01);
gas ed energia elettrica per uso domestico;
prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini;
prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.
In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06).
In deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, resta ferma al quindici per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06) di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte seconda, allegata al
Per le cessioni e le importazioni di storione e salmone affumicati nonché di tartufi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78 del
Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del
Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1982 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del
L'aumento di aliquota dall'otto al dieci per cento disposto dall'art. 1 ha effetto, per le prestazioni di cui al n. 4), parte terza, della tabella A allegata al
I primi due commi dell'articolo unico della
"Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al
corrispettivi fino a L. 3.150 nette, |
|
il 4 per cento; |
corrispettivi da L. 3.151 nette |
fino a L. 6.000 nette, |
l'otto per cento; |
corrispettivi da L. 6.001 nette |
fino a L. 13.000 nette, |
il quindici per cento; |
corrispettivi da L. 13.001 nette |
fino a L. 18.000 nette, |
il venti per cento; |
corrispettivi da L. 18.001 nette |
fino a L. 25.000 nette, |
il venticinque per cento |
corrispettivi oltre L. 25.000 nette, |
|
il 50 per cento. |
Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili".
L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa annessa al
Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti e con esclusione delle località ad economia turistica, individuate dalle regioni, è sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, aventi superficie di vendita inferiore a 200 metri quadrati.
A modificazione di quanto disposto dall'art. 24 della
Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della
Ferme restando le disposizioni di cui alla
L'esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri, il proprio orario di vendita comprendente comunque l'apertura dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle 19, nonché un intervallo pomeridiano di almeno due ore. Riducendosi l'intervallo di due ore è corrispondentemente ridotta la misura dei limiti giornalieri.
La disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, della
La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della
All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al primo comma relativamente al 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere relativo agli anni dal 1983 al 1991 si provvederà mediante la legge finanziaria dei rispettivi anni.
I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della
In deroga a quanto disposto dall'art. 6, settimo comma, della
I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'art. 3, quinto comma, della
Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.
All'onere si provvede, relativamente al 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabelle
(Omissis)
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della