§ 98.1.27734 - D.L. 29 giugno 1984, n. 272 .
Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/06/1984
Numero:272


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, già [...]
Art. 2.      1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27734 - D.L. 29 giugno 1984, n. 272 [1] .

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

(G.U. 30 giugno 1984, n. 179)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, già prorogato fino al 30 giugno 1984 ai sensi dell'art. 25, diciottesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 2.

     1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1984.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. unico, L. 28 luglio 1984, n. 418.