Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1984 |
Numero: | 900 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27758 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 900 [1].
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'art. 1, primo e quinto comma, del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984, e fermo restando il termine di cui al precedente primo comma, le misure degli sgravi contributivi di cui all'art. 1, secondo comma, del
3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, diciannovesimo comma, del
4. Il termine di cui all'art. 16 della
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-96, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-96, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della