Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 12/08/1983 |
Numero: | 372 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino [...] |
Art. 2. 1. Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla [...] |
Art. 4. Il terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: "Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, [...] |
Art. 5. 1. Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con [...] |
Art. 6. 1. I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, [...] |
Art. 6 bis. |
Art. 7. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...] |
Art. 8. 1. L'art. 2, punto 2), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a [...] |
Art. 9. 1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 2 del medesimo decreto. |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.84 - D.L. 12 agosto 1983, n. 372 [1].
Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonchè norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 13 agosto 1983, n. 222).
1. Il termine di cui all'art. 89 del
2. Restano a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con
3. All'onere derivante dalla minore entrata di cui al precedente comma, valutato in lire 155 milioni nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce "Ministero della marina mercantile - norme in materia di programmazione portuale".
4. La gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, istituita in applicazione dell'art. 18 della
5. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 22 della
1. Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
1. Le disposizioni dell'art. 168 della
2. Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.
Il terzo comma dell'art. 9 della
1. Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'art. 2, comma primo, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.
1. I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù, in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stevio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Clades, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonchè i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.
2. La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.
3. Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal
4. I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'art. 19 del
5. Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'art. 24 del
6. Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del
7. Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'art. 19 e dal primo comma dell'art. 24 del
Al primo comma dell'art. 4 della
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 56.746 a lire 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B ), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E ), punto 1), della tabella B allegata alla
4. Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi", istituita con il
1. L'art. 2, punto 2), del
2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 22 del
3. L'ultimo periodo del punto 2) dell'art. 2 del
4. Alla rideterminazione dei trasferimenti erariali per il 1983 in applicazione delle presenti norme il Ministero dell'interno provvede in sede di erogazione della quarta rata.
5. L'ammontare delle minori spese di cui all'ultimo comma dell'art. 4-bis ed al terzo comma dell'art. 7 del
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del
2. [8]
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma abrogato dalla legge di conversione.