§ 98.1.11522 - D.M. 8 marzo 1988, n. 100.
Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/03/1988
Numero:100


Sommario
Art. unico.      Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente


§ 98.1.11522 - D.M. 8 marzo 1988, n. 100.

Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(G.U. 31 marzo 1988, n. 76)

 

 

     IL MINISTRO DEI TRASPORTI

     Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 5 novembre 1987, n. 508, recante: "Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1987;

     Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 del predetto decreto al fine di eliminare ogni difformità con le norme contenute nel decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente:

     "Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):

     le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

     le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.