Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 07/02/1979 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'art. 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'art. 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978. |
§ 27.6.12b - Legge 7 febbraio 1979, n. 44.
Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
(G.U. 19 febbraio 1979, n. 49)
L'art. 1 della
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'art. 14 della
zucchero quintali 45.000
caffè crudo quintali 6.500
surrogati di caffè quintali 500
cacao in grani quintali 1.000
the quintali 100
semi di soja quintali 8.500
semi di arachidi quintali 1.500
spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi ha 1.500
alcole denaturato ha 500
birra hl. 15.000
benzina quintali 350.000
gasolio quintali 100.000
olio combustibile fluido quintali 350.000
gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico quintali 70.000
petrolio quintali 12.000
olio lubrificante quintali 8.000
libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'amministrazione regionale L. 15.000.000
attrezzature per l'agricoltura L. 120.000.000
attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) L. 1.500.000.000
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1978.