Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 881 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988 |
Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli [...] |
Art. 3. 1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27907 - D.L. 22 dicembre 1986, n. 881 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni Uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente
(G.U. 22 dicembre 1986, n. 296)
1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla
a) le gestioni delle Esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle Tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal
b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato
c) le disposizioni dell'art. 3 del
2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata
3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal
4. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma primo non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle Tesorerie comunali della Regione Trentino-Alto Adige.
1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma primo, della
2. Le Ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del
3. Il termine di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983 è prorogato al 31 dicembre 1987; alla stessa data è prorogato il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.
4. Per la notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti di cui all'art. 14, primo comma, della
1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella G.U. n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della