§ 22.5.1R - Legge 27 ottobre 1973, n. 673.
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:27/10/1973
Numero:673


Sommario
Art. unico.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 [...]


§ 22.5.1R - Legge 27 ottobre 1973, n. 673. [1]

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

(G.U. 12 novembre 1973, n. 291)

 

     Art. unico.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.