§ 12.4.30 - L. 23 dicembre 1983, n. 733.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un'anticipazione di lire 15 miliardi all'ente EUR.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:23/12/1983
Numero:733


Sommario
Art. 1.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a concedere all'ente EUR - Ente autonomo esposizione universale di Roma, al tasso dalla stessa normalmente [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.370 milioni per l'anno finanziario 1984 e per ciascuno dei nove anni finanziari successivi, si provvede mediante [...]
Art. 3.      A seguito di eventuali cessazioni delle locazioni di cui ai precedenti articoli che si registrassero durante il periodo di ammortamento del prestito, con decreto del Ministro del tesoro potranno [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 12.4.30 - L. 23 dicembre 1983, n. 733. [1]

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un'anticipazione di lire 15 miliardi all'ente EUR.

(G.U. 29 dicembre 1983, n. 356).

 

     Art. 1.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a concedere all'ente EUR - Ente autonomo esposizione universale di Roma, al tasso dalla stessa normalmente praticato, un'anticipazione di lire 15 miliardi estinguibile in dieci anni.

     L'onere conseguente al servizio del prestito, valutato in lire 2.370 milioni annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato, verso contestuale sospensione, per corrispondente importo e per tutta la durata dell'ammortamento, del pagamento del canone di locazione relativo agli immobili locati dall'ente EUR alle amministrazioni dello Stato.

     La concessione verrà disposta con determinazione del direttore generale, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale ne verrà data notizia nella prima adunanza utile.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.370 milioni per l'anno finanziario 1984 e per ciascuno dei nove anni finanziari successivi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei sottoelencati Ministeri ai seguenti capitoli per gli importi per ciascuno precisati:

     Ministero delle finanze: capitolo n. 1091, milioni 1.374 e capitolo n. 3463, milioni 112;

     Ministero degli affari esteri: capitolo n. 3118, milioni 100;

     Ministero della pubblica istruzione: capitolo n. 1116, milioni 90;

     Ministero dell'interno: capitolo n. 2614, milioni 173 e capitolo n. 2753, milioni 30;

     Ministero dei trasporti: capitolo n. 2056, milioni 73;

     Ministero della difesa: capitolo n. 2806, milioni 120;

     Ministero per i beni culturali e ambientali: capitolo n. 2033, milioni 164 e capitolo n. 3032, milioni 134.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad adeguare le riduzioni di cui al precedente primo comma all'effettivo importo della rata di ammortamento, nonché alla decorrenza dell'ammortamento stesso che verranno stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 3.

     A seguito di eventuali cessazioni delle locazioni di cui ai precedenti articoli che si registrassero durante il periodo di ammortamento del prestito, con decreto del Ministro del tesoro potranno essere individuate ed apportate riduzioni compensative su altri canoni di fitto dovuti dallo Stato all'ente EUR.

     Durante il periodo di ammortamento restano di spettanza dell'ente EUR le maggiorazioni di canone derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.