Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 24/12/1988 |
Numero: | 541 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di [...] |
Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per [...] |
Art. 3. 1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.828,7 miliardi, ivi compresa la variazione [...] |
Art. 4. 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. |
§ 27.8.14 - Legge 24 dicembre 1988, n. 541.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).
(G.U. 29 dicembre 1988, n. 304, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della
1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, è destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'art. 1.
2. La percentuale di compensazione stabilita dall'art. 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell'art. 34 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del
4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della
6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
7. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della
8. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
9. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera e), della
10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della
11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della
12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
Capo II
DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI
1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.828,7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della
2. L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della
3. Per l'anno 1989, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1988, lire 2.360 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1989 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, di cui al
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 877,8 miliardi.
4. Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della
5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della
6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dell'art. 2 della citata
a) da lire 592 miliardi a lire 902 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) da lire 218 miliardi a lire 368 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 931 miliardi a lire 1.356 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
d) da lire 430 miliardi a lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
e) da lire 1.519 miliardi a lire 1.459 miliardi per la costruzione di uffici in sede diversa da quella di capoluogo di provincia;
f) da lire 186 miliardi a lire 311 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
g) da lire 75 miliardi a lire 100 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;
h) da lire 150 miliardi a lire 250 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi degli altri settori d'intervento restano confermati.
7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardi di cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl PREVIDENZA
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
2. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degli artigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della
Capo IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(Omissis).
Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(Omissis).
Tabella C
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(Omissis).
Tabella D
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Omissis).
Tabella E
STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO
DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(Omissis).
Tabella F
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 35 del