Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/05/1993 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
Art. 2. 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei [...] |
§ 98.1.26799 - Legge 27 maggio 1993, n. 162.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
(G.U. 28 maggio 1983, n. 123)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonchè la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 4, al comma 2, la parola: "concede" è sostituita dalle seguenti: "tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concedere".
All'art. 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: "sono raddoppiati" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano".
L'art. 9 è soppresso.
L'art. 12 è soppresso.
All'art. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del