Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 07/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. |
Art. 2. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 29.3.28 – D.L. 7 gennaio 2000, n. 1. [1]
Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. (Raccolta 2000). [2]
(G.U. 7 gennaio 2000, n. 4).
Art. 1. Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. [3]
Art. 2. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.
1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000 [4].
2. E' altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999 [5].
3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del
4. A decorrere dal 11 gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal
5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del
d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del
6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).
6 bis Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno [6].
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [7].
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 , commi da 1 a 6, per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede: [8]
a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della
b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della
c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
c bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato” - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 - (previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a)
ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A DELLA LEGGE FINANZIARIA
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Miliardi di lire |
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- |
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.................................................................................................... |
44 |
Ministero degli affari esteri........................................................................ |
11 |
Ministero dell'interno.................................................................................. |
12 |
Ministero della difesa................................................................................ |
38 [12] |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.................................... |
20 |
Ministero dell'ambiente.............................................................................. |
5 |
Totale................... |
130 [13] |
Allegato 2 - (previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b) [14]
Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 nella parte corrente della tabella C della legge finanziaria
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(Miliardi di lire) |
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- |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: |
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10 |
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5 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI : |
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20 |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE: |
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20 |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI: |
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10 |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO: |
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5 |
MINISTERO DELLA SANITA': |
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10 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE: |
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5 |
|
5 |
Totale ....................... |
90 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla
[3] Articolo abrogato dalla
[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato da ultimo al 31 marzo 2002 per effetto dell'art. 1 del
[5] Il termine del 30 giugno 2000 di cui al presente comma è stato prorogato da ultimo al 31 marzo 2002 per effetto dell'art. 1 del
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Alinea così modificato dalla
[9] Lettera così modificata dalla
[10] Lettera così modificata dalla
[11] Lettera aggiunta dalla
[12] Cifra così sostituita dalla
[13] Cifra così sostituita dalla
[14] Allegato così sostituito dalla