§ 98.1.27759 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 902 .
Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1984
Numero:902


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, [...]
Art. 2.      1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, già prorogato fino al 31 dicembre 1984 ai sensi [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni del quarto comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27759 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 902 [1].

Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto.

(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, prorogato, da ultimo, con l'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, convertito nella legge 28 luglio 1984, n. 418, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1985.

     2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma 1, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, già prorogato fino al 31 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

     2. Indipendentemente dall'attuazione del piano di automazione del gioco del lotto previsto dalla citata legge n. 528 del 1982, il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità, costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 30 giugno 1985 e del 1° gennaio 1986.

     3. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale è corrisposto dall'intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del quarto comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

     2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

     3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il contribuente deve farne richiesta all'intendente di finanza competente.

     4. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è prorogato fino al 31 dicembre 1986. E' fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

     5. Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 4 della L. 14 marzo 1985, n. 101, gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.