§ 41.6.a - Legge 5 maggio 1956, n. 525.
Modifica dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:05/05/1956
Numero:525


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia del 1° gennaio 1956


§ 41.6.a - Legge 5 maggio 1956, n. 525.

Modifica dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

(G.U. 19 giugno 1956, n. 150).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente:

     "In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonchè dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero

Quint.

30.000

caffè crudo

"

3.500

surrogati caffè

"

500

cacao in grani

"

900

the

"

100

semi di soia

"

8.500

semi di arachidi

"

1.500

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi

Ha.

1.000

alcole denaturato

"

500

birra

Hl.

9.000

benzina

Quint.

50.000

gasolio

"

40.000

petrolio

"

3.000

olio lubrificante

"

3.000

libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi

Lire

10 milioni

attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per la irrorazione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghiatori)

"

25 milioni

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia del 1° gennaio 1956.