Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario |
Data: | 05/05/1956 |
Numero: | 525 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia del 1° gennaio 1956 |
§ 41.6.a - Legge 5 maggio 1956, n. 525.
Modifica dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
(G.U. 19 giugno 1956, n. 150).
L'art. 1 della
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della
zucchero |
Quint. |
30.000 |
caffè crudo |
" |
3.500 |
surrogati caffè |
" |
500 |
cacao in grani |
" |
900 |
the |
" |
100 |
semi di soia |
" |
8.500 |
semi di arachidi |
" |
1.500 |
spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi |
Ha. |
1.000 |
alcole denaturato |
" |
500 |
birra |
Hl. |
9.000 |
benzina |
Quint. |
50.000 |
gasolio |
" |
40.000 |
petrolio |
" |
3.000 |
olio lubrificante |
" |
3.000 |
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi |
Lire |
10 milioni |
attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per la irrorazione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghiatori) |
" |
25 milioni |
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia del 1° gennaio 1956.