Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.13 trasporto di persone |
Data: | 28/04/2005 |
Numero: | 161 |
Sommario |
Art. 1. Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni |
Art. 2. Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie. |
Art. 3. Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o [...] |
Art. 4. Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale. |
Art. 5. Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale. |
Art. 6. Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
§ 93.13.42 - D.M. 28 aprile 2005, n. 161.
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.
(G.U. 16 agosto 2005, n. 189)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visti gli articoli 2, commi 1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18, commi 2 e 21 del
Visto il
Vista la
Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del
Art. 2. Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del
1. Le imprese che esercitano attività bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del
2. Le imprese che esercitano attività bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del
Art. 3. Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del
1. Le autorità che applicano le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2 del
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla corrispondente autorità competente dello Stato nel quale l'impresa interessata è stabilita, anche attraverso le competenti rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le informazioni ricevute ai sensi del comma 1.
Art. 4. Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del
1. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 del
2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del
3. La verifica della persistenza del requisito della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 6 del
4. La verifica della persistenza del requisito dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 7 del
5. E' considerato non persistente il requisito dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale per l'impresa che, a richiesta dell'autorità competente di cui al comma 1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorità medesima, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo.
Art. 5. Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del
2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del
4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del
Art. 6. Entrata in vigore. Articolo 21 del
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ATTESTAZIONE
A seguito di richiesta dell'impresa ..............................................................................................................................................................................................................................................
Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del
VERIFICATO CHE
L'impresa ........................................................;
Ha disponibilità finanziaria per un importo pari a euro ............;
.....................................................................
.....................................................................
RILASCIA
Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal
[1] Comma già modificato dall'art. 29 del