Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/06/1979 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27565 - D.L. 19 giugno 1979, n. 207 [1] .
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.
(G.U. 21 giugno 1979, n. 169)
Il termine previsto dall'articolo 40 del
La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del
La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del
Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.