§ 98.1.12712 - D.M. 5 novembre 1987, n. 508.
Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/11/1987
Numero:508


Sommario
Art. 1.      Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso [...]
Art. 2.      Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i [...]
Art. 3.      In via transitoria e fino al 30 novembre 1988 l'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese è comunque consentita ai sensi del comma 2-bis dell'art. 11 della legge 30 [...]
Art. 4.      Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) del precedente art. 2 - ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - [...]
Art. 5.      Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al precedente art. 4 i candidati dovranno produrre un attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno [...]
Art. 6.      Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue
Art. 7.      Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto
Art. 8.      In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2, lettera c), secondo le modalità previste dagli articoli [...]
Art. 9.       Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c)
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.12712 - D.M. 5 novembre 1987, n. 508.

Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(G.U. 14 dicembre 1987, n. 291)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono:

     a) essere onorabili;

     b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;

     c) soddisfare al requisito della capacità professionale;

     Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

     Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva CEE n. 561/74, ai fini della iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le imprese richiedenti l'iscrizione devono dimostrare anche di essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva sopra citata;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Col presente decreto si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.

     Le disposizioni non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

     autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

     veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani;

     veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

     Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

     a) soddisfare al requisito della idoneità morale;

     b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;

     c) possedere adeguata capacità professionale.

     Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/74, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.

 

          Art. 3.

     In via transitoria e fino al 30 novembre 1988 l'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese è comunque consentita ai sensi del comma 2-bis dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti della onorabilità e della capacità finanziaria con riserva di accertamento entro il predetto termine del requisito della capacità professionale.

 

          Art. 4.

     Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) del precedente art. 2 - ad integrazione dei punti 7 e 8 dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - gli interessati devono:

     1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del codice penale; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;

     2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.

     Il predetto requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

     quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;

     quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

     quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

     Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) del precedente art. 2 gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

     a) aziende o istituti di credito;

     b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

     L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attività con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.

     Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

     A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto di terzi.

     Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al precedente art. 4 i candidati dovranno produrre un attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal responsabile di un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo, secondo cui il candidato ha effettuato esperienza pratica di almeno un anno presso l'impresa medesima.

     Sono esentati dalla frequenza dei corsi i candidati in possesso del diploma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue:

     Presidente:

     dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica, della Direzione generale M.C.T.C.

     Membri:

     un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;

     due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;

     tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

     1-bis. Nelle commissioni d'esame in corrispondenza di ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare .

     1-ter. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità dei componenti effettivi .

     Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

     Il programma dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.

     Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., si riserva la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento dei corsi.

 

          Art. 7.

     Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto:

     qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o da persona da lui designata che diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente, effettiva ed esclusiva;

     qualora trattisi di società, da persona da questa designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della società in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.

 

          Art. 8.

     In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2, lettera c), secondo le modalità previste dagli articoli successivi, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi o in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto.

     In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita da un parente o affine del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Oltre tale termine il sostituto del titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto.

     Qualora trattisi di società, in caso di decesso o di incapacità fisica e giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società in via permanente ed effettiva, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona designata la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovrà risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera c).

     Nei casi di cui sopra, tuttavia, l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto, possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.

     Le persone che dirigeranno provvisoriamente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi dovranno comunque risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera a).

 

          Art. 9.

     Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):

     le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

     le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato — Elenco delle materie di cui all'art. 4

     A) Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare esclusivamente trasporti nazionali:

     1. Diritto

     Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

     - sui contratti in genere;

     - sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);

     - sulle società commerciali;

     - sui libri di commercio;

     - sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;

     - sul regime fiscale.

     2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda

     - modi di pagamento e di finanziamento;

     - calcolo dei prezzi di costo;

     - regime dei prezzi e condizioni di trasporto;

     - contabilità commerciale;

     - assicurazioni;

     - fatture;

     - ausiliari di trasporto.

     3. Accesso al mercato.

     - disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;

     - documenti di trasporto.

     4. Norme ed esercizio tecnici

     - pesi e dimensioni dei veicoli;

     - scelta del veicolo;

     - collaudo ed immatricolazione;

     - norme per la manutenzione dei veicoli;

     - carico e scarico dei veicoli.

     5. Sicurezza stradale

     - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;

     - sicurezza di circolazione;

     - prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

     B) Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali:

     - materie elencate sub A);

     - disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;

     - pratiche e formalità doganali;

     - principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.