Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1988 |
Numero: | 547 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse |
Art 3. 1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la sovvenzione di equilibrio è corrisposta limitatamente alle linee, e relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare il [...] |
Art. 5. 1. I criteri relativi alla determinazione ed alla applicazione dei canoni per le concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime e di zone del mare territoriale [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28080 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 547 [1].
Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.
(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)
Capo I
NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI
1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'art. 9 della
2. I contributi di esercizio di cui alla
3. I criteri di cui al comma 2 debbono tenere conto:
a) della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vettore-chilometro. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le procedure e le metodologie di rilevazione, da parte dei singoli enti concedenti, dei dati di cui sopra;
b) della garanzia che il servizio offerto non avviene in concorrenza con analoghi servizi sovvenzionati, gestiti da altri enti o aziende con qualsiasi altra modalità di trasporto, fermo restando che in caso di concorrenza tra più modi di trasporto la scelta su quello da sovvenzionare spetta alle regioni alla luce delle determinazioni di cui alla lettera c). Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra;
c) dei bacini di traffico che ciascuna regione è obbligata a definire entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, di intesa con la commissione di cui all'art. 13 della
5. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende all'interno della parte di spesa corrente dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio nè dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonchè la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), è determinata secondo la formula: "T=CTT p", nella quale "T" è l'ammontare della tassa, "CTT" è il coefficiente unitario di tassazione, "p" è il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall'art. 6 della
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: "CTT=CT/UST", nel quale "CT" è il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed "UST" è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli commerciali dall'Aeronautica militare.
5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), si applica nella misura ridotta del 50 per cento.
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'art. 7 della
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonchè di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;
b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), è approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ove il decreto non venisse emanato entro il 31 dicembre, per l'anno successivo continuerà ad applicarsi l'ultimo CTT approvato, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 17 della
2. A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della
3. L'ultimo comma dell'art. 18 della
Capo II
NORME IN MATERIA Dl TRASPORTI MARITTIMI E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la sovvenzione di equilibrio è corrisposta limitatamente alle linee, e relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare il razionale collegamento marittimo, individuate dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro del tesoro, sulla base di una proposta tecnica formulata dalle società interessate. Eventuali modifiche all'assetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per il conseguimento del fine indicato nel comma 1, le società esercenti i servizi di cui al comma 1 presentano, ogni cinque anni, al Ministro della marina mercantile, programmi che garantiscano la miglior efficienza e razionalità. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentite le regioni territorialmente interessate il cui parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro della marina mercantile procede comunque alla approvazione del programma.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'art. 11 della
5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della
7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe delle società del gruppo Finmare, il servizio di portabagagli è facoltativo ed il corrispettivo è pagato direttamente dal passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli è stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con l'autorità concedente. L'autorizzazione è prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti il servizio. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali di settore, le altre parti sociali e le società interessate, il Ministro della marina mercantile emana norme per la riorganizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, con esclusione del servizio di portabagagli di cui al presente comma, relativi ai collegamenti marittimi di cui al presente articolo, eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonchè per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
8. Il personale marittimo e amministrativo - distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedentario per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'art. 3 della
9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale della società esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, nel limite massimo del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le società finanziarie regionali possono sottoscrivere il capitale delle società regionali che esercitano i collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10 per cento.
10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo sono valutate a decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.
1. I criteri relativi alla determinazione ed alla applicazione dei canoni per le concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime e di zone del mare territoriale sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti criteri per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio dello stesso anno.
2. I canoni di cui al comma 1 sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della