Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 913 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'art. 1 [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26400 - Legge 22 dicembre 1986, n. 913.
Modificazione dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
(G.U. 30 dicembre 1986, n. 3011)
1. L'art. 1 della
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'art. 14 della
Zucchero |
q.li |
45.000 |
Caffé crudo |
" |
6.500 |
Surrogati di caffé |
" |
500 |
Cacao in grani |
" |
1.000 |
Thè |
" |
100 |
Semi di soia |
" |
8.500 |
Semi di arachidi |
" |
1.500 |
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi |
h.a. |
2.000 |
Alcol denaturato |
" |
500 |
Birra |
hl. |
20.000 |
Benzina |
q.li |
450.000 |
Gasolio per autotrazione |
" |
100.000 |
Olio combustibile fluido |
" |
350.000 |
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole |
" |
70.000 |
Petrolio |
" |
12.000 |
Olio lubrificante |
q.li |
8.000 |
Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale |
L. |
15.000.000 |
Attrezzature per l'agricoltura |
" |
120.000.000 |
Attrezzature per l'industria, l'artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe |
" |
1.500.000.000 |
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.