Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario |
Data: | 06/12/1971 |
Numero: | 1057 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525 e dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971. |
§ 41.6.1A - Legge 6 dicembre 1971, n. 1057.
Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)
L'art. 1 della
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'art. 14 della
Zucchero quintali 45.000
Caffè crudo quintali 6.500
Surrogati di caffè quintali 500
Cacao in grani quintali 1.000
Tè quintali 100
Semi di soja quintali 8.500
Semi di arachidi quintali 1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcooliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi ettanidri 1.500
Alcole denaturato ettanidri 500
Birra ettolitri 15.000
Benzina quintali 250.000
Gasolio quintali 70.000
Petrolio quintali 6.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso domestico quintali 70.000
Olio lubrificante quintali 6.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dalla amministrazione regionale lire 15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura lire 120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) lire 1.500.000.000
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971.