Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 29/03/1993 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di [...] |
Art. 6. 1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del [...] |
Art. 7. 1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della [...] |
Art. 8. 1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 [...] |
Art. 9. [8] |
Art. 10. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è [...] |
Art. 11. 1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico [...] |
Art. 12. [9] |
Art. 13. 1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, [...] |
Art. 14. 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:"f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi." |
Art. 15. 1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la [...] |
Art. 16. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 93.11.33 - D.L. 29 marzo 1993, n. 82 [1] .
Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(G.U. 29 marzo 1993, n. 73)
1. All'articolo 26 della
1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della
2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.
1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con
1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo di cui all'articolo 1 della
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile [5] .
1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con
2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.
3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del
4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal
5. E' abrogato l'articolo 21 del
1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della
1. L'articolo 1 della
2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della
1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio a modifica di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, ha effetto limitatamente ad un anno.
2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.
1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del
2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
1. All'articolo 10, comma 3, del
2. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del
1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla
4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dall'art. 2 del
[8] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[9] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.