§ 53.4.55 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:18/04/1994
Numero:392


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese.
Art. 4.  Verifiche.
Art. 5.  Dichiarazione di conformità.
Art. 6.  Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.
Art. 7.  Norme abrogate.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 53.4.55 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.).

 

Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento, per «legge», si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per «camera di commercio», si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 3. Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese. [1]

 

     Art. 4. Verifiche.

     1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.

 

     Art. 5. Dichiarazione di conformità.

     1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

 

     Art. 6. Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva.

     1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

     2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.

 

     Art. 7. Norme abrogate.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.